TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-11-24, n. 202000757

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-11-24, n. 202000757
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000757
Data del deposito : 24 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2020

N. 00757/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2018, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dott. L D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L D G in 40123, p.zza Galileo 6;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria in Bologna, via A. Testoni 6;

per l'annullamento

-del decreto

GDAP

0332688 del 19.10.2017, notificato in data 27.10.2017, emesso dal Ministero della Giustizia, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente per il rimborso delle spese di patrocinio legale ex art. 18 d.l. 67/97 convertito in legge 135/1997 sostenute per la rappresentanza e difesa nel procedimento penale n. 2987/1997 RGNR del Tribunale di Siracusa;

- nonché di ogni altro provvedimento ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale;

nonché per l'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nel processo penale definito con sentenza di assoluzione del Tribunale di Siracusa del 11.03.2015 n. 470/2015 ed irrevocabile in data 27.07.2015, somme quantificate in € 4.920,00 e ritenute congrue, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il dott. P A e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone l’odierno ricorrente, agente di polizia penitenziaria, di esser stato imputato del reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 581 c.p. commesso in danno di un detenuto della Casa Circondariale di Siracusa e di esser stato assolto con formula piena con sentenza n. 470/2015 del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato.

In ragione di tale assoluzione il 7 gennaio 2016 ha presentato al Ministero della Giustizia istanza, ai sensi dell’art. 18 d.l. 67/97 convertito in legge 135/1997, volta al rimborso delle spese legali sostenute per la rappresentanza e difesa nel suddetto procedimento penale, quantificate in 4.920,00 euro.

Con decreto

GDAP

0332688 del 19 ottobre 2017 l’istanza veniva rigettata con la motivazione della non riferibilità dei fatti addebitati all’Amministrazione, non direttamente riconducibili all’espletamento del servizio.

Con il ricorso in esame il -OISSIS- ha impugnato il suesposto diniego, deducendo motivi così riassumibili:

I)Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione: vi sarebbero tutti i presupposti per il riconoscimento nel caso di specie del diritto al rimborso delle spese legali, avendo il giudicato penale accertato la completa estraneità del ricorrente ai fatti oggetto di imputazione, comunque posti in essere nell’esercizio delle proprie funzioni;

II) Violazione del termine per provvedere: risultando il diniego impugnato emesso ben oltre il termine per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione sarebbe obbligata a corrispondere un indennizzo per il colpevole ritardo, a norma dell’art. 2 bis L.241/90.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia eccependo l’infondatezza dei motivi “ ex adverso ” dedotti, venendo in questione una condotta posta in essere dal ricorrente per fine esclusivamente personale ed egoistico, non riconducibile dunque all’espletamento del servizio, si da escludersi la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 18 D.L. 67/97.

All’udienza pubblica del 12 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del decreto

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