TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-03, n. 202103612
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Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 03612/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2012, proposto da
ER NN, rappresentato e difeso dagli avvocati Algozini Alessandro, Tricomi Gaetano e Algozini Giorgio, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Catania, corso delle Province,12;
contro
Comune di Castelmola, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Taormina, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giambò Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della ordinanza del sindaco di Castelmola n. 9 del 8.3.2012, notificata in data 8.3.2012
- della ordinanza del sindaco di Taormina n. 15 del 8.3.2012 notificata in data 16.3.2012
- della ordinanza del sindaco di Castelmola n. 10 del 14.3.2012 notificata in data 14.3.2012
- nonchè di ogni atto comunque connesso, presupposto o consequenziale ai predetti;
per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno causato dai suddetti atti e/o dalle condotte poste in essere per dare esecuzione a quanto da essi previsti;
e per la condanna
al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelmola, del Comune di Taormina e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Gustavo NN Rosario Cumin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Un A seguito di eventi franosi che avevano interessato un tratto della strada di penetrazione agricola “Petralia – Ziretto – Taormina e IA”, e dopo che il transito lungo lo stesso era stato interdetto dalla ordinanza n. 7 del 01/03/2012 del Sindaco del Comune di Castelmola ed al fine di evitare che potesse determinarsi una situazione di isolamento dei cittadini residenti in contrada Ziretto, con le ordinanze n. 15 del 08/03/2012 e n. 9 del 08/03/2012 i Sindaci dei Comuni rispettivamente di Taormina e di Castelmola procedevano alla requisizione di una stradella asfaltata esistente all’interno della proprietà del Sig. ER NN per realizzare una viabilità alternativa che consentisse a chi risiedeva nella zona risultata isolata – in particolare con riferimento a bambini e persona anziane – di poter raggiungere mediante l’uso di automezzi il Comune di Castelmola. In un torno di tempo successivo, con ordinanza n. 10 del 14/03/2012, il Sindaco del Comune di Castelmola, a quello stesso fine riteneva necessario procedere alla requisizione (anche) di una “pista in terra battuta già esistente in terreno di proprietà privata della stessa Ditta di cui all’ordinanza (n. 9 del 08/03/2012) per poter realizzare l’innesto tra la strada di penetrazione agricola “Spisone-Mufarbi” e la località Ziretto in cui ricadono in atto le abitazioni isolate”.
Ritenendo le suddette ordinanze affette da plurimi vizi di legittimità – ed in quanto tali, oltre che in base agli interventi concretamente eseguiti sul loro presupposto, altresì causa di un danno che egli chiedeva gli venisse risarcito -, il Sig. ER NN le impugnava con ricorso notificato il 10/05/2012, oltre che ai due Comuni sopra indicati, al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. Con tale ricorso veniva altresì chiesta in via cautelare la sospensione dei loro effetti.
Si costituivano in giudizio tanto ambedue i Comuni intimati, quanto l’intimato Ministero; anche se quest’ultimo con atto di mera forma – cui però era allegata una relazione della Prefettura di Messina, dove si sollecitava la Difesa Erariale ad eccepire la assoluta estraneità dell’Amministrazione statale intimata ad una controversia che non interessava atti positivamente adottati da quella, quanto invece dai Sindaci del Comuni di Taormina e di Castelmola “ nella qualità di Autorità locale di Protezione civile ”.
La misura cautelare richiesta veniva negata con ordinanza n. 551/2012 per l’assenza di un pericolo grave ed irreparabile in esito al sopravvenire delle seguenti due circostanze:
1) a seguito di dichiarazione del legale di parte ricorrente contenuta nel verbale della camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012, si apprendeva essere intervenuta la revoca, da parte del Comune di Castelmola, dell’ordinanza impugnata, a seguito dell’avvenuto ripristino, da parte della Provincia Reg.le di Messina, della strada provinciale interessata dalla frana;
2) a seguito di sua trasmissione a mezzo fax sempre in data 6 giugno 2012, si apprendeva che il Sindaco di Taormina, con ordinanza n. 37 del 6.6.2012, aveva revocato la propria precedente ordinanza n. 15 del 8.3.2012, con contestuale disposizione al Comando di Polizia Municipale di ripristino delle chiusure rimosse.
In data 24/02/2021 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Innanzitutto è evidente dall’esame delle censure proposte come il ruolo assegnato alla Prefettura di Messina risulti essere quello di un attore puramente virtuale: ovvero di un soggetto astrattamente fornito di competenza in materia di requisizioni d’urgenza di immobili, ma che in concreto non ha mai preso parte alle dinamiche procedimentali che hanno condotto alla adozione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe. Sicchè, soprattutto in punto di decisioni da assumere in ordine alla refusione fra le parti delle spese di lite, l’intimato Ministero dell’Interno deve essere ritenuto totalmente estraneo al presente giudizio. Altresì con conseguente irrilevanza anche della contestata – dal Comune di Taormina, in memoria del 26/11/2021 - tempestività della memoria depositata in segreteria dall’Avvocatura dello Stato a difesa di quello in data 18/11/2021.
Passando al merito, è evidente che la riapertura al traffico della strada di penetrazione agricola “Petralia – Ziretto – Taormina e IA” oggetto dell’ordinanza n. 7 del 01/03/2012 a partire dal 6 giugno 2012 ha fermato a quella data la rilevanza della illegittimità delle ordinanze impugnate. Con i provvedimenti di revoca è stata infatti pienamente ripristinata la situazione possessoria del Sig. ES NN sui tratti viari ricompresi all’interno della sua proprietà e sino a quella data oggetto di un provvedimento di requisizione dalla efficacia non sospesa da parte del giudice adito. Quel che rimane oggetto di un possibile contenzioso è quindi:
a) la legittimità o meno della sottrazione alla disponibilità esclusiva da parte del Sig. ER NN della tenuta estesa dalla Baia Spisone sino alla vetta del Monte Ziretto, per oltre 110 ettari, per il periodo dal 08/03/2012 al 06/06/2012;
b) la esistenza o meno di un danno risarcibile in capo al Sig. ES NN, per quanto attiene:
b.1) alla legittima sottrazione alla propria disponibilità dei beni sopra indicati secondo la tempistica di cui al punto a);
b.1) alla pregiudizievole alterazione del preesistente stato dei luoghi, non rispristinato al momento delle restituzione dei beni sopra indicati alla libera ed esclusiva fruizione da parte del loro proprietario.
Tanto premesso, stante la eccessiva analiticità secondo cui le singole doglianze sono state proposte in ricorso, il Collegio, piuttosto che seguir pedissequamente l’ordine di quello, le raggrupperà per (macrogruppi di) questioni affini onde garantire un loro più organico scrutino. Non senza prima avere comunque escluso dal novero delle censure ritenute fondate quella di violazione della normativa in materia di avviso di avvio del procedimento: posto che, come si rappresenterà a seguire, il potere esercitato con l’adozione dei provvedimenti impugnati deve essere ricondotto a quello per il quale il sussistere di “ particolari esigenze di celerità del procedimento” ex art. 7, primo comma, L. n. 241/1990 è – per giurisprudenza dalla quale il Collegio non intende discostarsi nel decidere - in re ipsa (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, sent. 10 aprile 2007, n. 3196; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 settembre 2000, n. 4906; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 ottobre 1997, n. 1131).
I – Questioni relative alla competenza dei Sindaci autori delle ordinanze impugnate.
Contrariamente alla tesi di parte ricorrente, non è il TT la sola Autorità di Protezione Civile in ambito locale. Al contrario (e secondo un ordine di competenze che neppure il più recente D. Lgs. n,. 1/2018 ha mutato…), in base al(l’allora vigente) art. 7, comma 3, della L. n. 225, “ il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonche' il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale ”. Una competenza del TT in prima battuta scatta invece soltanto nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 della medesima legge; ovvero quando si tratti di, rispettivamente, “ eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria ”, o di “ calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo