TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-03-20, n. 201903739

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-03-20, n. 201903739
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903739
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2019

N. 03739/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01631/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2019, proposto da
A A, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Del Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 09/11/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 89 del 09 novembre 2018, avente ad oggetto l'indizione del “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1 -quater , lettera b) , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” nella parte in cui:

1) all'art. 3, rubricato “requisiti di ammissione”, lettera b), recita “diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11- 2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;” escludendo, pertanto, l'odierna ricorrente in possesso del diploma magistrale prescritto ma non dei due anni di servizio specifico presso istituzioni scolastiche statali pensi presso istituti scolastici paritari;

2) all'art. 4, rubricato “domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione” nella parte in cui al comma 2, recita: “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”, non consentendo la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse;

3) Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che esclude la partecipazione della ricorrente dalla presente procedura concorsuale, previa disapplicazione degli stessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso di cui in epigrafe nella parte in cui richiede quale requisito di partecipazione l’aver svolto “ nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno ”, precludendo la partecipazione ai docenti privi del requisito dei due anni di servizio specifico nella scuola statale.

Alla camera di consiglio del 19 marzo 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La questione oggetto del presente giudizio è stata esaminata funditus da parte di questa Sezione con le sentenze 2102, 2104 e 2115 del 2019, le cui motivazioni, che si condividono integralmente, si richiamano ex art. 74 c.p.a.

Stante la novità della questione le spese possono essere compensate.

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