TAR Trieste, sez. I, sentenza 2010-05-27, n. 201000359
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N. 00359/2010 REG.SEN.
N. 00638/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2009, proposto da:
Fallimento "Societa' Marconi di Garzitto Giancarlo S.n.c. &C. Sas", rappresentato e difeso dagli avv. A A, M M, con domicilio eletto presso A A Avv. in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2;
contro
Comune di Pavia di Udine, rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
nei confronti di
I D L, O Mh, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Pittino, Francesco Ciliberti, con domicilio eletto presso Mauro Valcareggi Avv. in Trieste, via Fabio Severo N. 19;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota a firma del Sindaco del Comune di Pavia di Udine dd. 14 ottobre 2009, delle ordinanze comunali emesse in data 14 agosto 2009 e in data 10 dicembre 2008, allegate in copia alla nota sindacale dd. 14.10.2009, nonchè di ogni atto istruttorio ed accertamento presupposto del Comune di Pavia di Udine.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pavia di Udine e di I D L e di O Mh;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Occorre premettere che a seguito di appositi controlli la Provincia di Udine con nota di data 4 luglio 2008 comunicò al Comune di Pavia di Udine che presso l’area con annesso capannone industriale sita in Via Palmanova 29 della frazione di Lauzzacco, concessa in locazione alla società Marconi di Garzitto G. &C. s.a.s. da I D L e O Mh, era stato depositato in modo incontrollato un rilevante volume di rifiuti, non protetti da teli di copertura e tenuti in loco senza che fosse stato realizzato alcun sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e, ai fini del loro smaltimento tramite ditte autorizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, invitò il Sindaco agli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/06.
In ottemperanza a questo invito, il Sindaco del Comune di Pavia di Udine il 14 agosto 2008 emise l’ordinanza n. 33/08 per la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi;più specificatamente, “al fine di rimuovere la situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”, veniva ordinato al sig. G G, nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Marconi di Garzitto G. &C. s.a.s., nonchè ai signori I D L e O Mh, nella loro qualità di comproprietari pro indiviso dell’area concessa in locazione alla società Marconi, di rimuovere e smaltire i rifiuti in idonei siti nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza, effettuata a mani dei destinatari il 18 agosto 2008.
Successivamente, la società Marconi con fax trasmesso al Comune in data 15 novembre 2008, in relazione a talune difficoltà a provvedere a tali operazioni, presentò richiesta di proroga dei termini imposti dall’ordinanza stessa;in accoglimento di tale richiesta, il Sindaco in data 10 dicembre 2008 emise l’ordinanza n. 63/2008 con cui prorogò di 60 giorni i termini fissati nella sopra richiamata ordinanza, sino al 15 gennaio 2009.
Le due ordinanze non sono state impugnate.
In data 19 dicembre 2008 pervenne al Comune una comunicazione a firma del dott. A B, il quale segnalò che tale società nonché il suo socio accomandatario G G erano stati dichiarati falliti con sentenza emessa due giorni prima dal Tribunale di Udine, che lo aveva nominato Curatore.
Il successivo 10 marzo 2009 il legale dei proprietari dell’immobile segnalò al Comune che costoro, essendo ancora in corso con la Curatela il contratto di locazione, non avevano la disponibilità materiale dell’immobile e quindi la possibilità di intervenire direttamente per ottemperare all’impartito ordine di rimozione, asporto e ripristino e che, di conseguenza, essi avevano invitato il Curatore del fallimento Marconi a dare esecuzione all’ordinanza sindacale.
Lo stesso Comune, preso atto che nella richiesta di proroga dell’ordinanza sindacale n. 33/2008 il Garzitto aveva segnalato che avrebbe incaricato della rimozione e dello smaltimento la ditta Bruneco s.r.l. con sede in Marghera, richiese a quest’ultima di quantificare i costi di tale operazione.
Questo costo, in presenza di un quantitativo stimato di rifiuti in circa 4.000 tonnellate, venne preventivato in circa € 600.000.
Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2009 presso l’immobile occupato dal deposito incontrollato dei rifiuti divampò uno spaventoso incendio, con la fuoriuscita di fumi maleodoranti per parecchie ore: i relativi sopralluoghi consentirono di rilevare che presso l’area ed il capannone condotti in locazione dalla Curatela fallimentare della Marconi rimanevano ancora abbandonati considerevoli quantitativi di rifiuti, in particolare di rifiuti in plastica provenienti da raccolta differenziata.
Di qui il permanere di una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità stessa della cittadinanza.
Seguiva l’impugnato invito prot. n. 16221 in data 14.10.2009 del Comune al Curatore, quale avente causa nel contratto di locazione della fallita Marconi s.a.s., oltre che soggetto avente la disponibilità dell’immobile, a farsi carico del problema, dando corso alle attività di asporto, smaltimento e rimessione in pristino stato prescritte nelle surriferite ordinanze.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto un unico mezzo, variamente articolato, con il quale ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
In sostanza, si contesta, sotto diversi profili, la titolarità in capo all’Organo fallimentare di un obbligo di adempiere a quanto rappresentato dal Sindaco nella nota del 14.10.2009: sul riflesso che, poiché il Fallimento sarebbe estraneo all’illecito ambientale, e comunque sarebbe privo dei poteri gestori che vadano al di là della liquidazione della società e del soddisfacimento della massa dei creditori, che verrebbe in ipotesi depauperata dalla misura ripristinatoria e dalla sopportazione dei relativi costi, tale obbligo nei suoi confronti non sarebbe ipotizzabile;a giudizio della ricorrente Curatela la norma di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 radicherebbe l’obbligo in questione tanto al responsabile dell’illecito, quanto, solidalmente, al proprietario dell’area, o titolare di altro diritto reale o personale di godimento, in quanto a questi la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ma non già ad essa Curatela.
Si sono costituiti in giudizio l’intimato Comune di Pavia di Udine, nonchè i signori I D L e O Mh, nella loro asserita veste di controinteressati, essendo comproprietari pro indiviso dell’area concessa in locazione alla società Marconi, chiedendo il rigetto del gravame.
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 12.5.2010.
In rito, va stabilito che i Sigg. I D L e O Mh non assumono la veste di controinteressati, non avendo essi tratto in via diretta e immediata dagli atti impugnati un interesse qualificato alla conservazione dei provvedimenti, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente.
Ciò posto, il ricorso si appalesa inammissibile.
Ed invero, il ricorrente non ha dedotto specifici motivi di censura nei confronti delle due ordinanze sindacali impugnate, la n. 33 del 14.8.2008 e la n. 63 del 10.12.2008;d’altra parte – a prescindere anche dall’eventuale profilo della tardività della impugnativa – è a dire che le ordinanze avevano arrecato un pregiudizio diretto ed immediato alla società Marconi e non sono state da esso impugnate: l’attuale ricorrente è privo di una propria legittimazione ad litem, eppertanto è da ritenersi che, in parte qua, abbia esercitato una indebita sostituzione processuale.
Quanto all’altro atto impugnato – la nota sindacale prot. n. 16221 del 14.10.2009, indirizzata al curatore fallimentare - esso riveste, chiaramente, la natura di un semplice invito o di una mera comunicazione illustrativa, e, quindi, è sprovvisto di contenuto provvedimentale.
La nota, infatti, è così testualmente congegnata:
“[……]
Richiamate le ordinanze sindacali emesse in data 14 agosto e 10 dicembre 2008, allegate in copia alla presente, con le quali è stato ingiunto alla Ditta Marconi di Garzitto G.&C. s.a.s. di rimuovere e smaltire i rifiuti accumulati presso il suo stabilimento;
Preso atto che con sentenza del Tribunale di Udine del 12 dicembre 2008 tale ditta è stata dichiarata fallita e la signoria Vostra ne è stata nominata curatore;
Atteso che a tali ordinanze non è stata data esecuzione;
Accertato che, dopo l’incendio sviluppatosi nella notte tra il 5 e il 6 ottobre u.s., permangono tuttora presso tale stabilimento considerevoli quantitativi dei rifiuti colà abbandonati, dei quali è urgente provvedere alla rimozione onde evitare il ripetersi di eventi di potenziale pericolo per l’incolumità del cittadino;
Rilevato che, come statuito dal T.A.R. F.V.G. con la sentenza n. 56412007, atteso che la dichiarazione di fallimento comporta nei confronti del fallito la privazione dell’amministrazione e della disponibilità dei beni, che vengono presi in consegna da parte del curatore, è costui tenuto a dare ottemperanza all’ordinanza di rimozione e smaltimento;
Sono a tutti gli effetti a formalizzarLe la richiesta di dare al più presto corso alle attività di asporto e smaltimento prescritte nelle ordinanze di cui sopra, per effettuare le quali sarà sicuramente possibile ottenere l’immediato dissequestro del capannone.
“[……]
Come si vede agevolmente, il Sindaco di Pavia di Udine, lungi dall’assumere una nuova determinazione sulla vicenda, si è limitato a rappresentare al curatore fallimentare, quale organo deputato alla gestione dei beni caduti nel fallimento, l’esigenza di dare urgentemente corso alle ordinanze nn. 33 del 14.8.2008 e 63 del 10.12.2008.
In buona sostanza, il Sindaco ha ricordato al curatore i compiti spettantigli in questa sua veste, in relazione alla vicenda per cui è causa.
Sotto forma di obiter dictum è a dirsi che il ricorso è, comunque, infondato anche nel merito.
Infatti, come statuito nella sentenza di questo Tribunale n. 564/2007, “la dichiarazione di fallimento comporta nei confronti del fallito la privazione dell’amministrazione e della disponibilità dei beni ex art. 42 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e, a norma dell’art. 88 della stessa legge, la presa in consegna dei medesimi da parte del Curatore, che ne diviene in tal modo detentore”.
Ora, nel caso di specie, non avendo la società Marconi s.a.s., locataria del terreno, responsabile dell’abbandono e del deposito incontrollati di detti rifiuti, precedentemente ottemperato all’ordinanza di asporto e di demolizione ed essendo intervenuto il suo fallimento, giustamente la richiesta di provvedere è stata indirizzata alla Curatela, subentrata nei diritti della società fallita, a mente dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006.
In particolare, è a dire che il curatore fallimentare è divenuto titolare del contratto di locazione dell’immobile de quo in luogo dell’impresa fallita, lo ha preso in consegna ed è subentrato nell’obbligo di dare esecuzione alle ripetute ordinanze sindacali relative all’asporto ed alla rimozione dei rifiuti (Cfr. Cass., III Sez. pen., 1° ottobre 2008, n. 37282;T.A.R. Emilia Romagna, 14 maggio 2009, n. 878).
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il gravame va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio possono venire compensate.