TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2023-01-13, n. 202300049
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Pubblicato il 13/01/2023
N. 00049/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;
per l'annullamento
- della missiva (prov. Corte di Appello di Torino -OMISSIS-), notificata in data 27 ottobre 2022, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente, in data -OMISSIS-, di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 adducendo che “l'istanza non può trovare accoglimento non sussistendo i presupposti di cui all'art. 15 del d.l. 80/2021, convertito con modificazioni dalla l. 113/2021, in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento del -OMISSIS-, con cui la resistente ha disposto la pubblicazione di posti disponibili nei vari distretti di Corte d'Appello, al fine di effettuare un terzo scorrimento riservato ai c.d. rinunciatari, ossia a coloro che non abbiano mai scelto una sede, oppure non abbiano mai preso servizio dopo averla scelta, da svolgersi dal 20 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023, nella parte in cui si consente l'assunzione in un distretto diverso da quello di prima assegnazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento
-del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151 del 2001 presso il Tribunale di Agrigento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il gravame indicato in epigrafe, la ricorrente ha impugnato la nota con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente, in data -OMISSIS-, di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 adducendo che “ l'istanza non può trovare accoglimento non sussistendo i presupposti di cui all'art. 15 del d.l. 80/2021, convertito con modificazioni dalla l. 113/2021, in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione ”.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione.
All’udienza camerale dell’11 gennaio 2023 era presente per parte ricorrente l'avv. B P su delega dell'avv.to S S;nessuno per la difesa erariale. Il Collegio si è riservato di decidere anche con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. dando avviso alle parti presenti.
La ricorrente, a far data dal -OMISSIS-, è stata regolarmente assunta presso la Corte di Appello di Torino, nella quale, nel gravame si dichiara, continua ad operare.
La ricorrente è pertanto una dipendente del Ministero della giustizia, con un rapporto di lavoro privatizzato, non rientrando quest’ultima tra il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Invero, si ricorda che il d.lgs. n. 165 del 2001 ha completato il procedimento di privatizzazione del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, riconoscendo a quest’ultima i poteri del datore di lavoro privato.
Più nello specifico, l’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 recita: “ I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo” .
Al processo di privatizzazione è rimasto escluso il personale elencato dal successivo art. 3 che resta assoggettato al proprio ordinamento.
Ciò posto, l’intervenuta privatizzazione non poteva non produrre effetti anche sul riparto di giurisdizione. L’art. 63, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, recita: “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi” e il successivo comma 4°, precisa che: “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato la nota con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente, in data -OMISSIS-, di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, chiedendo altresì l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente medesima al trasferimento temporaneo ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 presso il Tribunale di Agrigento.
Ebbene, la decisione contenuta in tale nota è espressione dell’esercizio dei poteri del datore di lavoro.
Ne consegue che la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma del giudice ordinario.
Da quanto sopra evidenziato discende pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso indicato in epigrafe in favore del giudice ordinario.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, qualora riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
In considerazione della novità della questione oggetto della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.