TAR Catania, sez. V, sentenza 2023-12-20, n. 202303867

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza 2023-12-20, n. 202303867
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303867
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 03867/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00995/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 995 del 2023, proposto da
Consorzio Cooperative Costruzioni – Ccc Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio Bonifica n. 8 – Ragusa, Consorzio di Bonifica per la Sicilia Orientale, non costituiti in giudizio;

per l'eseuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa Civile n. 4161/2021 pronunciata nella camera di consiglio del 23.09.2021 e pubblicata il 12/10/2021 con numero di Repertorio 6198/2021 del 12/10/2021 all'esito del procedimento iscritto al Ruolo Generale al n. 18854/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Rilevato che:

- con atto ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la p.a. intimata è stata condannata al pagamento, in suo favore: della somma di Euro 441.980,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché delle spese legali, liquidate in complessivi Euro 31.411,32 e delle spese della consulenza tecnica di ufficio (liquidate nella misura di Euro 9.362,00). Chiede inoltre il riconoscimento della somma di euro 16.742,00.

1.1. Lamentando la mancata ottemperanza, chiede che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese.

1.2. Il Consorzio di Bonifica Orientale (già Consorzio n. 8 di Ragusa) intimato non si è costituito in giudizio.

1.3. A seguito del rinvio del 17 ottobre 2023, alla camera di consiglio del 19 dicembre 2023 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito specificati.

2.1. Invero:

- risulta dalla documentazione di causa quanto segue: il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato munito di formula esecutiva ed è stato notificato alla P.A. debitrice, presso la sua sede ai fini del decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. 30/1997 e s.m.i.;

- sullo stesso si è formato il giudicato, come da attestazione in atti.

3. Ritenuto, in conclusione che:

- va dichiarato l’obbligo della P.A. intimata, di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme in forza dello stesso risultanti dovute (oltre a quelle funzionali al giudizio di ottemperanza – rilascio copia e notifica del titolo esecutivo), nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;

- va esclusa la richiesta somma pari ad Euro 16.742,00, che non trova adeguata giustificazione né nella decisione da ottemperare né nell’all. 4 richiamato in ricorso (il quale allegato riguarda la liquidazione della ctu);

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega ad un funzionario comunale, in possesso della necessaria professionalità - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);

- le spese del giudizio (da liquidarsi tenuto conto della bassa complessità e della natura seriale della controversia, assimilabile ai giudizi civili di esecuzione mobiliare – cfr., ex multis, T.a.r. Palermo, sez. II, 11/4/2017, n. 993) debbano seguire, come di regola, la soccombenza;

- il compenso del Commissario ad acta, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2 d.m. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, sarà posto a carico del Consorzio di Bonifica Orientale (già Consorzio n. 8 di Ragusa), e liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti;
tale parcella andrà presentata, ex art. 71 d.p.r. n. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico.

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