TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-02-11, n. 202200114

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-02-11, n. 202200114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200114
Data del deposito : 11 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2022

N. 00114/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00769/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 769 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Torino, e domiciliati ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la non ammissione del ricorrente a frequentare la classe scolastica successiva.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. G B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il signor -OMISSIS- ha frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021, l’istituto di istruzione superiore -OMISSIS-, come iscritto al terzo anno.

Ad esito degli scrutini, egli è stato giudicato inidoneo a frequentare il quarto anno scolastico.

Avverso il provvedimento datato -OMISSIS-, col quale l’istituto scolastico ha deciso la non ammissione alla classe quarta, l’esponente è insorto deducendo:

-Eccesso di potere, motivazione apparente, illogica e contraddittoria;
erronea valutazione dei fatti;
violazione dell’art. 3 della Costituzione, della circolare ministeriale del 6.5.2021 e della delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 18.5.2021.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto di Istruzione -OMISSIS-.

Con ordinanza n. 411 del 19.10.2021 è stata respinta la domanda cautelare.

All’udienza dell’8 febbraio 2022 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1.Con la prima censura il ricorrente sostiene di avere riportato il medesimo voto ad esito di situazioni e valutazioni differenti e che quindi il Consiglio di Classe sarebbe incorso in un errore di valutazione;
aggiunge che l’impugnato provvedimento è immotivato, illogico e contraddittorio, oltre che contrastante con l’art. 3 della Costituzione in quanto il Consiglio di Classe avrebbe adottato, senza motivare, una valutazione omogenea rispetto a situazioni diverse.

La doglianza non ha pregio.

La mancata ammissione alla classe quarta trova ampia motivazione nell’atto impugnato e risulta giustificata dal curriculum scolastico dell’interessato.

Quest’ultimo ha riportato una grave valutazione di insufficienza nella materia “laboratori tecnologici ed esercitazioni”, stante il ravvisato mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e la sussistenza di “gravi lacune” in rilevanti parti del programma;
si sono aggiunte altre tre insufficienze finali in altrettante materie, rispetto alle quali l’alunno ha parimenti dimostrato lacune in alcune parti del programma e il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Di ciò è data contezza nell’impugnata deliberazione del Consiglio di Classe, la quale specifica le ragioni che hanno determinato la bocciatura del ricorrente.

Le suddette insufficienze, suffragate da esauriente motivazione, riguardano peraltro materie qualificanti del corso di studi, ovvero fondamentali discipline di indirizzo.

Guardando poi al percorso scolastico, il ricorrente risulta avere maturato parecchie ore di assenza (ben 203) e riportato tre note disciplinari, il che rafforza il giudizio di inidoneità, peraltro sufficientemente fondato sui motivati giudizi finali indicati nel verbale del Consiglio di Classe dell’-OMISSIS-.

Tali giudizi, a loro volta, trovano un coerente supporto nelle votazioni ottenute dall’alunno nel corso dell’anno scolastico nelle prove e nelle esercitazioni relative alle materie in questione (si veda l’argomentata relazione del dirigente scolastico datata -OMISSIS-).

2. Con ulteriore censura il ricorrente afferma che, nella disciplina “tecnologie elettriche ed elettroniche”, avrebbe dovuto essergli attribuita la sufficienza (considerato che le lacune evidenziate dal Consiglio di Classe riguardano una sola parte del programma), cosicché le materie insufficienti sarebbero state soltanto tre, il che gli avrebbe permesso l’ammissione con debito alla classe successiva.

Il rilievo non ha pregio.

Per quanto concerne la suddetta materia l’Istituto scolastico, con il gravato provvedimento, ha evidenziato lacune nella parte del programma dedicata ai “circuiti in corrente alternata” ed ha addotto il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi minimi.

Orbene, trattasi di parte del programma scolastico non minimale, in relazione al tipo di corso di studi cui fa riferimento la scuola frequentata dal deducente.

Inoltre, nella frequentazione delle lezioni della suddetta disciplina le assenze dell’interessato sono state particolarmente numerose (37 ore di assenza non giustificata, pari al 22,4% del monte ore erogate dal docente, come riportato nella relazione del dirigente scolastico del -OMISSIS-, non confutata sul punto dal ricorrente), il che non può non influire sul proficuo processo di apprendimento.

3. Il ricorrente lamenta altresì la violazione della circolare ministeriale del 6.5.2021, la quale impone un onere valutativo più ampio di quello curriculare, esteso alla considerazione del periodo pandemico e della didattica a distanza.

La doglianza non può essere accolta.

L’evidenziato mancato raggiungimento degli obiettivi e le evidenziate lacune in parti rilevanti del programma, non smentite dall’excursus scolastico dell’interessato per come risultante dai documenti depositati in giudizio, giustificano la non ammissione alla classe quarta, in quanto da un lato la circolare non può introdurre una deroga alla dirimente valutazione del grado di preparazione e delle competenze maturate dallo studente, dall’altro l’interessato non ha documentato situazioni di difficoltà correlate alla situazione emergenziale pandemica.

Inoltre, come evidenziato da questo TAR nell’ordinanza cautelare, nell’anno scolastico di interesse del ricorrente (2020/2021) valeva la regola secondo cui la valutazione finale doveva seguire le norme ordinarie, a differenza dell’anno scolastico 2019/2020.

4. Con altra censura l’istante contesta la grave insufficienza attribuita in “laboratori tecnologici” sostenendo che i laboratori non sono stati utilizzati.

Il rilievo è privo di pregio.

L’interessato non fornisce alcun principio di prova in ordine alla mancata utilizzazione dei laboratori.

Inoltre, nella suddetta disciplina il ricorrente risulta avere sostenuto varie prove scritte (tutte connotate da gravi o gravissime insufficienze), una prova orale e due esercitazioni pratiche per le quali ha ottenuto come voto 4 e 5 (si veda il resoconto di cui alla relazione del dirigente scolastico datata -OMISSIS-).

Pertanto le verifiche (anche di tipo pratico) alle quali è stato sottoposto l’interessato hanno dato esiti, nel corso dell’anno scolastico, coerenti con il contestato giudizio finale.

5. Con l’ultima censura il deducente afferma di avere chiesto al professor -OMISSIS-, docente tecnico pratico per le ore di laboratorio, di poter recuperare la materia (avendo ottenuto un voto di 5,6), senza avere risposta (l’esponente, al riguardo, ha depositato in giudizio la foto di messaggi whatsapp: allegato n. 6): secondo la parte istante il recupero della materia avrebbe consentito l’ammissione all’anno successivo, sia pure con tre debiti.

L’assunto non ha pregio.

Trattasi di messaggio inviato a fine maggio, che non risulta avere incontrato il rifiuto espresso del docente.

In ogni caso, le numerose assenze nelle lezioni delle quattro materie in questione, la mancata partecipazione ai corsi di recupero programmati in “tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione” e in “tecnologie elettriche ed elettroniche” (si veda la nota dirigenziale del -OMISSIS-) e le insufficienze riportate in discipline che sono fondamentali per il corso di studi frequentato giustificano la mancata ammissione alla classe quarta, a prescindere dal recupero cui l’interessato fa riferimento nell’ultima doglianza.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

7. L'esito del presente giudizio impone di revocare, ai sensi degli artt. 126, comma 1, e 136, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta con delibera della competente commissione di questo Tribunale in data 21 ottobre 2021, stante l’insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza.

In altri termini, la manifesta infondatezza dell’impugnativa giustifica la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi