TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-12, n. 202304204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-12, n. 202304204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304204
Data del deposito : 12 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2023

N. 04204/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04345/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4345 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati N F M, P C, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento:

dell'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Campania in data 08.09.2020 n. 70, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.”;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 22 giugno 2023, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. F M e riservata la causa in decisione sulla base degli atti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;




FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato in data 7.11.2020 e depositato in data 12.11.2020, i ricorrenti hanno adito l’intestato Tribunale onde conseguire l’annullamento dell'ordinanza n. 70 dell’8 settembre 2020 adottata dal Presidente della Regione Campania. Hanno, pertanto, domandato accogliersi le seguenti conclusioni: “ In via cautelare: Sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato. In via pregiudiziale: Accertare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, previa sospensione dell’atto impugnato, previa sospensione del presente giudizio, disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. In via principale e nel merito: Annullare il provvedimento impugnato. Annullare o disapplicare ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, comunque lesivo per il ricorrente. Con ogni conseguenza di Legge anche in ordine alle spese di Giudizio ”;

Successivamente alla proposizione del gravame, con la sentenza n. 4127/2021, pubblicata in data 16.06.2021 all’esito del giudizio n. 3307/2020 RG, avente ad oggetto la medesima ordinanza regionale, l’adito Tribunale, in accoglimento della domanda ivi proposta, aveva annullato l’ordinanza sopra citata. Tale pronuncia, nel caducare gli effetti del provvedimento in questa sede impugnato, aveva comportato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda annullatoria.

Tuttavia, durante il periodo di vigenza, secondo la ricostruzione operata da parte ricorrente, l’ordinanza de qua aveva prodotto effetti pregiudizievoli, obbligando gli operatori scolastici a sottoporsi a continui test sierologici e/o tamponi, cosicché la relativa inosservanza, da parte della ricorrente H, aveva comportato l’avvio nei suoi confronti di un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della sospensione disciplinare per due mesi. Sulla base di tale presupposto, con la memoria depositata in data 22 maggio 2023, la sunnominata ricorrente ha spiegato domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza dell’acclarata illegittimità dell’impugnata ordinanza. Pertanto, sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “ Stante la dichiarata nullità dell'ordinanza n. 70 dell’8 settembre 2020 del Presidente della Regione Campania, condannare i convenuti in solido o, in subordine, la sola Regione Campania, a risarcire alla sig.ra-OMISSIS-i danni morali e patrimoniali derivanti dalla sospensione disciplinare, per la cui determinazione ci si rimette all’equo apprezzamento del Tribunale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Si sono costituite le

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