TAR Aosta, sez. I, sentenza 2010-07-14, n. 201000054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2010-07-14, n. 201000054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201000054
Data del deposito : 14 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00091/2009 REG.RIC.

N. 00054/2010 REG.SEN.

N. 00091/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Treboud Cassiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

contro

l’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e la Regione Autonoma Valle d’Aosta;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti contenuti nella - o comunque risultanti dalla - comunicazione AGEA CPR91-03535570-P, avente ad oggetto: "Regime quote latte - Esito dei calcoli di fine periodo per le vendite dirette 2008/2009 e contestuale comunicazione del prelievo imputato";

- del provvedimento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Dipartimento Agricoltura, Ufficio servizi zootecnici, avente ad oggetto: "Quote latte - Intimazione versamento prelievo supplementare campagna 2008/2009";

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’azienda agricola ricorrente impugna il provvedimento di AGEA con cui è stato calcolato che dovesse provvedere al pagamento di euro 10.271,77, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Reg. CE 30 marzo 2004, n. 595, a titolo di «…contributo al prelievo calcolato sulla produzione realizzata oltre il limite del quantitativo individuale che è stata dichiarata, in tutto o in parte, oltre il termine comunitario di presentazione», e la conseguente intimazione della Regione Valle d’Aosta.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione di legge in relazione all’art. 11 del Reg. CE 30 marzo 2004, n. 595. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, nonché per difetto di motivazione. AGEA non avrebbe infatti considerato le circostanze di fatto, rilevanti ai sensi dell’art. 11, comma 5, del citato Reg. CE 595/04.

II. Illegittimità derivata. I vizi eccepiti nei confronti del provvedimento di AGEA si trasmetterebbero al provvedimento della regione Valle d’Aosta, in quanto atto consequenziale.

Con ordinanza 11 dicembre 2009, n. 58 Reg. Ord. Sosp., questo Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso in via cautelare i provvedimenti impugnati.

Alla udienza pubblica del 16 giugno 2010, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’art. 11 del Reg. CE 30 marzo 2004, n. 595 stabilisce al comma 1 che «Alla fine di ciascun periodo di dodici mesi, ciascun produttore riepiloga in una dichiarazione - prodotto per prodotto - le sue eventuali vendite dirette», ed al comma 2 che «Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, il produttore trasmette la dichiarazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro interessato…».

I successivi commi 3 e 4 stabiliscono un sistema di sanzioni per i casi di dichiarazione presentata in ritardo o inesatta;
in particolare, il comma 3 stabilisce che «Gli Stati membri impongono al produttore che non rispetta il termine di cui al paragrafo 2 il pagamento di un importo pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01% per giorno civile di ritardo del quantitativo di riferimento per le vendite dirette. Tuttavia, tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 1.000 EUR. Se ha superato tale quantitativo di riferimento e se il quantitativo di riferimento nazionale per le vendite dirette è stato anch'esso superato, egli è tenuto a pagare anche un contributo al prelievo calcolato sulla totalità del superamento del quantitativo di riferimento senza poter beneficiare dell'eventuale riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003…»

In relazione al sistema sanzionatorio appena visto, il comma 5 stabilisce infine che «Le sanzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli».

L’azienda agricola ricorrente deduce, fra l’altro, che il ritardo nella presentazione della dichiarazione non abbia avuto alcuna rilevanza sul sistema di verifica e controllo che lo Stato membro deve effettuare.

L’assunto è condivisibile;
ai sensi dell’art. 10, comma 8, del DL 28 marzo 2003, n. 49, recante “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, in caso di esubero delle vendite dirette effettuate dai produttori di latte rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all’Italia, deve effettuare operazioni di compensazione nazionale degli esuberi individuali;
tale operazione di compensazione è stata effettuata, in relazione alla campagna 2008 / 2009, in data 16 luglio 2009, come risulta dalla “Sintesi nazionale delle operazioni di compensazione”, documento proveniente da AGEA, versato in atti dalla ricorrente.

La ricorrente afferma di aver presentato la dichiarazione in data 27 maggio 2009.

Tale affermazione è contenuta non solo nel ricorso, ma anche nella nota datata 14 settembre 2009, indirizzata sia ad AGEA che alla Regione Valle d’Aosta – Assessorato all’Agricoltura, con cui ha richiesto di annullare il contributo al prelievo previsto dai provvedimenti impugnati, copia della quale è stata versata in atti unitamente a copia della distinta di spedizione a mezzo posta ad AGEA e a copia della ricevuta di presentazione alla Regione.

In difetto di contestazione da parte delle Amministrazioni intimate, il Collegio ritiene provata la circostanza.

Essendo quindi stata presentata la dichiarazione oltre il termine del 15 maggio 2009, ma ben prima del 16 luglio 2009, data di effettuazione delle operazioni di compensazione, ed essendo state queste ultime effettuate entro il termine previsto dall’art. 10, comma 8, citato, se ne deduce che alla data delle operazioni di compensazione, AGEA era in possesso dei dati relativi alla azienda agricola ricorrente, e che tali operazioni non hanno subito ritardi in relazione alla ritardata presentazione delle dichiarazione.

Pertanto, il ritardo nel presentare la dichiarazione non risulta aver avuto alcuna importanza in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli, né negli atti impugnati vi è alcun accenno alla effettuazione di una valutazione compiuta ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Reg. CE 595/04 ;
di qui l’illegittimità della comunicazione di AGEA CPR91-03535570-P e del provvedimento della Regione Valle d’Aosta, in quanto atto consequenziale.

Le ulteriori circostanze di fatto invocate dalla azienda agricola ricorrente, secondo cui il ritardo sarebbe scusabile ai sensi dello stesso art. 11, comma 5, citato, in quanto riconducibile alla necessità del legale rappresentante di accudire la madre gravemente malata e alla indisponibilità dei dati fiscali circa le vendite, sono prive di pregio.

Per quel che riguarda l’impedimento costituito dalla malattia della madre del legale rappresentante l’azienda agricola ricorrente, la lettera di dimissione dell’Ospedale di Aosta versata in atti riporta, quale data del ricovero, quella del 12 giugno 2009, quindici giorni dopo la data di presentazione (in ritardo) della dichiarazione.

Per quel che riguarda l’indisponibilità dei dati fiscali circa le vendite dirette realizzate, in disparte il fatto che si tratta di fenomeni interni alla azienda agricola ricorrente, la circostanza è labialmente affermata, senza alcun supporto probatorio.

Per quanto concerne le spese, la genesi del procedimento amministrativo nonché l’evoluzione della vicenda, alla luce del ritardo nella presentazione della dichiarazione di vendita annuale, costituiscono eccezionali motivi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per la compensazione integrale delle spese fra le parti.

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