TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-01-26, n. 201000006
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N. 00006/2010 REG.SEN.
N. 01121/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 1998, proposto da:
C G, rappresentato e difeso dall'avv. R S, con domicilio eletto presso S S in Cagliari, via Einaudi n. 11;
contro
E.r.s.a.t. - Ente Regionale Sviluppo Assistenza Tecnica in Agricoltura, Ministero delle risorse Agricole Alimentari e Forestali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;Regione Autonoma della Sardegna;Agea -Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota 23 marzo 1998 prot. 6530 con il quale l’ERSAT ha respinto il ricorso proposto dal sig. Giovanni Cattide contro il rapporto del Corpo Forestale dello Stato, coordinamento provinciale di Frosinone 1 febbraio 1993 n. 13 ed ha dichiarato la decadenza dall’aiuto comunitario corrisposto, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo e in particolare del predetto rapporto 1 febbraio 1993 n. 13;
e con i motivi aggiunti
della delibera commissariale dell’ERSAT n. 9092 del 19 dicembre 1994, del verbale della commissione 15 luglio 1997 n. 10 e degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ E.r.s.a.t. -Ente Regionale Sviluppo Assistenza Tecnica in Agricoltura;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle risorse Agricole Alimentari e Forestali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/10/2009 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente presentava in data 31 marzo 1990, domanda di aiuto e di impegno per il ritiro di seminativi dalla produzione nel periodo dal 30 marzo 1990 al 30 marzo 1995 ai sensi dei regolamenti CEE n. 1094/88 e 1272/88.
Il giorno 01.02.1993, il Corpo Forestale dello Stato accertava irregolarità relativamente al foglio 50 mappale 2 e al foglio 65 mappali 133 e 134.
Il ricorrente, a seguito del sopralluogo, indirizzava scritti difensivi all’Ispettorato centrale repressione frodi e per conoscenza all’ERSAT.
Tali scritti difensivi venivano respinti ed il ricorrente veniva dichiarato decaduto dall’aiuto e tenuto alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi.
Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgeva deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
incompetenza dell’ERSAT a pronunciare la decadenza dall’aiuto comunitario;
violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per manifesta illogicità ed irrazionalità, violazione del D.M.19 febbraio 1991 n. 63 e successive modificazioni;
violazione dell’art. 12 D.M. 19 febbraio 1991 n. 63 come modificato dall’art. 8 del D.M. 9 aprile 1992 n. 281, mancanza del dolo e della colpa.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva L’ERSAT chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 8.11.1999, con ordinanza presidenziale venivano disposti incombenti istruttori prontamente adempiuti dall’ERSAT con nota e relativi allegati pervenuta al T.A.R in data 30.06.1999.
In vista dell’udienza pubblica del 30.11.1999, la difesa del ricorrente depositava memoria in data 19.11.1999.
Altra memoria veniva depositata nella medesima data dalla difesa dell’Amministrazione.
Alla udienza pubblica del 30.11.1999 questo Tribunale Amministrativo regionale, pronunciava sentenza interlocutoria con la quale venivano disposti ulteriori incombenti istruttori sospendendo ogni decisione in rito e nel merito.
La sentenza istruttoria n. 236/2000 veniva eseguita dall’ERSAT con nota depositata presso la Segreteria del T.A.R in data 30.06.2000.
In data 22.08.2000 il ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l’annullamento della delibera commissariale dell’ERSAT n. 9092 del 19 dicembre 1994 e del verbale della Commissione 15 luglio 1997 n. 10.
L’atto di motivi aggiunti traeva origine dal deposito da parte dell’ERSAT della documentazione richiesta con la sopra citata sentenza istruttoria.
Le censure dedotte con l’atto di motivi aggiunti possono essere di seguito sintetizzate:
incompetenza, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto;
incompetenza, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto sotto differente profilo;
violazione dell’art. 1 L. 24 novembre 1981 n. 689, dell’art. 12 d.m. 9 febbraio 1991 n. 6, del D.M. 8 febbraio 1990 n. 35 e del D.M. 9 aprile 1982 n. 281, violazione dell’art. 2033 c.c., violazione della L. 16 aprile 1987 n. 183 e del d.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568.
Concludeva per l’annullamento degli atti impugnati previo accoglimento di istanza istruttoria volta ad ottenere una verificazione sui terreni indicati dal ricorrente nella domanda di aiuto e negli scritti difensivi per accertare, secondo quanto prospettato nel punto 2.1. del ricorso, la superficie delle particelle del foglio 50 nn. 3, 1 e 63, nonché quella del foglio 65 mappali nn. 133 e 134, evidenziando la superficie da ritenere ammissibile a contributo, precisando altresì, con riferimento alla seconda domanda, se la superficie di Ha 070.00 e quella di ha 30.00, ravvisate dal Corpo forestale dello Stato nei mappali 133 e 134 siano da considerare nella superficie totale dei due terreni oppure nella superficie messa a riposo.
Si costituiva in data 21 settembre 2009 L’ARGEA – Agenzia per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura poiché nelle more del giudizio si è verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto l’ARGEA è subentrata all’ERSAT nelle competenze a suo tempo esercitate nella vicenda per cui è causa.
In data 25 settembre 2009 il ricorrente depositava memoria difensiva.
Alla udienza pubblica del 25.09.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Pregiudizialmente, va esaminata e disattesa l'eccezione con cui l'E.R.S.A.T. deduce l'inammissibilità di talune doglianze perché non dedotte in sede gerarchica e perché, a suo dire, relative all'atto di recupero non ancora emanato.
Con riguardo al primo profilo, è sufficiente rilevare che nella fattispecie non si è instaurato alcun procedimento di natura giustiziale, essendosi l'odierno istante limitato a produrre all'E.R.S.A.T. scritti difensivi – che solo atecnicamente possono essere qualificati come "ricorso gerarchico" - avverso l'accertamento di infrazione redatto dal Corpo Forestale dello Stato.
Relativamente alla seconda questione prospettata con l'eccezione è sufficiente osservare che le dedotte doglianze ben possono riferirsi anche agli atti odiernamente impugnati.
Può passarsi, quindi, all'esame degli aspetti sostanziali del gravame.
Con il primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che l’Ersat fosse incompetente a pronunciare la decadenza dall’aiuto comunitario e che la competenza spettasse alla Regione.
La censura non è fondata.
La Giunta Regionale della Sardegna con la deliberazione 31 marzo 1989 n. 15/62 aveva, testualmente, deciso di "incaricare per il ricevimento, l'istruttoria ed il controllo delle domande di aiuto l'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT)";tale formulazione, in effetti, non contiene alcuna precisazione in ordine alla competenza ad adottare i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande di aiuto, una volta compiuta l'attività istruttoria. Da qui la censura di incompetenza proposta dal ricorrente.
Per comprendere l'esatta portata e contenuto dell'attività delegata all'ERSAT occorre però fare riferimento alla norma che disciplina le modalità di esercizio da parte delle Regioni del potere alle stesse delegato nella materia degli aiuti Comunitari.
Le norme di riferimento sono contenute nell'art. 10 del Decreto Ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63 -Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85- che così dispone:
"1. La fase istruttoria delle domande, di competenza delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano o degli enti da loro delegati, è diretta ad accertare la ricevibilità e la regolarità formale delle domande di aiuto e dei relativi impegni, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti e delle aziende agricole interessate dalla misura.