TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2011-12-07, n. 201105720
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N. 05720/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03903/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3903 del 2011, proposto da:
Annunziata G, rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso L P in Napoli, viale della Costituzione Is. G1 Cdn;
contro
Comune di Quarto, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
DEL SILENZIO-RIFIUTO SERBATO DAL COMUNE DI QUARTO SULL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DEL 28/04/2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione all’odierna camera di consiglio, con la quale il difensore di parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse del suo assistito alla decisione del gravame;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, all’odierna camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse della sua assistita alla decisione del gravame, insistendo, tuttavia, sulla condanna alle spese di giudizio, per avere l’amministrazione consentito l’accesso dopo la notifica del ricorso;
Ritenuto che tale circostanza importi l’improcedibilità del gravame;
Ritenuto di condannare l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in considerazione del fatto che l’accesso è stato consentito dopo la notifica del ricorso, ma in maniera pienamente satisfattiva per la ricorrente;