TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-01-22, n. 202400101

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-01-22, n. 202400101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400101
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00101/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00304/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
Comune di Rovigo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, L L, B P, G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Iras - Istituto Rodigino di Assistenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Quanto al ricorso principale, depositato il 15.03.2023:

per l'accertamento della nullità e/o l’annullamento

1) del decreto del Commissario Straordinario Regionale dell’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale n. 26 del 27 dicembre 2022, pubblicato e comunicato al Comune di Rovigo in pari data, laddove:

a) nelle premesse, nella Sezione II, paragrafo 2, alle pagine 4 e 5, ha sostenuto che il Comune di Rovigo avrebbe riconosciuto la disponibilità a versare all’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale quantomeno la minor somma di Euro 3.200.000,00 in base all’art. 6, par.

6.2 della Concessione-contratto Rep. 5211 del 21 gennaio 2004;

b) nelle premesse, nella Sezione II, paragrafo 3, a pagina 5, ha sostenuto che sussista un credito certo, liquido ed esigibile dell’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale nei confronti del Comune di Rovigo di importo pari a Euro 3.200.000,00 in base all’art. 6, par.

6.2 della Concessione-contratto Rep. 5211 del 21 gennaio 2004;

c) nelle premesse, nella Sezione III, alle pagine 6 e 7, ha sostenuto che sia legittimo e si imponga in concreto il recesso unilaterale dell’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale dalla Concessione-contratto Rep. n. 5211 del 21 gennaio 2004;

d) al punto n. 1) del decretum , a pagina 7, ha decretato “ Di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento ”, con particolare riferimento alle parti delle premesse di cui alle lettere precedenti;

e) al punto n. 6) del decretum , a pagina 7, ha decretato “ Di dare avvio al procedimento di revoca/recesso dal Contratto -Convenzione dd 21.01.2004, ferma la possibilità di risolvere consensualmente lo stesso nell’ambito di un accordo transattivo ovvero di un redigendo accordo di programma ”;

2) di tutti gli atti allegati al decreto del Commissario Straordinario Regionale dell’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale n. 26 del 27 dicembre 2022, in quanto costituenti parte integrante del decreto medesimo;

3) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1753 del 30 dicembre 2022, comunicata al Comune di Rovigo il 18 gennaio 2023 e pubblicata nel Bollettino Unico Regionale n. 21 del 10 febbraio 2023, laddove:

a) nelle premesse, a pagina 3, sostiene: “ Ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della L.R. n. 23/2007, il Commissario straordinario regionale ha trasmesso il proprio decreto n. 26 del 27 dicembre 2022, riferito al piano di risanamento dell’Ente che garantisce, anche con la dismissione del Centro Servizi denominato "Casa Serena", una sostenibilità economico finanziaria all’Ente. Dal decreto emerge la possibilità di dare corso all’incarico assegnato con

DGR

1293/2022 concludendo la gestione commissariale dell’Ente attraverso la realizzazione di un piano di risanamento concentrato sull’assistenza agli anziani non autosufficienti oggi presenti e sulla dismissione delle altre attività attraverso la restituzione dell’immobile denominato “Casa Serena”. In estrema sintesi il piano si fonda sulla diminuzione dei costi e sul recupero del credito per i mancati ammortamenti sugli investimenti apportati a “Casa Serena
”;

b) nelle premesse, a pagina 4, ha “ evidenziato che il decreto del Commissario straordinario regionale n. 26/2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 1293/2022, prevede la dismissione del Centro Servizi "Casa Serena" con la conseguente riconsegna al Comune di Rovigo dell’immobile da attuare attraverso la chiusura anticipata del rapporto in essere tra IRAS e Comune di Rovigo (Rep. 5211/2004), facendo valere la clausola di cui all’art.

6.2 della Concessione-Contratto. Secondo la citata clausola contrattuale, infatti, in caso di cessazione anticipata della Concessione-Contratto, l’IRAS ha diritto a ricevere un indennizzo per i lavori di ristrutturazione, miglioria e manutenzioni straordinarie, realizzati in corso di concessione e non ancora ammortizzati, secondo il criterio di ammortamento in 33 anni. A tal proposito, con nota prot. 27427 del 21 aprile 2022 il Comune di Rovigo aveva quantificato in via previsionale l’esborso di risorse finanziarie da parte del Comune per l’importo di Euro 3.200.000,00
”;

c) nelle premesse, a pagina 4, ha stabilito che “ considerata la prospettiva risolutiva proposta dal piano di risanamento in grado di alimentare un rientro delle posizioni debitorie attraverso la dismissione del Centro Servizi “Casa Serena”, […] è di tutta evidenza che la tutela del sistema di risposte ai bisogni della popolazione anziana previsto dalla programmazione regionale per l’area polesana necessita del ritorno dell’Ipab IRAS a una gestione ordinaria, attraverso la piena realizzazione delle prospettive esposte nel piano presentato dal Commissario ”;

d) nelle premesse, a pagina 4, ha stabilito che “ la Giunta regionale, sulla base delle valutazioni istruttorie svolte dalla Struttura regionale competente, ritiene pertanto opportuno sostenere l'attuazione del piano di risanamento presentato dal Commissario ”;

e) nelle premesse, a pagina 4, ha stabilito che “ Per le ragioni esposte, il riconoscimento di una anticipazione finanziaria a sostegno del piano di risanamento non modifica la necessaria cornice istituzionale che deve accompagnare il piano di risanamento del Commissario straordinario regionale. In questa prospettiva, confermando la natura eccezionale e temporanea dell’anticipazione disposta dall’Amministrazione regionale, si esplicita una condizione sospensiva subordinando l’erogazione della suddetta anticipazione al realizzarsi delle condizioni previste dal piano di risanamento con particolare riferimento alla formale assunzione da parte del Comune di Rovigo dell’impegno di corrispondere, in tempi certi e compatibili con il piano di risanamento, quanto previsto dal piano stesso, per effetto dell'applicazione del sopra menzionato art.

6.2 della Concessione-Contratto
”;

f) al punto n. 1 delle deliberazioni, a pagina 5, ha deliberato “ di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ”, con particolare riferimento alle parti delle premesse di cui alle lettere precedenti;

g) al punto n. 2 delle deliberazioni, a pagina 5, ha deliberato “ di prendere atto del piano di risanamento di cui al Decreto n. 26 del 27 dicembre 2022 del Commissario straordinario regionale dell’Ipab IRAS “Istituto Rodigino di Assistenza Sociale” di Rovigo, che garantisce all’Ipab, anche con la dismissione del Centro Servizi denominato “Casa Serena”, una propria sostenibilità economico – finanziaria ”;

h) al punto n. 3 delle deliberazioni, a pagina 5, ha deliberato “ di dare atto che la Regione del Veneto ritiene di sostenere l’applicabilità del piano di risanamento di cui al precedente punto 2 ”;

i) al punto n. 6 delle deliberazioni, a pagina 6, ha deliberato “ di subordinare l’erogazione della suddetta anticipazione alla condizione sospensiva della formale assunzione da parte del Comune di Rovigo dell’impegno di corrispondere, in tempi certi, quanto previsto dal piano di risanamento del Commissario straordinario regionale per effetto dell'applicazione dell’art.

6.2 della Concessione-Contratto (Rep. N. 5211/2004)
”;

4) di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, conseguente o comunque connesso.

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 27.06.2023:

per l’annullamento

1) del decreto del Commissario Straordinario Regionale dell’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale n. 4 del 23 febbraio 2022, comunicato al Comune di Rovigo in pari data, non pubblicato;

2) del decreto del Commissario Straordinario Regionale dell’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale n. 5 del 24 aprile 2023, pubblicato all’Albo Pretorio e notificato al Comune di Rovigo in pari data, laddove:

a) al punto n. 2) del decretum , a pagina 2, ha decretato: “ Di approvare, preso atto della confort letter del Dr Arienti dd 23.02.2023 e successive integrazioni, la bozza di piano di risanamento qui allegato (all.1), salva ogni ulteriore modifica in vista della attestazione, ancorché non sostanziale ”;

b) al punto n. 4) del decretum , alle pagine 2 e 3, ha decretato: “ Di aver definitivamente chiuso il centro servizi Casa Serena, restando da collocare i soli ospiti di Casa Albergo ”;

3) del “ Piano di risanamento economico-finanziario 2023-2025 ” costituente l’allegato n. 1 al decreto del Commissario Straordinario Regionale dell’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale n. 5 del 24 aprile 2023;

4) del decreto del Commissario Straordinario Regionale dell’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale n. 6 del 4 maggio 2023, pubblicato all’Albo Pretorio in pari data, non notificato, laddove:

a) nelle premesse, a pagina 2, sostiene: “ In ragione di quanto previsto si rende noto che l’Ente provvederà: […] a fissare appuntamento presso un Notaio di zona per la asseverazione del piano, come richiesto dal Comune di Rovigo quale condizione per il pagamento dell’importo convenuto in detta sede ”;

b) al punto n. 1 del decretum , a pagina 2, ha decretato “ Di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento ”, con particolare riferimento alle parti delle premesse di cui alla lettera precedente;

c) al punto n. 4) del decretum , a pagina 3, ha decretato: “ Di approvare, come in effetti approva, la versione definitiva del Piano di Risanamento di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi