TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400676
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 00676/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01938/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, con domicilio in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Amantea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N Missineo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- dell’ordinanza del Responsabile del Settore competente del Comune di Amantea del -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la chiusura dell'attività di -OMISSIS- di tipo A gestita dalla società ricorrente;

- dell’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura U.T.G. di Cosenza in data -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza, del Ministero dell'Interno e del Comune di Amantea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 18.11.2019 e depositato in data 16.12.2019, la società in epigrafe ha chiesto l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dell’ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Amantea, con la quale è stata disposta la chiusura dell’attività di esercizio di -OMISSIS- di tipo “A” ubicato in -OMISSIS-, notificata alla ricorrente il -OMISSIS- nonchè del presupposto provvedimento interdittivo, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Prefettura di Cosenza - U.T.G., adottato ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, notificato alla società ricorrente in data -OMISSIS- e di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto o consequenziale.

1.1. Espone la deducente che in data -OMISSIS-, il Comune di Amantea ha richiesto alla Prefettura di Cosenza l’informazione ex art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, sul conto della società -OMISSIS-, con sede legale in -OMISSIS-, il cui amministratore unico è il Sig. -OMISSIS-, nato a-OMISSIS-.

1.2. Con nota della Prefettura, -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, acquisita al protocollo del Comune con il n. -OMISSIS-, sono stati comunicati gli esiti dell’istruttoria da cui è emerso nei confronti dell’impresa in oggetto indicata, un quadro indiziario complessivo rivelatore di concrete connessioni con la criminalità organizzata tali da condizionare le scelte dell’impresa in questione, con conseguente interdizione della società.

1.3. Conseguentemente, il Comune di Amantea ha emanato l’ordinanza con la quale ha ordinato la chiusura dell’attività di -OMISSIS- essendo venuti a mancare i requisiti di onorabilità attestati nella S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), allegata alla pratica presentata il -OMISSIS- dalla ricorrente presso il SUAP onde avviare la propria attività commerciale.

2. Avverso tali atti è insorta la società dolendosi dell’illegittimità sia dell’informazione antimafia che dell’ordinanza comunale di chiusura immediata dell’attività di commercio affidando il ricorso ad un unico articolato motivo di gravame:

I. Vizio di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Radicale insussistenza, nel caso di specie, degli elementi presupposti che legittimano il rilascio di informazioni interdittive da parte dell'Organo Prefettizio. Violazione dell’art. 10, comma 2 della Legge n. 121 del 1981.

3. Si sono ritualmente costituiti in resistenza il Comune di Amantea e l’Amministrazione dell’Interno difendendo il proprio operato e chiedendo la reiezione del gravame.

4. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare interinale.

5. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno ulteriormente integrato le già spiegate difese.

6. All’udienza pubblica del 10 aprile 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

7. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

7.1. Per mezzo delle indicate censure, suscettibili di trattazione congiunta, parte ricorrente deduce sostanzialmente un difetto di istruttoria ed un deficit motivazionale oltrechè l’insussistenza dei presupposti per la legittima adozione del provvedimento interdittivo: la risalenza nel tempo dei fatti oggetto di condanna a carico del-OMISSIS- e dell’operatività del clan cui egli è risultato contiguo, nonché l’assenza di una valutazione sul reale e concreto rischio infiltrativo sulla società ricorrente, renderebbero insostenibile sul piano giuridico quell’automatismo, in cui sarebbe incorso il Prefetto, in forza del quale sarebbe sempre e comunque precluso il diritto costituzionalmente garantito della libera iniziativa economica ad un familiare di un soggetto condannato per un reato di tipo mafioso.

Gli assunti sono infondati.

7.2. Giova premettere che, come noto, in tema di interdittive antimafia la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:

- il sistema delle cautele antimafia non mira all’accertamento delle responsabilità, ma si colloca come forma di massima anticipazione all’azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia di sicurezza, rispetto alla quale assumono rilievo, nel concetto di “ tentativi di infiltrazione mafiosa ” situazioni, anche solo potenzialmente pericolose, di fattuale vicinanza o contiguità tra la singola impresa sottoposta alla valutazione de Prefetto da una parte, e soggetti controindicati dall’altra (C.d.S., sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3058);

- il concetto di “ tentativo di infiltrazione mafiosa ” si presenta estremamente sfumato e differenziato rispetto all’accertamento operato dal giudice penale e la norma non richiede che ci si trovi al cospetto di una impresa “ criminale ”, né si richiede la prova dell’intervenuta “ occupazione ” mafiosa, né si presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, essendo sufficiente che

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