TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2012-02-21, n. 201200422
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N. 00422/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01868/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2008, proposto da C L, rappresentato e difeso dall'avv. I C, con domicilio eletto presso Salvatore Catalano in Palermo, via Galletti n. 111;
contro
il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta e l’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge, in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
Mingoia Giuseppe, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della graduatoria provinciale definitiva della fascia III di educazione tecnica nella scuola media, pubblicata l’1.8.2008 ;
-di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preliminarmente va rilevato che sussistono i presupposti per l'adozione di una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Ed invero, secondo quanto disposto dall'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In sede di regolamento di giurisdizione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia "…è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili" (Cass. SU, 20 giugno 2007, n. 14290);tale impostazione è stata confermata, sempre in sede di regolamento di giurisdizione, con riferimento alla formazione delle graduatorie del personale docente, dalla ordinanza Cass. SU, 13 febbraio 2008 , n. 3399, , secondo cui "…relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (…) Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. ", con la conseguente dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.
Nel caso di specie, si verte in materia di graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, non riconducibili, a tenore della giurisprudenza enunciata, all’ambito dei concorsi per l’assunzione del personale, da ciò derivando il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.
Sul punto della giurisdizione va richiamata anche la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 12.7.2011, con la quale è stato affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia analoga a quella della presente controversia.
Le oscillazioni giurisprudenziali e le modifiche normative intervenute medio tempore sulla materia controversa costituiscono motivo per la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.