TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-09-30, n. 202416867

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-09-30, n. 202416867
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416867
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 16867/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01808/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V S, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via in Arcione n. 71;

contro

Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M F, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, F L e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F L in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 7.2.2024, con la quale è stata nominata Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma la dott.ssa M F, all'esito del procedimento Fasc. n. 12/CO/2022 per il Conferimento dell''ufficio direttivo di Presidente Tribunale Sorveglianza Roma - vac. 22.08.2022 - pubblicato con bollettino n. 6214 del 25.3.2022;

- del conseguente D.P.R. di nomina, dagli estremi non conosciuti, dei connessi provvedimenti ministeriali di nomina e immissione nella funzione della controinteressata, dagli estremi non conosciuti;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale che possa risultare lesivo, ivi comprese/i la Proposta A della V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente Tribunale Sorveglianza Roma, in favore della dott.ssa M F, e la relativa deliberazione,

- la Proposta A della V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente Tribunale Sorveglianza Roma, in favore della dott.ssa M F, come modificata dopo il ritorno in Commissione deliberato nella seduta del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 10.1.2024, e la relativa deliberazione,

- per quanto occorrer possa, la deliberazione assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 10.1.2024 sul ritorno della pratica in Commissione,

- per quanto occorrer possa, i verbali delle sedute della V Commissione del 27.9.2023, 5.10.2023, 19.10.2023, 13.11.2023, 7.12.2023, 18.12.2023, 8.1.2024, 15.1.2024 e 5.2.2024 e le deliberazioni e gli esiti ivi assunte/i, seppur atti non ancora noti nei contenuti in quanto il CSM si è riservato di rilasciane copia alla ricorrente, nonché, i verbali, le delibere e gli esiti delle sedute della V Commissione del 18.1.2024, 24.1.2024 e 30.1.2024,

- la comunicazione del conferimento dell''ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma alle amministrazioni interessate, prot. 1901 dell'8.2.2024.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del D.P.R. del 16.2.2024 di nomina della dott.ssa M F quale Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma;

- del verbale del 22.2.2024 di immissione della dott.ssa M F in possesso e nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma;

- del provvedimento del Ministero della Giustizia prot. N. m_dg.DOG.19/02/2024.0041863.U, trasmesso il 20.2.2024 ai Presidenti della Corte di Appello di Roma, del Tribunale di Roma e del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con cui è stato disposto l'anticipato possesso delle funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma da parte della dott.ssa M F;

- del verbale, reso disponibile a partire dal 12.3.2024, della seduta del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 7.2.2024, all'esito della quale è stata deliberata la nomina a Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma della dott.ssa M F;

- del verbale, reso disponibile a partire dal 4.3.2024, della seduta del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 10.1.2024 in cui è stato deliberato il ritorno in Commissione della pratica Fasc. n. 12/CO/2022 per il Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente Tribunale Sorveglianza Roma - vac. 22.08.2022 - pubblicato con bollettino n. 6214 del 25.3.2022;

- dei verbali delle sedute della V° Commissione del 15.1.2024 e del 29.1.2024, depositati in giudizio dall'Avvocatura di Stato in data 1.3.2024, nonché delle deliberazioni e degli esiti ivi assunte/i;

- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale che possa risultare lesivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di M F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – L’odierna ricorrente, dott.ssa V S, magistrato di VII valutazione di professionalità, ha partecipato alla procedura per la nomina a Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma.

Nell’ambito della suddetta procedura, la V Commissione ha formulato due proposte, la prima in favore della dott.ssa Maria F (proposta A) e la seconda a favore della dott.ssa S (proposta B).

Con delibera del 7 febbraio 2024, il Plenum del CSM ha approvato la prima proposta, conferendo così l’ufficio in esame alla dott.ssa F, odierna controinteressata.

2. – Nella suddetta delibera, il CSM ha, innanzitutto, tratteggiato il percorso professionale dei candidati che avevano presentato domanda, tra cui quello della controinteressata e quello della ricorrente.

La controinteressata (i) è stata nominata con D.M. 20 novembre 1986;
(ii) dal 18 luglio 1988 al 12 ottobre 1992 è stata pretore della Pretura Mandamentale di Arce e, poi, della Pretura Circondariale di Cassino, esercitando la giurisdizione nei settori civile, penale e del lavoro, venendo anche applicata all’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone;
(iii) dal 13 ottobre 1992 al 23 settembre 1999 ha prestato servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Roma;
(iv) dal 24 settembre 1999 all’8 giugno 2014 è stata giudice penale del Tribunale di Roma;
(v) dal 9 giugno 2014 all’8 giugno 2022 è stata Presidente di Sezione del Tribunale di Roma;
(vi) dal 9 giugno 2022 sino alla vacanza del posto messo a concorso (22 agosto 2022) è stata giudice penale presso il Tribunale di Roma.

La ricorrente, invece, (i) è stata nominata con D.M. dell’8 giugno 1987;
(ii) dal 7 aprile 1989 al 2 agosto 1991 ha prestato servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Bari;
(iii) dal 3 agosto 1991 al 6 marzo 1994 ha svolto funzioni requirenti quale sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Santa Maria Capua Vetere;
(iv) dal 7 marzo 1994 al 30 ottobre 2001 è stata in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia;
(v) dal 31 ottobre 2001 al 19 febbraio 2012 è stata giudice civile al Tribunale di Roma;
(vi) dal 20 febbraio 2012, sino alla vacanza (22 agosto 2022) è stata giudice del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

2.1. – Il CSM ha, poi, ripercorso il profilo del merito e delle attitudini delle due candidate alla luce degli indicatori generali e specifici indicati dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare del CSM n. P-14858 del 28 luglio 2015), evidenziandone gli aspetti ritenuti più rilevanti ai fini della comparazione per la copertura del posto.

In estrema sintesi, il CSM ha evidenziato che solamente la ricorrente poteva vantare esperienze integranti entrambi gli indicatori specifici di cui all’art. 19 del Testo Unico, in quanto (i) aveva svolto funzioni di giudice di sorveglianza per 10 anni e 6 mesi negli ultimi quindici anni (dal 2012 al 2022) e (ii) aveva maturato plurime esperienze di collaborazione gestionale con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, divenendone anche Vicario.

La controinteressata, invece, non aveva maturato esperienze rilevanti ai fini degli indicatori specifici, ma vantava un profilo curriculare di assoluto rilievo con riguardo agli indicatori generali, considerate le funzioni semidirettive esercitate per otto anni quale Presidente di Sezione al Tribunale di Roma, nonché le funzioni giudicanti penali, anche specialistiche, svolte sostanzialmente per l’intera carriera.

2.2. – Nel compiere il giudizio comparativo tra le due candidate, il CSM ha così ritenuto di dover riconoscere prevalenza alla controinteressata rispetto alla ricorrente, sulla scorta della particolare pregnanza e consistenza delle esperienze professionali maturate dalla prima, rilevanti sul piano dei indicatori generali, ritenute di straordinarietà tale da superare il possesso, in capo alla ricorrente, di entrambi gli indicatori specifici di cui all’art. 19 del testo Unico.

Più in dettaglio, il CSM ha riconosciuto che la ricorrente vantasse entrambi gli indicatori specifici, ma ha poi affermato che “ in relazione agli indicatori generali è viceversa netta la prevalenza della dott.ssa F ”, in quanto:

i) con riferimento all’indicatore di cui all’art. 8 del Testo Unico (esperienze maturate nel lavoro giudiziario), “ se la dott.ssa S vanta un percorso professionale di complessivi 15 anni e 2 mesi, nel corso dei quali, oltre ad essersi occupata di sorveglianza per 2 anni e 4 mesi, ha svolto per 2 anni e 7 mesi funzioni requirenti e per 10 anni e 3 mesi funzioni giudicanti esclusivamente nel settore civile, decisamente più pregnanti sono le esperienze sviluppate dalla dott.ssa F. In particolare, la candidata proposta vanta un lungo percorso professionale di complessivi 33 anni e 10 mesi, nel corso dei quali, oltre ad essersi occupata per ben 7 anni – in periodo anteriore ai 15 anni richiesti dall’art. 19, lettera a, T.U. ai fini del riconoscimento dell’indicatore specifico – di sorveglianza, peraltro sperimentando le funzioni di Presidente di collegio, ha sempre svolto – anche nell’esercizio delle funzioni semidirettive – funzioni giudicanti nel settore penale (cui sono riconducibili le funzioni di sorveglianza) in una pluralità di ruoli (giudice del dibattimento, con stabili presidenze di collegi, giudice della Corte d’assise, G.I.P./G.U.P. distrettuale) e sempre con eccellenti risultati qualitativi e quantitativi ”;

ii) sempre con riferimento all’indicatore di cui all’art. 8, “ l’esperienza su cui può contare la candidata proposta, oltre che essere significativamente più prolungata rispetto a quella della concorrente, con una differenza a suo vantaggio di ben 18 anni e 8 mesi (33 anni e 10 mesi la dott.ssa F;
15 anni e 2 mesi la dott.ssa S), risulta maggiormente funzionale al posto da conferire
”, in quanto “ entrambe le candidate hanno svolto funzioni di sorveglianza nel periodo anteriore ai 15 anni cui l’art. 19, lettera a, T.U. attribuisce rilievo ai fini del riconoscimento dell’indicatore specifico – con una differenza, peraltro, a vantaggio della candidata proposta, di oltre 4 anni (7 anni la dott.ssa F;
2 anni e 4 mesi la dott.ssa S) – soltanto la dott.ssa F ha svolto – per ben 24 anni e 8 mesi – funzioni giudicanti nel settore penale, ossia funzioni che, con tutta evidenza, presentano aspetti di contiguità con le funzioni svolte dal magistrato di sorveglianza
”;
inoltre “ nelle funzioni penali la dott.ssa F – come visto – ha ricoperto i più diversi ruoli, sempre in modo eccellente, dimostrando nell’assunzione dei diversi ruoli (anche quale G.I.P./G.U.P. distrettuale) grande versatilità, capacità quest’ultima peraltro già dimostrata nel passaggio dalle funzioni specialistiche a quelle ordinarie ”;

iii) in relazione al parametro attitudinale generale di cui all’art. 7 del Testo Unico (Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), “ l’oltremodo positivo esercizio per otto anni di funzioni semidirettive presso il Tribunale di Roma, ove la dr.ssa F ha presieduto dapprima una sezione penale (la quinta) e poi una sezione della Corte d’assise (la prima), svolgendo altresì le funzioni di Presidente supplente della Terza Corte d’assise, oltre al proficuo espletamento, quale Presidente di sezione, di plurime deleghe organizzative. Nessuna esperienza in tal senso può far valere la dott.ssa S che, peraltro, non vanta esperienze che possano superare tale netta subvalenza poiché, da un lato, non ricorrono particolari esperienze di collaborazione nelle funzioni ordinarie (art. 9 T.U.), dall’altro, l’esperienza fuori ruolo (art. 13 T.U.) – oltre ad essere davvero molto risalente – non appare funzionale al posto da conferire .

Le esperienze maturate dalla dott.ssa F, pertanto, per pregnanza e consistenza, per un verso non appaiono comparativamente comparabili a quelle su cui può contare la concorrente, per altro verso, risultano connotate da quella straordinarietà tale da sovvertire la prevalenza della dott.ssa S in punto di indicatori specifici ”;

- sempre con riferimento al parametro di cui all’art. 7 del Testo Unico “ vengono in rilievo le straordinarie e pregnanti competenze organizzative maturate dalla dott.ssa F, la quale, per ben 8 anni, ha svolto funzioni semidirettive di Presidente del Tribunale di Roma e, in tale veste, è stata destinataria di molteplici e impegnative deleghe, tutte espletate con eccellenti risultati;
questo a fronte del fatto che la dott.ssa S – come evidenziato nella ricostruzione del profilo – non vanta nelle funzioni ordinarie significative esperienze di collaborazione
”;

- conseguentemente, “ una valutazione complessiva e unitaria degli indicatori attitudinali porta a ritenere la dott.ssa F il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico in esame”, perché essa ha dimostrato “una eccellente capacità organizzativa, non solo nella direzione di una sezione (o meglio di due sezioni, prima la quinta penale e poi la prima sezione della Corte d’assise, occupandosi, quale Presidente della sezione da ultimo indicata, in quanto titolare della relativa delega presidenziale, delle incombenze relative all’aggiornamento degli albi dei giudici popolari), ma anche dell’intero settore penale […]. Nelle funzioni semidirettive la dott.ssa F ha fatto fronte con successo alle molteplici problematiche di natura organizzativa relative alla gestione degli affari e all’organizzazione delle risorse disponibili (anche con riferimento ai giudici onorari), svolgendo una attività che ha portato a una progressiva e significativa riduzione delle pendenze. E il complkesso di tali attività, in relazione alle quali la dott.ssa F ha dimostrato eccellente capacità organizzative e gestionali, sono state sviluppate nell’ambito di un ufficio, quale il Tribunale di Roma, di significativa complessità organizzativa […]”.

- “ Meno pregnanti e funzionali appaiono le esperienze organizzative maturate dalla dott.ssa S, sia nelle funzioni ordinarie che nel settore della sorveglianza. Vengono, invero, in rilievo esperienze settoriali e comunque legate a specifiche e contingenti esigenze organizzative dell’Ufficio, che, con tutta evidenza, non possono essere paragonate alle esperienze acquisite nel pieno espletamento di un incarico semidirettivo come quello svolto dalla candidata proposta, conferitole all’esito di una formale procedura comparative e oggetto di conferma all’esito del quadriennio. Peraltro, quanto all’incarico di coordinatore, che la dott.ssa S, secondo la segnalazione tabellare 2020/2022, svolge contestualmente a quello di collaboratore, non è dato comprenderne la portata né lo svolgimento delle funzioni vicarie si è tradotto in esperienze di reggenza significative, tale non potendo ritenersi una reggenza occasionale e di soli 2 mesi”;

- “la particolare pregnanza dell’esperienza organizzativa maturata dalla dott.ssa F nelle funzioni semidirettive ordinarie penali – arricchita e rafforzata dall’altrettanto pregnante, prolungata e completa esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni giudicanti anche specialistiche – vale, in una valutazione complessiva e unitaria, a giustificare la sua prevalenza, “superando” il possesso da parte del dott.ssa S dell’indicatore specifico di cui all’art. 19 T.U.”;

- “In via meramente residuale, quand’anche si predicasse un’equivalenza in termini attitudinali e di merito tra i candidati (non creduta, per le superiori considerazioni), comunque prevarrebbe il profilo della dott.ssa F, in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell’art. 24, comma 3, T.U.”.

3. – La ricorrente ha impugnato la descritta delibera del CSM, lamentando, in primo luogo, un vizio di natura procedurale, consistito nel fatto che, dopo la prima decisione del Plenum di rinviare la pratica alla V Commissione, quest’ultima non avrebbe formalmente deliberato una nuova proposta da presentare alla successiva adunanza plenaria del 7 febbraio 2024, così violando l’art. 11 della l. 195/1958 e le disposizioni sul Regolamento interno del CSM.

3.1. – Sotto il profilo sostanziale, invece, la ricorrente ha censurato il giudizio comparativo svolto dal CSM, ritenendo che le motivazioni addotte a sostegno della prevalenza della nominata fossero palesemente illegittime, illogiche ed errate.

In particolare, la ricorrente ha, in primis , rilevato l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il CSM nel valutare la sua complessiva carriera ai fini del parametro attitudinale generale di cui all’art. 8 del Testo Unico (esperienze maturate nel lavoro giudiziario): non sarebbe stato considerato, tra le funzioni giudiziarie svolte dalla ricorrente nel corso della sua intera carriera, il periodo di 10 anni e 6 mesi (dal 2012 al 2022) in cui la stessa ha svolto le funzioni di magistrato presso il Tribunale di sorveglianza di Roma.

Il fatto che detta esperienza professionale sia stata valutata dal CSM ai fini dell’integrazione degli indicatori specifici non consentiva di ometterla dal computo complessivo delle esperienze professionali maturate in ambito giudiziario ai fini del parametro attitudinale generale di cui all’art. 8 del Testo Unico.

Il CSM avrebbe, conseguentemente, errato nel ritenere che la ricorrente vantasse un’esperienza giudiziaria complessiva di soli 15 anni e 2 mesi, a fronte della carriera di 33 anni e 10 mesi della nominata che vanterebbe dunque un’esperienza giudiziaria “significativamente più prolungata” di “ben 18 anni e 8 mesi” rispetto alla ricorrente.

3.2. – Sempre con riferimento al giudizio espresso in merito all’indicatore generale di cui all’art. 8 del Testo Unico, la motivazione della delibera sarebbe illogica, laddove afferma che l’esperienza della nominata risulti “maggiormente funzionale al posto da conferire”.

Il CSM, dopo aver eliminato gli ultimi 10 anni e 6 mesi svolti in sorveglianza dalla ricorrente, sarebbe giunto al paradosso di attribuire rilevanza al numero superiore di anni di funzioni di sorveglianza della controinteressata (dal 1992 al 1999), nonostante la risalenza degli stessi, rispetto agli anni in sorveglianza della ricorrente all’inizio della carriera (dal 1989 al 1991).

Costituirebbe, al contrario, un dato incontrovertibile che la ricorrente abbia svolto per un periodo complessivamente più cospicuo le funzioni giudiziarie nel settore della sorveglianza (anni 2 e mesi 4 in epoca antecedente il quindicennio alla vacanza più anni 10 e mesi 6 dal 20.2.2012 alla vacanza).

Il divario delle candidate tra i periodi di svolgimento di funzioni in sorveglianza negli anni ’90 non dovrebbe assumere alcuna valenza dal punto di vista attitudinale, in quanto il T.U. (art. 19 lett. a) riconoscerebbe rilevanza, quale indicatore attitudinale specifico, allo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della sorveglianza temporalmente ravvicinate, ossia per almeno 4 anni negli ultimi 15.

3.3. – Il CSM avrebbe, inoltre, irragionevolmente attribuito preferenza al profilo della controinteressata perché soltanto essa “ ha svolto – per ben 24 anni e 8 mesi – funzioni giudicanti nel settore penale, ossia funzioni che, con tutta evidenza, presentano aspetti di contiguità con le funzioni svolte dal magistrato di sorveglianza ”, il che dimostrerebbe grande versatilità nel ricoprire i più diversi ruoli.

Ad avviso della ricorrente, l’aver ricoperto plurime funzioni penali non sarebbe un elemento decisivo ai fini del conferimento dell’Ufficio da ricoprire, se si riflette sulla specificità della materia della sorveglianza che richiede interdisciplinarità.

In ogni caso, anche la ricorrente avrebbe maturato esperienze professionali ricche e poliedriche, avendo svolto diverse funzioni, sia in ambito requirente che giudicante, ed anche fuori ruolo, occupandosi di materie in ambito penalistico, civilistico, di diritto comunitario e internazionale.

Sarebbe, inoltre, illogico e irragionevole far prevalere gli “aspetti di contiguità”, con l’incarico da conferire, delle funzioni penali svolte dalla controinteressata, e non gli aspetti di assoluta “coincidenza” delle funzioni di sorveglianza svolte dalla ricorrente, invero direttamente funzionali rispetto all’incarico da conferire, per l’appunto di Presidente del Tribunale di sorveglianza.

3.4. – La ricorrente ha censurato anche il giudizio relativo all’indicatore generale di cui all’art. 13 del Testo Unico (Altre esperienze organizzative e ordinamentali maturate al di fuori dell’attività giudiziaria).

Sul punto, il CSM avrebbe sottovalutato l’esperienza maturata dalla ricorrente fuori ruolo presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ritenendola “ molto risalente ” e “ non funzionale al posto da conferire ”, quando invece le attività compiute in tale ruolo sarebbero non solo attinenti al settore penale, ma anche di assoluto rilievo e funzionali rispetto alla materia della sorveglianza.

3.5. – Con riferimento al giudizio espresso in merito alle attività di natura squisitamente organizzativo-gestionale delle due candidate, la ricorrente ha dedotto che vi sia stata una sottovalutazione del suo percorso professionale e una sovrastima di quello della candidata nominata.

Essa afferma, in particolare, che siano più significative, quantitativamente e qualitativamente, le sue esperienze gestionali, maturate, anche nella veste vicariale, oltre ad essere maggiormente funzionali all’Ufficio da ricoprire, proprio perché messe in campo nel settore specialistico nel quale è stata orientata la sua carriera dall’anno 2012.

Viene, così, censurata la delibera che ne sminuisce la portata definendole esperienze “settoriali” e “legate a specifiche e contingenze esigenze organizzative”.

La ricorrente, nonostante non abbia svolto formalmente funzioni semidirettive, avrebbe tuttavia presieduto stabilmente i collegi e avrebbe dedicato un eccezionale ed oneroso impegno ad attività organizzativo-gestionali, anche in veste vicariale, caratterizzate da uno spessore tale da rendere il suo profilo nettamente prevalente e funzionale.

In atti vengono descritte le plurime attività compiute dalla ricorrente rilevanti a tali fini.

Viene, inoltre, eccepita l’erroneità dell’affermazione che il ruolo di Vicario del Presidente del Tribunale sia consistita in una “ reggenza occasionale e di soli 2 mesi

Alcune delle attività svolte dalla ricorrente a livello gestionale non sarebbero poi indicate nella delibera, e, dunque, vi sarebbe una grave omissione di valutazione. Tra esse in particolare non sarebbe stato riportato il fatto che, analogamente alla nominata, anche la ricorrente è stata incaricata di sovrintendere, dal 4 maggio 2020, all’Ufficio iscrizioni ed alla cancelleria centrale del Tribunale di sorveglianza di Roma.

La delibera non attribuirebbe, inoltre, alcuna valenza alla nomina della ricorrente quale Magistrato di riferimento per l’informatica (rilevante ai sensi dell’art. 9 TU), ovvero all’attività, che impegna la ricorrente dal 2019, di formazione dei tirocinanti ex art. 73 d. l. n. 69 del 2013.

3.6. – Ha contestato, inoltre, la ricorrente che non sia stato dato “speciale rilievo” alle sue esperienze professionali integranti indicatori specifici, giungendo così ad una ad un’inversione logica e legale dei rapporti tra indicatori specifici (ai quali va attribuito “speciale rilievo”, ex art. 26, co 3 TU) e generali.

La riconosciuta prevalenza degli indicatori generali in possesso della controinteressata su quelli specifici in possesso della ricorrente non poggerebbe su alcuna rafforzata motivazione che evidenzi le ragioni della maggiore attitudine della candidata prescelta a rivestire l’incarico direttivo di un Ufficio specialistico di significativa complessità.

3.7. – Da ultimo, la ricorrente si è lamentata della sottovalutazione della proposta organizzativa dalla stessa redatta.

4. – Si sono costituiti in causa il CSM, il Ministero della giustizia e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto nel merito.

5. – Con successivo atto per motivi aggiunti, sono stati impugnati ulteriori atti della procedura di conferimento dell’incarico de quo (tra cui il decreto ministeriale di nomina e il provvedimento di presa di possesso delle funzioni, oltre ad alcuni verbali del CSM), estendendo ad essi, e ulteriormente arricchendo, i motivi di impugnazione già articolati in ricorso.

6. – All’udienza pubblica del 17 luglio 2024, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. – Il ricorso e i motivi aggiunti, oltre ad essere ammissibili, perché contengono censure non eccedenti i limiti del sindacato di legittimità su giudizi di carattere discrezionale, sono anche fondati nel merito nei termini di seguito esposti.

8. – Preliminarmente, il Collegio rileva l’infondatezza della censura di carattere procedurale, con cui la ricorrente ha lamentato che, dopo la prima decisione del Plenum di rinviare la pratica alla V Commissione, quest’ultima non avrebbe formalmente deliberato una nuova proposta da presentare alla successiva adunanza plenaria del 7 febbraio 2024.

Dai verbali delle adunanze della V Commissione, prodotti in giudizio, emerge - al contrario - che, dopo la decisione assunta nella seduta plenaria del 10 gennaio 2024 di rinviare la pratica alla V Commissione, quest’ultima ha trattato nuovamente la pratica nel corso delle sedute del 15 gennaio 2024 e 29 gennaio 2024.

Nel corso della seconda seduta del 29 gennaio 2024 la V Commissione ha formalmente deliberato di approvare le motivazioni delle nuove proposte.

Ciò si evince inequivocabilmente dal verbale della seduta, ove si attesta che “ Vengono depositate le motivazioni delle proposte formulate in favore delle dott.sse FINITI e STEFANELLI che vengono approvate dalla Commissione ”.

Sono infondate, quindi, le deduzioni relative alla mancanza di una nuova deliberazione da parte della Commissione sulla nuova proposta sottoposta al Plenum del 7 febbraio.

Priva di rilievo è anche l’errata indicazione, nel testo della nuova proposta sottoposta al Plenum del 7 febbraio 2024, della presenza/assenza del Consigliere M.

La ricorrente evidenzia, sul punto, che nel testo della proposta sottoposta al Plenum è riportato che il Cons. M, al momento della deliberazione della proposta stessa, era assente.

Di conseguenza, questa proposta non potrebbe che essere quella approvata nel corso della seduta del 19 ottobre 2023 della V Commissione (nel corso della quale il Consigliere M era effettivamente assente) e non, invece, quella approvata nella seduta del 29 gennaio 2024 (nel corso della quale il Cons. M era presente).

L’indicazione dell’assenza del Cons. M sarebbe, così, la dimostrazione, ad avviso della ricorrente, che al Plenum del 7 febbraio 2024 sia stata sottoposta l’approvazione di una precedente proposta (quella del 19 ottobre 2023) che aveva ormai “esaurito i suoi effetti” in seguito al ritorno in Commissione.

Tali deduzioni non colgono nel segno, innanzitutto, perché nel testo della proposta presentata al Plenum del 7 febbraio 2024 l’indicazione dell’assenza del Cons. M è contenuta solo nell’indice e non, invece, nella parte successiva della delibera, ove si legge “ Proposta A – in favore della dott.ssa Marina FINITI (votanti i consiglieri Carbone E., D'Auria, Mazzola, Bianchini – astenuto il consigliere M). Relatore: cons. CARBONE E. ”.

In secondo luogo, un’indicazione errata nel testo della delibera non supera il fatto che la V Commissione abbia formalmente deliberato sulle nuove motivazioni addotte alla proposta A, a favore della dott.ssa F, come emerge dal relativo verbale del 29 gennaio 2024.

Deve, inoltre, aggiungersi che, come correttamente rilevato dalle resistenti, la decisione di rinviare in Commissione una determinata pratica e la successiva rimodulazione in parte qua del contenuto della motivazione posta a sostegno di una proposta sono circostanze fisiologiche, conformi alla normativa regolamentare interna.

Da tale evento non può dedursi, dunque, che il CSM abbia approntato ex post una motivazione ad una decisione precostituita, come asserito dalla ricorrente.

9. – Ad avviso del Collegio, sono, al contrario, fondate le censure di carattere sostanziale, inerenti il giudizio di prevalenza della nominata rispetto alla ricorrente, nei termini di seguito esposti.

10. – Ai fini di un corretto inquadramento della controversia, va considerato che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160 del 2006 e dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

Il parametro delle attitudini viene definito all’art. 12, comma 12, del d.lgs. n. 160 del 2006, ai sensi del quale l’attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell’attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006.

Integrativa della normativa primaria è quella secondaria posta dal CSM con il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale, e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, con riferimento alle attitudini, il Testo Unico ha previsto accanto agli indicatori generali – disciplinati dagli artt.

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