TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-03-15, n. 202103131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-03-15, n. 202103131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103131
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2021

N. 03131/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07914/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7914 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M C M, T P, D T, con domicilio eletto presso lo studio D T in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 27, come da procura in atti;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per il risarcimento danni subiti in ragione della procedura di conferma ai sensi dell'art. 78 r.d. n. 1592/1933 ai fini della nomina a professore ordinario nel settore disciplinare -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi -OMISSIS- -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. – Con ricorso notificato il -OMISSIS-ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Università degli Studi di -OMISSIS- le avrebbero arrecato in dipendenza dei fatti di cui alla prospettazione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, e che si riassumono come segue.

2. – Dopo avere intrapreso la carriera accademica nel 1970 nel settore -OMISSIS-, la -OMISSIS-ha conseguito l’idoneità a professore ordinario (di prima fascia) nell’anno 2000, e, dopo avere svolto le mansioni in questione presso l’Università di -OMISSIS-è stata assunta quale professore straordinario presso l’Università di -OMISSIS-; ma la Commissione nominata da tale Ateneo per decidere, al termine dei tre anni prescritti, la conferma quale professore ordinario ai sensi dell’art. 78 R.D. n. 1592\1933, esprimeva parere negativo, che la ricorrente ha impugnato vittoriosamente mediante un primo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dopo un ulteriore biennio di servizio, la nuova Commissione incaricata di vagliare la conferma della ricorrente quale professore ordinario ha espresso ancora una volta parere negativo, così determinando il ritorno della ricorrente alla qualifica di ricercatore confermato (decreto rettorale del -OMISSIS-) e conseguente perdita degli incarichi connessi al ruolo di professore ordinario; anche tale parere negativo è stato impugnato dalla -OMISSIS-mediante un secondo ricorso straordinario, ed annullato con D.P.R. datato -OMISSIS-.

Tuttavia, anche la terza commissione nominata per lo scrutinio di conferma a professore ordinario ha espresso parere negativo in data-OMISSIS-, ancora una volta impugnato dall’interessata mediante un terzo ricorso straordinario, ed ancora una volta annullato con D.P.R. del -OMISSIS-.

Veniva, quindi, nominata una quarta commissione, che nuovamente esprimeva parere negativo sulla ricorrente; ne seguiva l’impugnazione davanti a questo TAR con ricorso n.-OMISSIS-\-OMISSIS-, definito con sentenza di accoglimento n.-OMISSIS-\-OMISSIS-, appellata davanti al Consiglio di Stato con ricorso n. -OMISSIS-\-OMISSIS- dichiarato perento con decreto n. -OMISSIS-\-OMISSIS-.

3. – La ricorrente prosegue esponendo che, a causa delle mancate conferme (poi annullate perché illegittime) ella è stata retrocessa da professore ordinario a ricercatore confermato dal -OMISSIS--OMISSIS-, e poi -OMISSIS--OMISSIS- sino al -OMISSIS-(avendo, nelle more, dovuto impugnare il decreto di pensionamento decorrente dal -OMISSIS--OMISSIS-, di cui ha ottenuto la sospensione cautelare in via giurisdizionale).

4. – La -OMISSIS-, pertanto, articola la propria azione risarcitoria in tre distinte domande, la prima delle quali relativa al danno alla salute, sulla scorta di una perizia medico-legale di parte che ne attesta patologie eziologicamente connesse con le vicende professionali su esposte, quantificando la voce in euro 48.181,50; la seconda, per le differenze retributive tra le due qualifiche rivestite da-OMISSIS-; la terza di danni all’immagine connessi alla retrocessione da professore ordinario a ricercatore confermato.

5. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che, con memoria, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per indebito frazionamento della domanda in più giudizi e la prescrizione quinquennale, oltre al rigetto del ricorso nel merito.

6. – Con ordinanza n. -OMISSIS-\-OMISSIS- il Collegio ha chiesto all’Università “-OMISSIS-” documentati chiarimenti in ordine alle differenze retributive sussistenti tra la posizione di Ricercatore confermato e quella di Professore ordinario per il periodo corrente tra la retrocessione della ricorrente al primo dei due ruoli su citati e la sua effettiva riammissione nel secondo, avendo cura di specificare:

- quale sarebbe stato il complessivo maturato economico;

- l’aliunde perceptum costituito dalle retribuzioni effettivamente corrisposte alla ricorrente durante tutto il periodo in cui ella è stata retrocessa a Ricercatore confermato;

- quali siano state le modalità di calcolo delle somme corrisposte alla ricorrente il -OMISSIS-.

Con la successiva ordinanza n. -OMISSIS-\-OMISSIS- il Collegio ha disposto una verificazione in contraddittorio di carattere medico-legale in ordine allo stato patologico indicato nella perizia di parte depositata dalla ricorrente e alla eventuale sussistenza del nesso eziologico con i fatti di servizio ai quali la prospettazione offerta in ricorso ascrive valore eziologico del danno biologico, onerando di tale istruttoria il Direttore della Sezione di Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia Forense dell’Università degli Studi “-OMISSIS-” -OMISSIS-, con facoltà di delega ad altro professore della Sezione, poi individuato nel-OMISSIS-

Quest’ultimo, a seguito di proroga concessa dal Collegio con ordinanza n. -OMISSIS-\-OMISSIS-, ha depositato la relazione di verificazione in data -OMISSIS--OMISSIS-.

7. – A seguito di deposito di memorie ex art. 73 c.p.a. da parte della ricorrente il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 18 novembre 2020.



DIRITTO

1. Le domande risarcitorie formulate dalla -OMISSIS-nel presente giudizio sono fondate, e vanno accolte, nella misura e nei limiti di cui appresso.

2. – Al riguardo va innanzitutto respinta l’eccezione dell’Amministrazione volta a provocare il rigetto del ricorso per asserito indebito frazionamento della domanda da parte della ricorrente.

Come noto, tale indebito frazionamento costituisce abuso del diritto di credito allorché sussistano distinti crediti maturati da un soggetto, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata (o comunque in

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