TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-28, n. 202400746

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-28, n. 202400746
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400746
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 00746/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01840/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1840 del 2018, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS- &
C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Savoca, non costituito in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell’ordinanza di sgombero -OMISSIS- del Comune di Savoca;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il decreto della Regione Siciliana del 29 novembre 2010 -OMISSIS-, di approvazione della variazione al Piano di Fabbricazione del Comune di Savoca (ME) per la parte riferita alle destinazioni d'uso in zona E - Agricola.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 novembre 2023 la dott.ssa D T;

Nessuno è comparso per le parti.

FATTO e DIRITTO



1. Nel presente giudizio è controversa, in via principale, la legittimità dell’ordinanza -OMISSIS- con cui il Comune di Savoca ha ingiunto alla ricorrente, società esercente l’attività noleggio di autobus con conducente, lo sgombero dall’area di sua proprietà “ di tutti gli automezzi e container (ivi) stazionanti ”.

L’ordine si fonda sull’accertamento del Comando di Polizia Municipale di cui alla nota prot. -OMISSIS- del 10 luglio 2017, con cui è stato segnalato lo stazionamento di “ un pullman, un pullmino, un camion, alcune macchine e quattro container, il tutto senza nessuna autorizzazione ”.

Il Comune ha rilevato che il terreno, sito in contrada Botte e allibrato in catasto al f-OMISSIS-, p-OMISSIS-, ricade in zona E Agricola del vigente Piano di Fabbricazione e che “ i parametri stabiliti per tale zona consentono l’edificazione di fabbricati rurali, attrezzature per la conduzione agricola, laboratori artigianali di trasformazione e che sono vietate le attività non elencate ”.

Ritenuto, dunque, che “ l’attività esercitata dalla ditta Autoservizi Franco Savoca s.n.c. risulta non compatibile con quelle possibili nella zona agricola tenuto conto anche del fatto che tale zona è quella parte di territorio che da sempre è stata tutelata sotto il profilo produttivo, ambientale, paesaggistico e idrogeologico ”, il Comune ha ingiunto lo sgombero per cui è causa.

Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi.

I) Violazione dell’articolo 23 ter del DPR 380/2001 – violazione della L. 218/2003, recepita in Sicilia con l’articolo 71 della legge regionale 20/2003 e del decreto assessoriale turismo n. 152/GAB del 14.10.2004 – violazione articolo 42 della Costituzione ed articolo 832 del codice civile – eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.

Secondo la prospettazione di parte, il parcheggio di automezzi in terreno destinato a zona agricola non comporterebbe alcun mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.

Osserva che l’attività di noleggio degli autobus è disciplinata dalla legge 218/2003, recepita nella Regione Siciliana con l’articolo 71 della legge regionale 20/2003 e regolamentata con Decreto dell’Assessore Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana del 14 ottobre 2004 numero 152/GAB;
tali fonti non subordinano l’esercizio dell’attività di noleggio alla disponibilità di una rimessa per lo stazionamento dei mezzi.

Pertanto, il semplice parcheggio di un pullman, di un pulmino, di un camion, di alcune macchine ed il posizionamento di quattro container non costituirebbe esercizio, né strumento per l’esercizio, dell’attività di trasporto viaggiatori, effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Di conseguenza, il parcheggio dei citati mezzi in terreno agricolo non attribuirebbe allo stesso alcuna diversa categoria funzionale, mantenendo del tutto immodificata quella rurale.

Sotto altro profilo, il parcheggio dei mezzi in area ricadente in zona E sarebbe conforme agli strumenti urbanistici adottati dell’Ente comunale.

Invero, il Piano di Fabbricazione del Comune di Savoca, approvato con Decreto Assessoriale del 16 maggio 1977 numero 105 e integrato con decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 29 novembre 2010 -OMISSIS-, non recherebbe alcun divieto espresso circa l’utilizzo di un terreno agricolo come parcheggio di mezzi.

In via subordinata, nell’ipotesi in cui la previsione del decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del 29 novembre 2010 -OMISSIS-, secondo cui in zona E agricola “sono vietate le attività non elencate” (e in tale elenco figurano unicamente abitazioni rurali, attrezzature per la conduzione agricola, laboratori artigianali), si ritenesse preclusiva all’uso di del terreno come parcheggio, parte ricorrente ne deduce l’illegittimità per violazione del diritto di proprietà, di cui agli artt. 2 Cost. e 832 c.c.

II. Violazione per errata applicazione delle disposizioni in materia edilizia di cui al DPR 380/2001 e legge regionale 16/2016 - eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, illogicità e difetto di motivazione .

Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto, come sopra esposto, il parcheggio degli automezzi a cielo aperto e il posizionamento dei container non apporterebbero alcuna modifica e\o alterazione al territorio, né determinerebbero un aumento del carico urbanistico.

Il Comune intimato, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

La Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta pe la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 27 novembre 2023.

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