TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400254
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00254/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, via Giovanni Palatucci 1;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto di istanza di emersione da lavoro irregolare di straniero

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Chieti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2024 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

-con istanza del 26.06.2020 -OMISSIS-ha presentato richiesta di emersione dal lavoro irregolare in favore del ricorrente, ai sensi dell’art 103, c. 1 del DL n. 34/2020;

-l’Amministrazione resistente, a seguito del parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti, ha fornito, ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza nei seguenti termini: “… è emerso, che il richiedente della presente istanza non dispone, allo stato degli atti, di una sufficiente capacità economica così come richiesta dall’art. 9 D.I. del 27/05/2020, in quanto dagli accertamenti effettuati nella banca dati Agenzia delle Entrate, risulta che la S.V. ha un reddito Irpef inferiore a E 30.000 annui .”;

- tale provvedimento di rigetto è stato impugnato dallo straniero, legittimato in quanto avente interesse diretto attuale e qualificato a ottenere la regolarizzazione del suo rapporto di lavoro e dunque a permanere legittimamente sul territorio dello Stato;

- il ricorso si basa sostanzialmente su un presunto errore che avrebbe commesso la Prefettura nel non considerare, in modo cumulativo, il reddito dichiarato dalla ditta individuale del soggetto che ha richiesto la emersione (-OMISSIS-) con quello della ditta individuale del padre, che sarebbe stata sostanzialmente ceduta al figlio stesso;

-a seguito di approfondimento istruttorio, compiuto dalla Prefettura su ordine di riesame adottato in sede cautelare, è tuttavia emerso che presso il Registro delle imprese di Chieti-Pescara non risulta alcuna cessione o subentro nell’azienda tra la ditta individuale -OMISSIS-, avente data di iscrizione 14/02/2020, e la ditta individuale -OMISSIS-(padre di -OMISSIS-), cancellata il 15/01/2021;
ne consegue dunque che la ditta di -OMISSIS- è di nuova costituzione e quindi i redditi delle due imprese individuali non possono essere cumulati ai fini del raggiungimento del succitato parametro di legge di 30 mila euro per l’anno in corso al momento della istanza di emersione, essendo imputabili a soggetti diversi, così come il rapporto di lavoro che si mira a regolarizzare;

- nella sua ultima memoria, parte ricorrente non ha negato da un punto di vista giuridico la mancanza di un fenomeno di continuità aziendale, ma si è limitato a ribadire in modo assertivo che “ Questo difensore insiste nel ritenere sussistenti le condizioni di reddito necessarie e, se pure non vi è stata una formale cessione di azienda, ma solo la cancellazione del padre-titolare dopo che il figlio era subentrato nella titolarità della Azienda, non può ignorarsi il reddito complessivo che ne è derivato .”;
oltre ad affermare che successivamente le condizioni di reddito minimo sono maturate;

- ciò premesso, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020, adottato ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del d.lgs. 109 del 2012, “1 . L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui ”;

- come si evince chiaramente dalla disposizione in esame, il reddito deve essere imputabile al soggetto, persona fisica o giuridica, che presenta la istanza di emersione e deve risultare dalla ultima dichiarazione dei redditi, senza la possibilità di cumulare in modo empirico redditi imputabili ad altri soggetti o ad altri anni;

- il ricorso non merita pertanto accoglimento, salva la possibilità, al ricorrere dei requisiti, secondo valutazione dell’Amministrazione, di concedere comunque allo straniero un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, su istanza del medesimo (Tar Milano sentenza 1935 del 2017);

- le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata;

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