TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-04, n. 202413499
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2024
N. 13499/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08928/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8928 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Marini, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, come da procura in atti;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gse-Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29, come da procura in atti;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. prot. GSEWEB/P20180161620 del 1.6.2018, recante in oggetto “FER104089/Diniego – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo V del d.m. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,420 MW, sito nel Comune di TARSIA (CS)”;
- della comunicazione trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. a mezzo e-mail del 6.2.2018, recante in oggetto “RICHIESTA INTEGRAZIONI FER104089”;
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. GSEWEB/P20170190259 del 27.10.2017, recante in oggetto “FER104089/Preavviso di rigetto – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n.445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, sito nel Comune di TARSIA (CS)”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, e nei limiti precisati con il presente atto, i) del d.m. 23.6.2016 adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”; ii) delle Procedure applicative del d.m. 23.6.2016 adottate ai sensi dei dell'art. 26, comma 1, del d.m. 23 giugno 2016;
e per l'accertamento
del diritto dell'odierna ricorrente, in relazione all'impianto oggetto del presente ricorso, di accedere alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 23 giugno 2016.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MO S.r.l. il 14/12/2023:
per l'annullamento
del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. prot. GSEWEB/P20230044370 del 6.10.2023 recante in oggetto “FER 104089 /Istanza di riesame - Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n.445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, sito nel Comune di TARSIA (CS)” con cui è stata rigettata l'istanza di riesame presentata dalla Società in data 9.3.2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Gse-Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 23 luglio 2018 e depositato il successivo 26, MO impugna il provvedimento di diniego di accesso alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 23.6.2016 comunicato dal Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. all’odierna ricorrente con nota del 1.6.2018, in relazione a un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore sito nel Comune di SI (CS).
In particolare, il GSE ha negato l’accesso ai predetti benefici applicando la disciplina di cui agli articoli 5 e 29 del Decreto (in tema di frazionamento di impianti), ricalcolando la potenza complessiva, con conseguente superamento della soglia (60 kW) per accedere in via diretta alle tariffe incentivanti.
2. – Il ricorso è affidato ai motivi che seguono.
1) illegittimità del provvedimento di diniego a fronte del silenzio-assenso medio tempore intervenuto sull’istanza di accesso diretto alle tariffe incentivanti.
Violazione degli artt. 1 e 20, l. n. 241 del 1990, nonché degli artt. 4, comma 3, e 24, comma 1, del d.m. 23.6.2016.
La domanda di accesso agli incentivi è stata protocollata dal GSE in data 28.7.2017, mentre il preavviso di rigetto è stato adottato il successivo 27.10.2017.
Intervenuto il preavviso di rigetto, MO lo ha riscontrato in data 13.11.2017, mentre il GSE ha adottato il provvedimento di diniego in data 1.6.2018, oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 20 L. 241\1990.
Il termine in questione dovrebbe comunque ritenersi superato anche laddove dovesse prendersi in considerazione la comunicazione trasmessa dal GSE in modo informale con e-mail ordinaria del 6.2.2018.
2) INCOMPETENZA DEL GSE.
Erronea e falsa applicazione