TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-03-15, n. 202103131
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Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 03131/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07914/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7914 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M C M, T P, D T, con domicilio eletto presso lo studio D T in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 27, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il risarcimento danni subiti in ragione della procedura di conferma ai sensi dell'art. 78 r.d. n. 1592/1933 ai fini della nomina a professore ordinario nel settore disciplinare -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato il -OMISSIS-ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Università degli Studi di -OMISSIS- le avrebbero arrecato in dipendenza dei fatti di cui alla prospettazione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, e che si riassumono come segue.
2. – Dopo avere intrapreso la carriera accademica nel 1970 nel settore -OMISSIS-, la -OMISSIS-ha conseguito l’idoneità a professore ordinario (di prima fascia) nell’anno 2000, e, dopo avere svolto le mansioni in questione presso l’Università di -OMISSIS-è stata assunta quale professore straordinario presso l’Università di -OMISSIS-;ma la Commissione nominata da tale Ateneo per decidere, al termine dei tre anni prescritti, la conferma quale professore ordinario ai sensi dell’art. 78 R.D. n. 1592\1933, esprimeva parere negativo, che la ricorrente ha impugnato vittoriosamente mediante un primo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dopo un ulteriore biennio di servizio, la nuova Commissione incaricata di vagliare la conferma della ricorrente quale professore ordinario ha espresso ancora una volta parere negativo, così determinando il ritorno della ricorrente alla qualifica di ricercatore confermato (decreto rettorale del -OMISSIS-) e conseguente perdita degli incarichi connessi al ruolo di professore ordinario;anche tale parere negativo è stato impugnato dalla -OMISSIS-mediante un secondo ricorso straordinario, ed annullato con D.P.R. datato -OMISSIS-.
Tuttavia, anche la terza commissione nominata per lo scrutinio di conferma a professore ordinario ha espresso parere negativo in data-OMISSIS-, ancora una volta impugnato dall’interessata mediante un terzo ricorso straordinario, ed ancora una volta annullato con D.P.R. del -OMISSIS-.
Veniva, quindi, nominata una quarta commissione, che nuovamente esprimeva parere negativo sulla ricorrente;ne seguiva l’impugnazione davanti a questo TAR con ricorso n.-OMISSIS-\-OMISSIS-, definito con sentenza di accoglimento n.-OMISSIS-\-OMISSIS-, appellata davanti al Consiglio di Stato con ricorso n. -OMISSIS-\-OMISSIS- dichiarato perento con decreto n. -OMISSIS-\-OMISSIS-.
3. – La ricorrente prosegue esponendo che, a causa delle mancate conferme (poi annullate perché illegittime) ella è stata retrocessa da professore ordinario a ricercatore confermato dal -OMISSIS--OMISSIS-, e poi -OMISSIS--OMISSIS- sino al -OMISSIS-(avendo, nelle more, dovuto impugnare il decreto di pensionamento decorrente dal -OMISSIS--OMISSIS-, di cui ha ottenuto la sospensione cautelare in via giurisdizionale).
4. – La -OMISSIS-, pertanto, articola la propria azione risarcitoria in tre distinte domande, la prima delle quali relativa al danno alla salute, sulla scorta di una perizia medico-legale di parte che ne attesta patologie eziologicamente connesse con le vicende professionali su esposte, quantificando la voce in euro 48.181,50;la seconda, per le differenze retributive tra le due qualifiche rivestite da-OMISSIS-;la terza di danni all’immagine connessi alla retrocessione da professore ordinario a ricercatore confermato.
5. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che, con memoria, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per indebito frazionamento della domanda in più giudizi e la prescrizione quinquennale, oltre al rigetto del ricorso nel merito.
6. – Con ordinanza n. -OMISSIS-\-OMISSIS- il Collegio ha chiesto all’Università “-OMISSIS-” documentati chiarimenti in ordine alle differenze retributive sussistenti tra la posizione di Ricercatore confermato e quella di Professore ordinario per il periodo corrente tra la retrocessione della ricorrente al primo dei due ruoli su citati e la sua effettiva riammissione nel secondo, avendo cura di specificare:
- quale sarebbe stato il complessivo maturato economico;
- l’aliunde perceptum costituito dalle retribuzioni effettivamente corrisposte alla ricorrente durante tutto il periodo in cui ella è stata retrocessa a Ricercatore confermato;
- quali siano state le modalità di calcolo delle somme corrisposte alla ricorrente il -OMISSIS-.
Con la successiva ordinanza n. -OMISSIS-\-OMISSIS- il Collegio ha disposto una verificazione in contraddittorio di carattere medico-legale in ordine allo stato patologico indicato nella perizia di parte depositata dalla ricorrente e alla eventuale sussistenza del nesso eziologico con i fatti di servizio ai quali la prospettazione offerta in ricorso ascrive valore eziologico del danno biologico, onerando di tale istruttoria il Direttore della Sezione di Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia Forense dell’Università degli Studi “-OMISSIS-” -OMISSIS-, con facoltà di delega ad altro professore della Sezione, poi individuato nel-OMISSIS-
Quest’ultimo, a seguito di proroga concessa dal Collegio con ordinanza n. -OMISSIS-\-OMISSIS-, ha depositato la relazione di verificazione in data -OMISSIS--OMISSIS-.
7. – A seguito di deposito di memorie ex art. 73 c.p.a. da parte della ricorrente il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 18 novembre 2020.
DIRITTO
1. Le domande risarcitorie formulate dalla -OMISSIS-nel presente giudizio sono fondate, e vanno accolte, nella misura e nei limiti di cui appresso.
2. – Al riguardo va innanzitutto respinta l’eccezione dell’Amministrazione volta a provocare il rigetto del ricorso per asserito indebito frazionamento della domanda da parte della ricorrente.
Come noto, tale indebito frazionamento costituisce abuso del diritto di credito allorché sussistano distinti crediti maturati da un soggetto, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata (o comunque in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo);in tal caso il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. civ. [ord.], sez. II, 08-10--OMISSIS-, n. 24698;Cass. civ., sez. III, 07-03--OMISSIS-, n. 6591).
Nel caso in esame tale fattispecie, evidentemente, non ricorre, in quanto la -OMISSIS-ha dovuto impugnare, nei modi consentiti e nei termini decadenziali previsti, per quattro volte, quattro diversi provvedimenti che hanno illegittimamente inciso sulla sua carriera;ottenendone, in tutti i casi, l’annullamento.
Tre delle quattro impugnazioni sono state effettuate -come consentiva alla ricorrente l’art. 7 comma 8 c.p.a. nelle materie di giurisdizione esclusiva- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio che prevede la possibilità di esperire l’azione di annullamento, ma non l’azione risarcitoria.
Peraltro, le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente in questo giudizio riguardano la complessiva attività amministrativa dell’Università che hanno determinato un pregiudizio unico.
Tanto è attestato dalla sostanziale continuità del periodo in cui la ricorrente si è trovata nella condizione di retrocessa dalla qualifica di professore ordinario a quella di ricercatore confermato: si tratta del lasso di tempo che va dal -OMISSIS--OMISSIS-, e poi -OMISSIS--OMISSIS- sino al -OMISSIS-: vi è, pertanto, una soluzione di continuità assai breve, della durata di meno di un mese, che non incide in concreto sulla unicità degli effetti lesivi per la sfera giuridica della ricorrente, sia sotto il profilo del danno alla salute lamentato (non potendosi ritenere –né essendovi evidenza- che questo possa essere scomparso nel breve periodo di 28 giorni in cui, nell’arco di circa sei anni, l’attrice si è vista negare la superiore qualifica spettantele, per poi ricomparire successivamente), che sotto quello del danno patrimoniale, non essendo stata more tempore ricostruita la carriera della ricorrente.
Dunque l’azione risarcitoria non si presenta affatto parcellizzata, ed a maggior ragione non incorre nella causa di inammissibilità eccepita dalla resistente.
3. – La sostanziale unitarietà dell’azione amministrativa ritenuta foriera di danni determina, inoltre, il rigetto dell’eccezione di prescrizione parziale sollevata dal Ministero resistente, e, inoltre, comporta che non sia maturata la decadenza di cui all’art. 30 comma 5 del c.p.a., che pone a tale fine il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
Tale evento si è verificato allorchè, a seguito dell’accoglimento da parte di questo TAR del ricorso n.-OMISSIS-\-OMISSIS- con sentenza di accoglimento n.-OMISSIS-\-OMISSIS-, il relativo giudizio d’appello n. -OMISSIS-\-OMISSIS- è stato dichiarato perento dal Consiglio di Stato con decreto n. -OMISSIS-\-OMISSIS- depositato in data -OMISSIS--OMISSIS-.
Pertanto, al momento della notificazione del ricorso oggi in esame (-OMISSIS-) i termini di decadenza e prescrizione non avevano neppure iniziato il loro decorso.
Peraltro, anche volendo ritenere che il termine abbia iniziato il suo decorso alla cessazione del fatto lesivo (-OMISSIS-), la data d’introduzione del presente giudizio in data -OMISSIS- egualmente vale a spogliare di fondatezza l’eccezione in questione.
4. – Nel merito le domande risarcitorie cono fondate nei limiti di cui appresso.
5. – E’ innanzitutto fondata la domanda di risarcimento dei danni alla salute.
5.1 – Quanto al nesso eziologico ed alla sussistenza del danno, la condivisibile relazione di verificazione depositata dal -OMISSIS- afferma “… che la sintomatologia lamentata dalla -OMISSIS-è del tutto sovrapponibile e come tale inquadrabile nosograficamente ad un Disturbo -OMISSIS-.”.
Inoltre, “Allo stato attuale, la condizione clinica della ricorrente si è stabilizzata, permanendo comunque dei disturbi psichici anche dopo adeguato trattamento psicofarmacologico e la cessazione della sua attività lavorativa;la persistenza della sintomatologia caratterizzata dai suddetti disturbi della sfera psichica integra tutti gli elementi clinici di un disturbo dell’adattamento cronico di tipo misto ricollegabile, ove fosse confermata la storia riferita in tutti i suoi dettagli, ad una situazione lavorativa avversa. Si ritiene, pertanto, che sussista nesso causale tra le vicissitudini lavorative intercorse fino al 2013 ed i disturbi psichici lamentati. A supporto di quanto appena sostenuto si ritiene che sussista nesso causale tra le vicissitudini lavorative intercorse fino al 2013 ed i disturbi psichici lamentati. A supporto di quanto appena sostenuto si fa presente, inoltre, che dalla documentazione sanitaria e dalla raccolta anamnestica non emergono, fino alla comparsa della suddetta patologia psicopatologica, trascorsi psichiatrici significativi che possono aver inciso sullo sviluppo del disturbo;i sintomi, infatti, si sono manifestati, e nel corso del tempo aggravati, a seguito di una serie di avvenimenti lavorativi caratterizzati essenzialmente da “demansionamenti” delle funzioni e della carriera con perdita quindi degli incarichi di responsabilità e di prestigio che le erano stati inizialmente conferiti. Si può pertanto ritenere che i vari accadimenti lavorativi occorsi alla sig.ra Alabiso costituiscono una condizione “ambientale” unica che ha avuto un ruolo determinante nell’insorgenza del disturbo psichico.”
Il verificatore, di converso, non ha ritenuto eziologicamente riconducibile a vicende lavorative l’ipertensione di cui pure soffre la ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, dopo avere indicato i criteri per la quantificazione della percentuale di danno (tabella delle menomazioni di cui al d.lgs. n. 38/2000, come approvata con D.M. del 12 luglio del 2000, relativa alla valutazione del danno biologico nell’ambito della tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ultima edizione della “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”), il verificatore ha concluso come segue:
“La -OMISSIS-è affetta da un -OMISSIS-. Il disturbo psichico suddetto è causalmente ricollegabile ad una situazione lavorativa avversa in cui la -OMISSIS-si è trovato coinvolta fino all’anno 2013. La -OMISSIS-a causa del disturbo psichico di cui risulta portatrice presenta una menomazione della integrità psico-fisica, intesa come un danno biologico, pari al 10 % (dieci per cento) della totale validità.”
Quanto sopra attesta la sussistenza del nesso causale tra gli eventi di cui in narrativa che del danno-conseguenza subito dalla ricorrente.
5.2. - Per ciò che invece attiene alla antigiuridicità del fatto dannoso, i giudizi di annullamento dei vari provvedimenti che, nel lasso di tempo su ricordato, hanno determinato il detto danno, vedono, quale imprescindibile presupposto, proprio l’illegittimità di provvedimenti medesimi, onde l’azione dell’Amministrazione si evidenzia quale non jure data.
5.3. - Infine, con riferimento alla dimensione soggettiva dell’illecito in questione, in via preliminare il Collegio deve ribadire che a tale fine è necessario verificare se l'attività o l'inerzia sia connotata dalla violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, anche ricorrendo all'istituto delle presunzioni semplici di cui all' art. 2227 e 2729 c.c. (Cons. di Stato Sez. IV, 26-11-2013, n. 5624;T.A.R. Lazio sez. III, 26/08/2020 n.9264).
Nel caso in esame la colpa dell’Amministrazione emerge chiaramente, oltre che dalla pervicacia nel negare illegittimamente per ben quattro volte la qualifica dovuta alla ricorrente nella carriera accademica, anche dal DPR -OMISSIS-, recante l’accoglimento di uno dei ricorsi straordinari della ricorrente, in cui l’annullamento del giudizio negativo risulta pronunziato per una errata lettura dell’art. 78 del RD n. 1592\1933 e per la conseguente confusione effettuata tra il campo di indagine della valutazione comparativa (capacità scientifica) e quello della conferma in ruolo (operosità scientifica).
Il suddetto parere, infatti, si esprime come segue:
“Nel caso di specie, invero, già il primo giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice mostra come la stessa abbia chiaramente esteso (in maniera indebita) le proprie valutazioni alla personalità scientifica della ricorrente, attribuendole – in maniera inequivocabile – carenze metodoliche ed inadeguatezze scientifiche di tale considerevole rilievo da escludere anche la stessa elevata capacità scientifica già riconosciutale in sede di concorso con ciò travolgendo, di fatto, quel giudizio di piena maturità scientifica e didattica conseguito tre anni prima, allorquando la produzione scientifica della -OMISSIS-venne valutata come caratterizzata da “continuità temporale anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nello specifico campo di ricerca, rigore metodologico, risultati originali e innovativi” (cfr. l’estratto della relazione finale della Commissione per la valutazione comparativa, accluso in atti).
Si pensi, adesso, al contrastante e laconico inciso reso dalla Commissione giudicatrice per la conferma in virtù del quale, nei lavori della ricorrente, non si riscontrerebbero “l’approccio e il metodo necessari dei lavori di ricerca scientifica. Pertanto, valutati insufficienti i contenuti scientifici delle pubblicazioni del triennio di straordinariato, la Commissione unanime esprime parere sfavorevole alla conferma della -OMISSIS-”. E’ di tutta evidenza come il giudizio da ultimo riportato impinga ambiti e contesti che erano già stati oggetto di espresse valutazioni in sede di giudizio comparativo, inerendo non già all’operosità della ricorrente, bensì alla sufficienza dei contenuti scientifici, oltre che alla qualità dell’approccio ed al metodo.”
Ed inoltre:
“Ciò nondimeno, la Sezione non può fare a meno di rilevare che analoghe mende affliggono anche la nuova valutazione riservata alla -OMISSIS-dalla seconda Commissione esaminatrice, il cui giudizio attrae a sé evidentemente quei profili di maturità scientifica che, invece, esula dalla sfera di apprezzamento demandata alla Commissione stessa,
Al riguardo, giova conclusivamente rammentare l’orientamento, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, alla stregua del quale “il giudizio sul periodo di straordinariato dei professori universitari, previsto dall'art. 78 del R.D. n° 1592/1933, si configura non come una revisione delle valutazioni operate dalla Commissione di concorso, ma come una verifica del modo in cui sono stati adempiuti i doveri accademici nel triennio successivo al conseguimento della cattedra...”, per cui è illegittimo “...il giudizio negativo formulato da una Commissione per il passaggio ad ordinario che, anziché limitarsi ad una verifica dell'operosità scientifica e didattica dimostrata nel triennio, abbia esteso le proprie valutazioni alla personalità scientifica del professore straordinario, attribuendogli, in contraddizione con le valutazioni positive riportate in sede concorsuale, carenze metodologiche, mancanza di giudizio critico ed inadeguata conoscenza delle problematiche trattate...” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, del 2 giugno 1987, n. 356).”
Assai singolarmente, quello su esposto è il medesimo vizio in cui è incorsa nuovamente la Commissione ministeriale che ha successivamente effettuato il giudizio di cui alla sentenza n.-OMISSIS-\-OMISSIS-, di annullamento del medesimo da parte di questo TAR, la quale reca una motivazione che ripercorre le medesime argomentazioni del su richiamato parere.
5.4. – Ne segue che la domanda di risarcimento del danno alla salute è fondata, e va accolta, con la conseguente condanna del Ministero resistente al pagamento del relativo risarcimento liquidato nella misura derivante dalla accertata menomazione della integrità psico-fisica, intesa come un danno biologico, pari al 10 % (dieci per cento) della totale validità, da liquidarsi all’attualità sulla base delle tabelle del danno biologico del Tribunale -OMISSIS-.
6. – E’ altresì fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali cagionati dalla mancata percezione delle retribuzioni da parte della ricorrente a causa degli illegittimi provvedimenti via via annullati, di cui sopra.
6.1. - Al riguardo osserva il Collegio che il fatto dannoso, costituito dalla diminuzione patrimoniale dovuta alla mancata percezione delle differenze retributive, risulta pacifico tra le parti perché incontestato.
6.2. – Quanto al nesso eziologico, è del tutto evidente che la mancata percezione delle retribuzioni relative alla qualifica superiore è stata dovuta alla illegittima retrocessione di carriera subita dalla ricorrente per effetto delle determinazioni, poi annullate, delle varie Commissioni ministeriali di valutazione succedutesi nel tempo.
6.3. - Quanto all’elemento soggettivo causale è sufficiente fare riferimento al superiore paragrafo 5.3, in cui si è evidenziata la ragione per cui è possibile ravvisare la colpa dell’Amministrazione.
6.4. - La quantificazione di questa voce risarcitoria, infine, deriva dall’istruttoria condotta dal Collegio sul punto, in forza della quale l’Università intimata ha fornito chiarimenti depositati in giudizio il -OMISSIS--OMISSIS-.
6.5. – Conclusivamente sul punto, il Ministero resistente deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno patrimoniale per la mancata percezione delle retribuzioni da professore ordinario nel periodo novembre 2004 – febbraio 2013, quantificato avendo riguardo alla elazione di chiarimenti depositata in giudizio dall’Università “-OMISSIS-” in data -OMISSIS--OMISSIS-, detratte le somme percepite dalla ricorrente nella qualifica inferiore;la somma dovrà essere determinata all’attualità.
7. – Va invece respinta, perché rimasta sfornita di prova, la domanda di risarcimento dei danni per danno all’immagine e per perdita degli incarichi connessi alla carica di professore ordinario, non essendo sufficiente a supplire detta carenza la mera richiesta di liquidazione in via equitativa.
8. – In conclusione il ricorso è fondato, e va accolto, nei termini e limiti di cui alla superiore motivazione, ed entro tali limiti il Ministero resistente va condannato ad corrispondere alla ricorrente, entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza una somma che risulti comprensiva della condanna di cui ai superiori punti 5.4 e 6.5.
9. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese relative al compenso del -OMISSIS-, verificatore, si liquidano –vista la richiesta depositata dall’ausiliario- nella somma di complessivi euro 2.300,00 (duemilatrecento\00) e vanno poste definitivamente a carico del Ministero resistente.