TAR Aosta, sez. I, sentenza 2017-11-24, n. 201700068

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2017-11-24, n. 201700068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201700068
Data del deposito : 24 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2017

N. 00068/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00063/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 63 del 2016 R.G., proposto dal Condominio Ayas e dal Condominio Le Villette, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati M A, A B e P C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, via Losanna, 17;

contro

la Regione Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R J e F L M, con domicilio eletto presso lo studio Legale R.A.V.A Dipartimento Legislativo, in Aosta, piazza Deffeyes, 1;

il Comune di Ayas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G M S, domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria del T.A.R. in Aosta, via Cesare Battisti, 1;

nei confronti di

F M, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Sciulli, Ivan Pasquettaz, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Sciulli in Aosta, via Losanna, 10;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Valle d'Aosta, prot. n. 6864/TA del 7 settembre 2015, divenuto noto ai ricorrenti in data 30 settembre 2016 a seguito di accesso documentale ex art. 22 e seguenti, L.n. 241/1990, avente ad oggetto "autorizzazione all'avvio di attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti (CER 17 05 04) provenienti dal cantiere sito in località Periasc, Comune di Ayas...(omissis), all'interno dell'area sita in località Corbet, in Comune di Ayas (Fg. mapp. 132, 133, 135, 136, 137, 168)";

- nonché, in quanto di ragione, del provvedimento del Comune di Ayas, prot. n. 9647 del 2 settembre 2015, anch'esso divenuto noto ai ricorrenti in data 30 settembre 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 13, l.r. VdA 30 giugno 2009 n. 20, è stato autorizzato lo svolgimento di attività temporaneamente rumorosa in deroga;

- della deliberazione di Giunta Regionale n. 2135 del 25 luglio 2008 con la quale il Sig. F M è stato autorizzato all'utilizzo di "impianto mobile" per lo smaltimento di inerti;

- del provvedimento dirigenziale dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Valle d'Aosta prot. n. 901 del 16 marzo 2015, avente ad oggetto la "autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'impresa M Fabrizio di Ayas, per l'impianto per la produzione di calcestruzzo, sito in Comune di Ayas, loc. Corbet";

- di ogni altro atto antecedente, preliminare, preparatorio, presupposto, consequenziale, anche non noto, nessuno escluso, ed in particolare del permesso di costruire prot. n. 3258/rinn. del 16 maggio 2014, attualmente in regime di proroga del termine di fine lavori, con il quale il Comune di Ayas ha disposto a favore del Sig. F M il rinnovo della concessione edilizia n. 3258 del 21 agosto 2008 per nuova costruzione di magazzino artigianale interrato in Fraz. Corbet, distinto al Catasto terreni al Foglio n. 61, mappali n. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 168, 170;

- nonché, come da atto di motivi aggiunti, depositato in segreteria il 6 aprile 2017, della nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta recante data 17 novembre 2016, successivamente comunicata, avente ad oggetto l'esposto-diffida 28 novembre 2016 nella parte in cui viene modificato l'oggetto e la motivazione dell'autorizzazione dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Valle d'Aosta 07/09/2015 come sopra impugnata, nonché nella parte in cui viene statuito che anche in assenza di autorizzazione di impianto fisso di trattamento e recupero rifiuti possono essere rilasciati, così come è avvenuto, plurimi nullaosta per l'esercizio di campagne di recupero in aree diverse dal cantiere di produzione dei rifiuti stessi e in particolare nell'area prospicente le unità immobiliari facenti parte dei condomini ricorrenti;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e dunque in quanto di ragione:

a) delle seguenti autorizzazioni all'esercizio di campagne di recupero assentite tutte richiamate nella nota 17 novembre 2016 di cui sopra: "c. Nota in data 1° marzo 2012, prot. n. 2150/TA - cantiere in Comune di Issime, Loc. Bacino Guillemore;
d. Nota in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1825/TA - cantiere in Comune di Ayas, Loc. Champoluc;
e. Nota in data 18 marzo 2013, prot. n. 2685/TA - cantiere in Comune di Ayas, Loc. Frachey;
f. Nota in data 18 marzo 2013, prot. n. 2686/TA - cantiere in Comune di Ayas, Loc. Pilaz;
g. Nota in data 20 marzo 2013, prot. n. 2748/TA - cantiere in Comune di Challand-Saint-Anselme, Loc. Moussanet;
h. Nota in data 14 aprile 2015, prot. n. 2935/TA - cantiere in Comune di Introd, Loc. Soressaumont";

b) delle ulteriori autorizzazioni in deroga ai limiti previsti per la tutela dell'inquinamento acustico in riferimento alle autorizzazioni all'esercizio di campagna di recupero sopra richiamate (dalla lettera calla lettera h della nota 17 novembre 2016);

c) della deliberazione di Giunta regionale n. 5009 del 27 ottobre 2016, richiamata con tali estremi nella citata nota del 17 novembre 2016 e avente ad oggetto "le modalità di rilascio del nullaosta per l'effettuazione delle singole campagne di recupero/smaltimento di rifiuti con l'utilizzo di impianto mobile".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Valle D'Aosta, del Comune di Ayas e di F M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorso all’esame – e i relativi motivi aggiunti – sono stati proposti dai due condomini indicati in epigrafe, a mezzo dei rispettivi amministratori pro tempore , e si riferiscono all’insediamento produttivo del controinteressato, titolare di omonima ditta individuale, che è ubicato in un’area adiacente.

Più precisamente i condomini ricorrenti con il ricorso principale, che è stato notificato in data 29 novembre 2016, impugnano, sostenendo di averne avuto piena conoscenza soltanto a seguito dell’esercizio del diritto di accesso in data 30 settembre 2016:

1) il provvedimento dell’Assessorato territorio e ambiente della regione datato 7 settembre 2015, che autorizza il controinteressato ad avviare l’attività di trattamento e recupero di inerti provenienti dal cantiere in località Periasc, Comune di Ayas, all’interno dell’area di sua proprietà (più correttamente si tratta di un nulla osta del 8 settembre 2016 relativo a campagna oggetto di comunicazione il precedente 7 settembre);

2)il provvedimento del Comune di Ayas, datato 2 settembre 2015, che autorizza il controinteressato allo svolgimento di attività temporaneamente rumorosa in deroga (con riferimento alla “campagna” di recupero di cui al numero precedente);

3)la delibera G.R. Valle d’Aosta n. 2135 del 25 luglio 2008, che ha autorizzato il controinteressato all’utilizzazione di impianto mobile per lo smaltimento di inerti;

4)il provvedimento dell’assessorato territorio e ambiente datato 16 marzo 2015 che ha autorizzato le emissioni in atmosfera dell’impianto per la produzione di calcestruzzo del controinteressato sito nel Comune di Ayas;

5)il permesso di costruire prot. n. 3258/rinn. del 16 maggio 2014 con cui il Comune di Ayas ha rinnovato una concessione edilizia che aveva ad oggetto la realizzazione di un magazzino artigianale nell’area di proprietà del controinteressato.

Per meglio comprendere il contesto di queste impugnazioni, è opportuno premettere che il signor M è titolare di un’impresa individuale e svolge (questa ricostruzione si ritrova nella sentenza del Tribunale penale di Aosta del 31 ottobre 2016) attività di recupero di inerti (trattamento di terre e rocce da scavo al fine del loro riutilizzo) in forza dell’autorizzazione rilasciatagli dalla Regione nel 2008 e attività di betonaggio.

In pratica il signor M – in forza dell’utilizzazione dell’autorizzazione regionale del 2008 all’esercizio dell’impianto mobile per lo smaltimento di inerti – svolge periodiche e temporanee “campagne” (a loro volta oggetto di specifiche autorizzazioni) presso cantieri variamente dislocati (l’autorizzazione è valida in tutto il territorio nazionale) nonché, in forza di autorizzazione rilasciata dal Comune di Ayas, attività di betonaggio (parimenti provvisoria).

Il primo degli atti impugnati è l’autorizzazione a intraprendere una campagna di recupero di inerti in un cantiere nel Comune di Ayas, località Periasc: precisamente si tratta del nulla osta che autorizza il controinteressato a intraprendere una campagna di recupero di rifiuti relativa al cantiere in Ayas, località Periasc, in cui è in corso di realizzazione una centrale idroelettrica;
in questo caso il signor M è stato autorizzato a utilizzare l’area di sua proprietà sita in adiacenza ai condomini ricorrenti come area attrezzata di stoccaggio e deposito in forza della lettera g) del primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (il che comporta in base al numero 5 della disposizione citata che nell’area siano eseguite le attività di “ selezione, vagliatura, eventuale riduzione volumetrica dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, destinati al riutilizzo diretto all'interno del cantiere ”). È altresì oggetto di impugnazione una “parallela” autorizzazione del Comune ad attività temporaneamente rumorosa “in deroga”. Sono poi oggetto di impugnazione l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto mobile rilasciata nel 2008 dalla regione, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’impianto di calcestruzzo del 16 marzo 2015 e un permesso di costruire rilasciato nel 2014 avente ad oggetto la realizzazione di un magazzino artigianale interrato.

Ciò premesso, la tesi dei ricorrenti è che il signor M non svolge un’attività temporanea legata a più o meno sporadici interventi o “campagne” ma, a mezzo di relativo impianto, un’attività stabile insediata nell’area limitrofa ai due condomini (che ha destinazione artigianale e agricola e che mai potrebbe ospitare l’insediamento di un’industria insalubre di prima classe che per espressa disposizione dell’articolo 216 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 deve essere tenuta lontana dalle abitazioni).

Essi quindi chiedono l’annullamento degli atti sopra indicati deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ayas, la Regione Valle d’Aosta e il signor M che eccepiscono in limine l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e tardività e nel merito ne chiedono la reiezione.

Con successivi motivi aggiunti, che sono stati notificati il 4 aprile 2017, i condomini ricorrenti hanno impugnato una nota datata 17 novembre 2016 dell’assessorato territorio e ambiente, sul presupposto che tale nota costituisca un provvedimento di secondo grado che modificherebbe oggetto e motivazione dell’autorizzazione del 7 settembre 2015, impugnata con il ricorso principale (si tratta dell’autorizzazione alla campagna di recupero dei residui di lavorazione del cantiere in Ayas, località Periasc).

Inoltre sono state impugnate le autorizzazioni a varie “campagne” di recupero assentite al controinteressato nel corso degli anni (con le corrispondenti autorizzazioni allo svolgimento di attività temporaneamente rumorose in deroga) e la deliberazione G.R. n. 5009 del 27 ottobre 2016, recante “ Modalità di rilascio del nulla osta per l’effettuazione delle singole campagne di recupero-smaltimento di rifiuti con impianto mobile ”.

DIRITTO

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sollevate dai resistenti.

Anzitutto viene eccepito il difetto di legittimazione attiva del signor Giorgio Favre (indicato nell’epigrafe del ricorso e dei motivi aggiunti, come agente “in proprio e quale socio di B.A.I.T.A. s.a.s. di Favre Giorgio &
C.”) e della società B.A.I.T.A. di cui non sarebbe in alcun modo indicato il titolo legittimante all’impugnazione.

Questa eccezione è infondata perché si basa su un fraintendimento del “ruolo” nella controversia del signor Favre e della B.A.I.T.A. s.a.s.;
in realtà unici ricorrenti sono i condomini “Ayas” e “Le Villette” (la cui legittimazione ad agire discende dalla “ vicinitas ” all’area di proprietà del controinteressato) mentre il signor Favre e la B.A.I.T.A. agiscono nelle qualità di amministratore del condominio Ayas (in pratica quest’ultimo ha conferito l’incarico di amministratore alla B.A.I.T.A. s.a.s.), cioè di legale rappresentante di uno dei ricorrenti.

Vanno ora esaminate le eccezioni di irricevibilità per tardività e improcedibilità per difetto di interesse che, ivece, sono in larga parte fondate.

È opportuno esaminare la situazione con riferimento a ciascun atto impugnato.

Per quanto riguarda il provvedimento dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione datato 8 settembre 2015, che autorizza il controinteressato ad avviare l’attività di trattamento e recupero di inerti provenienti dal cantiere in località Periasc, Comune di Ayas, all’interno dell’area di sua proprietà (e del correlato provvedimento del Comune di Ayas, datato 2 settembre 2015, che autorizza il controinteressato allo svolgimento di attività temporaneamente rumorosa in deroga nella medesima area) ritiene il Collegio che risulti fondata l’eccezione di sopravvenuto difetto d’interesse, dato che la campagna di recupero in questione è ormai terminata;
l’autorizzazione della Regione aveva del resto come termine di efficacia il 31 dicembre 2016 e non è stata prorogata;
parimenti anche l’autorizzazione del Comune ha esaurito i suoi effetti dato che essa si riferisce al medesimo cantiere e alla medesima campagna.

L’impugnazione dell’autorizzazione del 2008 è invece senz’altro tardiva dato che il provvedimento regionale è noto ai condomini ricorrenti da anni, avendo gli stessi già esercitato in passato il diritto di accesso (benchè di ciò non sia stata data prova) ed essendo comunque tale provvedimento menzionato nei suoi estremi identificativi in atti conosciuti (gli atti allegati all’esposto del 20 gennaio 2014) in epoca ampiamente anteriore di oltre sessanta giorni rispetto alla data di notifica del ricorso. A ciò si aggiunge il rilievo che in realtà i condomini ricorrenti non hanno né legittimazione né interesse ad impugnare questo provvedimento dato che esso autorizza il controinteressato ad esercire un impianto di recupero “mobile” cioè ad un’attività che per definizione viene svolta temporaneamente presso cantieri variamente dislocati (l’autorizzazione è valida ed efficace in tutta Italia per cui nulla impedirebbe al controinteressato di svolgere campagne in altre regioni facendosi rilasciare il necessario nulla osta dalle autorità locali di volta in volta interessate);
è solo il nulla osta del 8 settembre 2015 che, consentendo al signor M di usare quale area di stoccaggio e deposito l’area di sua proprietà, ha una incidenza su interessi dei condomini (o meglio aveva, dato che tale campagna è ormai terminata).

Anche tardiva è l’impugnazione del provvedimento che ha autorizzato il 16 marzo 2015 le emissioni in atmosfera dell’impianto di betonaggio;
tale provvedimento risulta infatti menzionato nei suoi estremi identificativi nel verbale della conferenza di servizi del 8 luglio 2015 cui ha partecipato un rappresentante dei ricorrenti oltrechè in una diffida inviata dai ricorrenti al Comune di Ayas il 17 giugno 2016. Infine tardiva è anche l’impugnazione del permesso di costruire del 16 maggio 2014, dato che anche quest’atto era conosciuto (è ad esempio citato nella diffida del 17 giugno 2016).

Posto quindi che per la “parte” impugnatoria il ricorso principale è in parte tardivo e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, va rilevato che ad avviso del Collegio i ricorrenti conservano un interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti della Regione e del Comune del 8 e 2 settembre 2015 relativi alla “campagna” di recupero dei rifiuti del cantiere della centrale idroelettrica sita in località Periasc;
in particolare, a parte il rilievo che è stata anche formulata una domanda di risarcimento dei danni, sussiste un evidente interesse in relazione al nulla osta regionale del 8 settembre 2015 dato che con esso la Regione ha autorizzato il controinteressato ad usare quale area di deposito e stoccaggio il suolo di sua proprietà prossimo ai due condomini, permettendo così in tal caso che presso tale suolo (in cui è anche svolta l’attività di betonaggio) si svolgesse l’attività di recupero degli inerti;
è chiaro infatti l’interesse dei due condomini a evitare che l’area ad essi prossima sia usata per l’attività di recupero (che è chiaramente un’attività molesta soprattutto tenuto conto che gli appartamenti dei due condomini sono seconde case usate in periodo di vacanze), anche se va osservato che il ricorso principale non reca censure su questo specifico aspetto della questione (a differenza dei motivi aggiunti in cui esso è affrontato ma, come “infra” si vedrà, i motivi aggiunti sono inammissibili).

Al fine di meglio comprendere le ragioni della decisione va però fatta subito una triplice puntualizzazione: a) da un lato, va ribadito che il signor M svolge due attività distinte, l’attività di trattamento e recupero di inerti con l’impianto “mobile” e un’attività di betonaggio temporanea su suolo di sua proprietà;
b) le due attività vanno tenute distinte in quanto soggette a discipline e titoli diversi;
c) gli atti impugnati, che hanno autorizzato la campagna del cantiere in località Periasc permettendo il signor M a utilizzare il suolo di sua proprietà come area di deposito e stoccaggio, si riferiscono all’attività di recupero e trattamento degli inerti.

Ciò premesso, con riferimento alla quaestio iuris fondamentale qui in rilievo, vanno respinte le censure recate dai primi tre motivi di ricorso e dal quinto coi quali i ricorrenti sostengono che il signor M eserciterebbe presso il suolo di sua proprietà un’attività fissa e permanente di trattamento rifiuti e betonaggio in difetto di autorizzazione ex articolo 269 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. In realtà non v’è alcuna prova che l’impianto di trattamento degli inerti sia fisso (e anzi ciò è stato escluso nel processo penale svoltosi a latere della vicenda);
al contrario è documentalmente provato che si tratta di un impianto mobile e la prova è costituita dai nulla osta che il signor M ha ottenuto nel corso degli anni che si riferivano a cantieri variamente dislocati;
tra l’altro i nulla osta precedenti a quello del 8 settembre 2016 non autorizzavano a usare il suolo del signor M come area di deposito e stoccaggio distinta dal cantiere in cui si svolgevano i lavori (in due casi il cantiere si trovava invece proprio su tale suolo per cui ovviamente l’attività di recupero ivi svolta non smentiva il carattere “mobile” dell’impianto).

Quindi all’impianto di trattamento di inerti del signor M, essendo esso mobile, si applica l’articolo 208, comma 15, d.lg. n. 152 citato, che prescrive l’autorizzazione regionale e la comunicazione delle singole campagne almeno 60 giorni prima che siano intraprese. Nella fattispecie l’autorizzazione è stata rilasciata nel 2008 e le singole campagne svolte sono state oggetto di preventiva comunicazione alla Regione e di nulla osta della medesima. Non si applica invece l’articolo 269 che si riferisce a stabilimenti, cioè a strutture e impianti fissi e stabili e non “mobili”.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano che il provvedimento comunale del 2 settembre 2015 che ha consentito lo svolgimento dell’attività rumorosa in deroga ai limiti acustici sarebbe illegittimo per violazione dell’articolo 13 della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 e della delibera G.R. 7 maggio 2010, n. 1262;
la tesi dei ricorrenti è che l’allegato A alla delibera di giunta regionale citata individuerebbe le attività occasionali o di durata limitata suscettibili di deroga ai limiti acustici vigenti per cui, non prevedendo tale allegato l’attività di recupero di inerti, l’atto comunale sarebbe privo di presupposto;
a ciò si aggiunge che l’attività comunque non può qualificarsi come temporanea o occasionale.

Il motivo è infondato. L’attività di smaltimento di inerti esercitata dal controinteressato ( fabrizio M) è infatti riconducibile all’articolo 13 citato che menziona anche attività temporanee che impiegano “macchinari o impianti rumorosi”;
quindi la definizione è sufficientemente ampia da potervi ricomprendere l’impianto mobile di recupero di inerti;
a sua volta la delibera invocata non individua un “ numerus clausus ” di manifestazioni o attività soggette a autorizzazione (o da essa esentate o esentabili dai comuni);
gli elenchi di attività recati nell’allegato A ai punti 1 e 2 hanno un valore esemplificativo che non esclude la riconduzione alla previsione dell’articolo 13 di attività diverse e non tipizzate (e del resto sarebbe impossibile tipizzare qualsiasi attività umana temporanea o di durata limitata suscettibile di superare i limiti di emissioni acustiche e incongruo ritenere che la previsione dell’articolo 13 sia applicabile alle sole attività previste dall’allegato alla delibera, non prevedendo la legge che la delibera di giunta regionale debba individuare e tipizzare l’ambito applicativo dell’articolo 13).

Con l’ultimo motivo i ricorrenti deducono che illegittimamente i due provvedimenti del 2 e 9 settembre 2015 sono stati “emanati da due responsabili del procedimento, nonostante l’unicità del loro oggetto” e che non è stato loro inviato l’avviso di inizio del procedimento nonostante fosse noto il loro interesse alla questione più volte manifestato.

Il mezzo di gravame è infondato.

Ribadito ancora una volta che la tesi dei ricorrenti – che riaffiora anche nella rappresentazione di questa censura – secondo cui l’impianto di recupero e trattamento di rifiuti del controinteressato non sarebbe “mobile” ma stabilmente insediato sul suolo di sua proprietà non è fondata, va rilevato che nella fattispecie vengono in rilievo due procedimenti diversi di competenza per di più di due amministrazioni distinte e separate, cioè il Comune di Ayas (dato che la “campagna” in contestazione si riferisce a un cantiere e a un’area di deposito e stoccaggio ivi ubicate) e la Regione Valle d’Aosta per cui non è certo anomalo che i due procedimenti siano stati posti in essere parallelamente da autorità diverse. Quanto al profilo relativo all’avviso, quest’ultimo è obbligatorio nei confronti dei soggetti destinatari di effetti diretti dell’atto per cui i due condomini ricorrenti non avevano titolo a riceverlo, risentendo essi solo in modo indiretto degli effetti dei due atti.

Può ora passarsi ai motivi aggiunti.

Essi sono inammissibili.

L’impugnazione della nota del 17 novembre 2016 è in particolare inammissibile dato che tale nota non è un provvedimento amministrativo, tantomeno un provvedimento di secondo grado, come sostenuto dai ricorrenti, ma una semplice nota di riscontro alla diffida-esposto del 28 ottobre 2016 che ha un contenuto essenzialmente informativo e ricognitivo dello stato della normativa applicabile alla fattispecie.

Parimenti inammissibile per carenza d’interesse è l’impugnazione degli atti regionali e comunali che hanno autorizzato, per la parte di competenza rispettiva dei due enti, le campagne di recupero svolte negli anni dall’impresa del signor M.

È evidente che questi atti hanno da tempo interamente prodotto ed esaurito i loro effetti sicchè nessun vantaggio trarrebbero i ricorrenti da un loro annullamento. A ciò si aggiunge il rilievo che tali atti (a differenza dell’autorizzazione del settembre 2015 relativa al cantiere in località Periasc) si riferiscono ad attività da svolgersi presso singoli cantieri (alcuni ubicati in Comuni diversi da Ayas) sicchè tali atti nemmeno incidono (incidevano) sugli interessi dei due condomini non riferendosi ad attività da svolgersi nelle loro prossimità (salvo in due casi in cui, tuttavia, era il cantiere stesso a trovarsi sull’area del controinteressato trattandosi di lavori edilizi ivi eseguiti).

Per quanto concerne infine la delibera G.R. n. 5009 del 27 ottobre 2016, si tratta in realtà di un atto dirigenziale che ha approvato la modulistica per il rilascio del nulla osta per l’effettuazione delle campagne di recupero;
i ricorrenti, che sostengono di non conoscere tale atto, non hanno proposto alcun motivo che ad esso sia riferibile (in realtà l’hanno impugnato “al buio” semplicemente perché esso è citato nella nota dirigenziale del 17 novembre 2016) e, poiché oltretutto non sono stati impugnati nulla osta rilasciati in base a tale modulistica, ne appare evidente la ininfluenza ai fini della decisione oltre che la mancanza di lesività nei loro confronti.

Conclusivamente i motivi aggiunti sono inammissibili per carenza d’interesse.

Va infine respinta la domanda di risarcimento non ravvisandosi illegittimità nell’operato dell’Amministrazione e non essendo stati comunque allegati in modo specifico danni, che i ricorrenti del resto si erano riservati di individuare.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al Regolamento 10 marzo 2014 n. 55.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi