TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-07-06, n. 202209215
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Testo completo
Pubblicato il 06/07/2022
N. 09215/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04074/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4074 del 2020, proposto da
Prosolar 9 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 284;
per l'annullamento
- della nota pec del 4.12.2019 con cui il GSE in relazione al Conto Energia n° Prat. 813361 ha comunicato al nuovo Soggetto Responsabile, ente di diritto privato, che per la pratica in oggetto, era disponibile solo per 30 giorni sul portale FTV la funzionalità attraverso la quale era possibile esercitare il diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 così come convertito con Legge dell’11 agosto 2014, n. 116;
- della nota pec del 28.2.2020 con cui il GSE ha informato PROSOLAR 9 che a seguito di un cambio di titolarità verso un soggetto che non si configura come ente locale, il subentrante dovrà dichiarare la scelta prevista dallo “Spalmaincentivi” e che il portale FTV risultava abilitato al fine di poter scegliere l’opzione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. A seguito di rituale opposizione proposta dal GSE nei confronti del ricorso straordinario presentato dalla società Prosolar 9 s.r.l., quest’ultima ha depositato atto di costituzione ex art. 48 c.p.a. innanzi a questo tribunale per l’annullamento delle comunicazioni in epigrafe, con cui il Gestore invitava la stessa ad esercitare il diritto di opzione di cui all’art. 26, comma 3, del d.l. n. 91/2014, come convertito (cd. Spalma incentivi).
2. Premette in fatto la società che il Comune di Sassinoro (BV) aveva indetto una gara per l’affidamento, mediante contratto di locazione finanziaria, di un appalto di lavori avente ad oggetto la costruzione e manutenzione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari 0,997 MW, gara aggiudicata alla Finvanvitelli S.r.l.
Ultimato l’impianto, il Comune, quale soggetto responsabile, sottoscriveva con il GSE nel 2013 apposita convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
Successivamente, entrava in vigore l’art. 26, comma 3, del d.l. n. 91/2014, con cui si è prevista una rimodulazione delle tariffe per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore ai 200 kW, con una riduzione percentuale dell’incentivo variabile a seconda della scelta rimessa all’operatore, da effettuarsi entro il 30 novembre 2014; in assenza della comunicazione da parte dell’operatore, la riduzione percentuale sarebbe stata applicata automaticamente in misura pari all’8% nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 900 kW quale quello in esame.
Tale riduzione non ha tuttavia riguardato l’impianto in questione di cui era soggetto responsabile il Comune di Sassinoro,