TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-02-11, n. 202200114
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Testo completo
Pubblicato il 11/02/2022
N. 00114/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Torino, e domiciliati ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la non ammissione del ricorrente a frequentare la classe scolastica successiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. G B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS- ha frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021, l’istituto di istruzione superiore -OMISSIS-, come iscritto al terzo anno.
Ad esito degli scrutini, egli è stato giudicato inidoneo a frequentare il quarto anno scolastico.
Avverso il provvedimento datato -OMISSIS-, col quale l’istituto scolastico ha deciso la non ammissione alla classe quarta, l’esponente è insorto deducendo:
-Eccesso di potere, motivazione apparente, illogica e contraddittoria; erronea valutazione dei fatti; violazione dell’art. 3 della Costituzione, della circolare ministeriale del 6.5.2021 e della delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 18.5.2021.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto di Istruzione -OMISSIS-.
Con ordinanza n. 411 del 19.10.2021 è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza dell’8 febbraio 2022 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima censura il ricorrente sostiene di avere riportato il medesimo voto ad esito di situazioni e valutazioni differenti e che quindi il Consiglio di Classe sarebbe incorso in un errore di valutazione; aggiunge che l’impugnato provvedimento è immotivato, illogico e contraddittorio, oltre che contrastante con l’art. 3 della Costituzione in quanto il Consiglio di Classe avrebbe adottato, senza motivare, una valutazione omogenea rispetto a situazioni diverse.
La doglianza non ha pregio.
La mancata ammissione alla classe quarta trova ampia motivazione nell’atto impugnato e risulta giustificata dal curriculum scolastico dell’interessato.
Quest’ultimo ha riportato una grave valutazione di insufficienza nella materia “laboratori tecnologici ed esercitazioni”, stante il ravvisato mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e la sussistenza di “gravi lacune” in rilevanti parti del programma; si sono aggiunte altre tre