TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-06-25, n. 202400558
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2024
N. 00558/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2021, proposto da
E M, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Solferino 10;
contro
COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA, rappresentato e difeso dagli avv. F B, G S e S V, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 9;
nei confronti
GIANLUIGI VERTUA, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del responsabile del Servizio Edilizia Privata n. 10 di data 24 febbraio 2021, con la quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere abusive realizzate in località Val Lesine;
- della comunicazione di avvio del procedimento di data 20 gennaio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tremosine sul Garda;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 il dott. M P;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di alcuni terreni agricoli situati nel Comune di Tremosine sul Garda, in località Val Lesine.
2. L’area è sottoposta a vincolo paesistico, ed è inserita nel perimetro del Parco Alto Garda Bresciano.
3. I terreni vengono concessi in comodato d’uso gratuito ad aziende agricole per la coltivazione del fondo (in corso di causa vi è stato il subentro di un nuovo comodatario).
4. Sulla base di un sopralluogo svolto in data 19 giugno 2020, e previa comunicazione di avvio del procedimento in data 20 gennaio 2021, il responsabile del Servizio Edilizia Privata, con ordinanza n. 10 di data 24 febbraio 2021, ha ingiunto al ricorrente, in qualità di proprietario ed esecutore dei lavori, la demolizione delle seguenti opere abusive:
(i) posa di una recinzione a confine, realizzata per un primo tratto (circa 60,20 metri) con rete metallica verde a maglie rettangolari avente altezza di 1,60 metri su pali in cemento aventi altezza di 2,75 metri, per un secondo tratto (circa 38,00 metri) con rete metallica verde a maglie rettangolari avente altezza di 1,35 metri su palo in ferro avente altezza di 1,35 metri, e per un terzo tratto (circa 13,00 metri) con rete metallica verde a maglie rettangolari avente altezza di 1,45 metri su palo in ferro avente altezza di 1,45 metri;
(ii) posa di 2 elementi verticali in tubolare metallico aventi dimensioni pari a 0,10x0,10 metri;
(iii) posa di piastre in cemento granigliato per formare dei percorsi all'interno dell'orto, che ha dimensioni di circa 8,00 metri di larghezza e 21,00 metri di lunghezza;
(iv) posa di un acquedotto aereo su tubi metallici in ferro aventi altezza variabile da 3,00 a 4,00 metri per una lunghezza di circa 120,00 metri.
5. Contro l’ordine di demolizione il ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue:
(i) violazione delle garanzie