TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400135
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 00135/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2021, proposto da
Tabaccheria Saccani ditta individuale di Pier Mario Saccani, Montanarini Giorgia ditta individuale, La Coccinella S.r.l., Centocose di Pagani Ilenia e C. Snc di Berlini Gianfranco & C., B.E.G. Snc di Berlini Gianfranco & C., Gioielleria Piagneri Sas, Scuola Gio S.r.l., Gandolfi Alice ditta individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Verdi, 9;



contro

Comune di Noceto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Antini 3;
Comune di Noceto - Servizio Patrimonio Ufficio Viabilita', non costituito in giudizio;



nei confronti

Giorno e Notte S.r.l.s, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Noceto, a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio Ufficio Viabilità, prot. n. 237/2020, avente ad oggetto “Ordinanza per la disciplina della circolazione. Modifica permanente della viabilità e della sosta nel centro storico a decorrere dal 2 novembre 2020” con cui, a decorrere dal giorno 2 novembre 2020, era ridefinita, a carattere permanente, la viabilità nel centro storico, interessata dalle precedenti ordinanze aventi repertorio n.126 del 20/06/2020 e n.158 del 30/07/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Noceto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Noceto prot. n. 237/2020 avente ad oggetto “ Ordinanza per la disciplina della circolazione. Modifica permanente della viabilità e della sosta nel centro storico a decorrere dal 2 novembre 2020 ” con la quale, a decorrere dal giorno 2 novembre 2020, era ridefinita, a carattere permanente, la viabilità nel centro storico, interessata dalle precedenti ordinanze aventi repertorio n. 126 del 20/06/2020 e n. 158 del 30/07/2020.

Il Comune di Noceto si è costituito in giudizio il 4 marzo 2021 ed ha depositato documentazione.

Con ordinanza presidenziale n. 175 del 30 novembre 2023 si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.

I ricorrenti hanno dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione con atto depositato in giudizio il 26 gennaio 2024 e con memorie del 19 e 30 aprile 2024 hanno controdedotto alle difese del Comune resistente insistendo per l’accoglimento del ricorso.

La resistente ha ulteriormente speso le proprie difese e controdedotto alle avverse doglianze con atti del 19 e 30 aprile 2024.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2024, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

I ricorrenti hanno rappresentato che con le ordinanze nn. 126 e 158 del 2020 il Comune, con atti a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio Ufficio Viabilità, ha disposto una modifica temporanea della viabilità e della sosta nel centro storico.

Divenute inefficaci le precedenti ordinanze provvisorie, con l’ordinanza dirigenziale del Comune di Noceto prot. n. 237/2020 del 7 novembre 2020 impugnata, il Responsabile del Servizio Patrimonio Ufficio Viabilità disponeva la “ Modifica permanente della viabilità e della sosta nel centro storico a decorrere dal 2 novembre 2020 ”, ridefinendo, “a decorrere dal giorno 2 novembre 2020”, a carattere permanente, la viabilità nel centro storico interessata dalle predette precedenti ordinanze, e così modificando nuovamente la viabilità.

Gli esponenti, titolari di attività commerciali nella zona interessata dal provvedimento, censurano l’ordinanza introduttiva di limitazioni alla viabilità nel centro storico, in quanto direttamente lesiva dei propri interessi.

Con il primo motivo “ In via preliminare. Difetto di competenza. Incompetenza del Dirigente comunale all’emissione del provvedimento, in violazione 10 dell'art. 7, comma 9, d.lgs. n. 285/1992, o come meglio. Falso presupposto di fatto e di diritto. Travisamento ” i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata sia stata emanata dal Dirigente del Settore Patrimonio senza alcuna previa deliberazione della Giunta comunale, organo invece competente: in particolare, hanno precisato che spetta all’organo politico e quindi alla Giunta comunale l’adozione delle modifiche strutturali del traffico urbano - dal momento che non rilevano quali fattispecie di gestione ordinaria dell’Ente - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 9, D.Lgs. n. 285/1992 laddove si prevede che “ i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8 ”.

I deducenti sottolineano che è lo stesso Ufficio Patrimonio del Comune di Noceto ad ammettere che non esiste alcuna deliberazione di Giunta comunale in relazione alla modifica della viabilità approntata.

Con il secondo motivo “ Violazione e falsa applicazione di legge e in particolare della L. n.241/1990, artt.1, 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 9, d.lgs. n. 285/1992. Violazione dei principi

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