TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-07-29, n. 201003238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-07-29, n. 201003238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201003238
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00002/2009 REG.RIC.

N. 03238/2010 REG.SEN.

N. 00002/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2 del 2009, proposto da:
A M, rappresentata e difesa dall'avv. P S, con domicilio eletto presso il medesimo in Firenze, via Masaccio 183;

contro

Università degli Studi di Firenze, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

A C, A A P;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto con cui l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito della procedura per l'ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per l'anno accademico 2008-2009 disciplinata dal Bando decretato in data 10 luglio 2008 dal Rettore pro tempore incarica, ha deciso la decadenza della ricorrente dall'ammissione al corso di laurea in Ostetricia per mancata regolarizzazione, circostanza che la ricorrente ha appreso in data 25.11.2008 accedendo al sitowww.med.unifi.it;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché incognito;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patiendi dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione da liquidarsi in via equitataiva..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il Referendario Avv. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha depositato in data 30.11.2009 un atto con cui manifesta il venir meno del suo interesse alla coltivazione del gravame in epigrafe, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Il Collegio prende atto di siffatta manifestazione di volontà abdicativa della parte ricorrente e pronuncia in merito l’improcedibilità del ricorso per siffatta causale.

Eque ragioni militano a sostegno della decisione di compensare le spese di lite.

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