TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2022-10-21, n. 202202296

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2022-10-21, n. 202202296
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202296
Data del deposito : 21 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2022

N. 02296/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01985/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porto Vittoria 56;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A M, I M, S M L, A P e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla, 6;

per l'annullamento

avverso il provvedimento del 14/07/2022, comunicato via email il 19/07/2022, con cui il Comune di Milano ha cancellato, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del R.R. 4/2017, il ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi SAP del Comune di Milano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Comune di Milano ha disposto nei suoi confronti la cancellazione dalla graduatoria per l’assegnazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (-OMISSIS-), per mancanza del requisito previsto all’art. 7, c. 1, lett. a) del regolamento regionale n. 4/2017, deducendo l’illegittimità dell’avviso pubblico, dell’art. 7 del regolamento regionale n. 4/2017 e dell’art. 40, c. 6, d.lgs. n. 286/1998 per violazione dell’art. 117 Cost, dell’art. 10, c. 2 Cost. e dell’art. 23 della Convenzione di New York del 15.7.1954.

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