TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-03-21, n. 201403185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-03-21, n. 201403185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201403185
Data del deposito : 21 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07818/2006 REG.RIC.

N. 03185/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07818/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7818 del 2006, proposto da Autostrada del Brennero S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Italia, 45;

contro

La Società Anas S.p.a.;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Aiscat, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per l'annullamento

della inclusione della ricorrente nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici tenute al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti di servizi e forniture.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa E L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la società Autostrada del Brennero S.p.a., concessionaria autostradale, ha chiesto l’annullamento del provvedimento ANAS del 12.06.2006 prot. CDG-0057678-P, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, preparatorio o consequenziale.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate.

In data 29 gennaio 2014 la ricorrente ha depositato una memoria con la quale dichiara che non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio;
analoga dichiarazione è stata contestualmente sottoscritta dall’Avvocatura dello Stato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Alla luce del contenuto della nota della ricorrente, il Collegio non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera C).

Le spese di giudizio sono da compensare in ragione della definizione in rito della controversia.

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