TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-01-23, n. 201700450

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-01-23, n. 201700450
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201700450
Data del deposito : 23 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2017

N. 00450/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01106/2016 REG.RIC.

N. 02351/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C.A.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P E, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R L D M in Napoli, viale Gramsci, n. 11;

contro

Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A S in Napoli, Via Toledo, n. 156;

nei confronti di

Società Epm Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele Mastrantuono in Napoli, Via Crispi, n. 27;



sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2016, proposto da:
Associazione Sportiva Dilettantistica Baia Adventure, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P E, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R L D M in Napoli, viale Gramsci, n. 11;

contro

Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A S in Napoli, Via Toledo, n. 156;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1106 del 2016:

quanto al ricorso introduttivo:

“1) dell’ordinanza n. 18 del 29 gennaio 2016, notificata in data 10 febbraio 2016, adottata dal Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Castel Volturno, avente ad oggetto “ immediata sospensione delle attività di “esercitazioni e/o gare agonistiche di motocross” svolte dai fratelli Baiano ex cava estrattiva ”;

2) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e comunque lesivo delle posizioni giuridiche del ricorrente;”


quanto al ricorso per motivi aggiunti, da valere anche quale ricorso autonomo, depositato il 23 maggio 2016:

“1) dell'ordinanza n. 79 del 03 maggio 2016, notificata in data 9 Maggio 2016, adottata dal Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Castel Volturno, avente ad oggetto “ annullamento dei titoli edilizi presentati dal legale rappresentante dalla società “CAV SRL” costituiti da: 1) S.C.I.A. edilizia prot. 48500 del 16.10.2014;
2) S.C.I.A. edilizia integrativa prot. 51951 del 05.11.2014;
3) S.C.I.A. edilizia di ulteriore integrazione prot. 3151 del 23.10.2014
.

2) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e comunque lesivo delle posizioni giuridiche del ricorrente”.


quanto al ricorso n. 2351 del 2016:

“1) del provvedimento prot. n. 16548 del 25 marzo 2016 del Responsabile del Servizio Attività Economiche e produttive del Comune di Castel Volturno avente ad oggetto: “Comunicazione di avvio procedimento richiesta agibilità sui locali di pubblico spettacolo prot. n. 15511 del 18/03/2016, Carannante Barbara “A.S.D. BAIA ADVENTURE” nella parte” (in cui) “viene affermata l'irricevibilità dell'istanza di agibilità poiché “il riuso e l'Utilizzo delle ex cave dismesse e/o Abbandonate, deve essere sottoposto da parte del promotore al preventivo giudizio insindacabile del Commissario di Governo dei Rifiuti, Bonifiche e Tutela della Acque nella Regione Campania” nonché nella parte in cui viene diffidata la ricorrente “a non intraprendere l'esercizio di alcuna attività”;

2) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e comunque lesivo delle posizioni giuridiche del ricorrente.”


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti entrambi gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno e della Società Epm Service s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato il 2 marzo 2016, depositato il 10 marzo 2016 e assunto al numero di registro generale 1106 del 2016, la C.A.V. s.r.l., già C.A.V. s.n.c., ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Castel Volturno n. 18 del 29 gennaio 2016, notificata in data 10 febbraio 2016, avente ad oggetto “ immediata sospensione delle attività di “esercitazioni e/o gare agonistiche di motocross” svolte dai fratelli Baiano ex cava estrattiva ”.

Espone in fatto la società ricorrente che essa dispone di un’area, con antistante specchio d'acqua, ubicata nel Comune di Castel Volturno - località “Cariamone” alla Via Fiumitiello 2 e contraddistinta al catasto terreni al foglio 38 particelle 13, 30, 12, 29, 75, 76, 110, 109, 107 e 29.

Riferisce che, in data 16 ottobre 2014, aveva presentato al Comune di Castel Volturno una SCIA (prot. n. 48500) con cui aveva comunicato l'inizio di lavori aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione di un tracciato da adibire a pista di cross nell'area adiacente alla cava n. 7, (c.d. Cava Baiano), - foglio 38 particelle 13 e 30 - nonché, nell'area dell'ex cava, la realizzazione di un'area pic-nic e l'utilizzo dell'antistante specchio d'acqua per sport acquatici dilettantistici.

Aggiunge che il Comune di Castel Volturno, con riferimento al suddetto intervento, dapprima con nota prot. 49864 del 24 ottobre 2014 aveva chiesto ad essa ricorrente altra documentazione e con successiva nota prot. 1690 del 15 gennaio 2015, dopo aver precisato che l'area di interesse dell'intervento non rientrava tra quelle contenute nell'apposito elenco di cui al Piano di Recupero Ambientale predisposto dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, e che non sussistevano preclusioni di carattere ambientale e sanitario in merito alla proposta progettuale, le aveva chiesto di presentare ulteriore documentazione;
che, in riscontro alla predetta richiesta aveva depositato la SCIA prot. 3151 del 23 gennaio 2015 e che il Funzionario responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Ecologia, Ambiente e Sanità del Comune di Castel Volturno aveva provveduto ad autorizzare l’inizio dei lavori con nota prot. n. 6880 del 10 febbraio 2015.

I lavori autorizzati dal Comune di Castel Volturno erano stati ultimati da essa ricorrente, la pista di motocross aveva ottenuto il parere favorevole dall'ufficio impianti della Federazione Motociclistica Italiana e all’attualità essa era utilizzata dai 120 soci dell'associazione sportiva dilettantistica Baia Adventure, registrata al n. 256578 del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI, e affiliata all'Ente Nazionale con finalità assistenziali “ Centro Sportivo Educativo Nazionale ”.

Espone infine che, in data 10 febbraio 2016, il Comune resistente le aveva notificato l'ordinanza n. 18 del 29 gennaio 2016 con la quale il Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Castel Volturno aveva disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 4, 21 e 21 nonies della legge n. 241/1990, così come sostituiti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 124 del 2015, “ l'immediata sospensione delle attività di "esercitazioni e/o gare agonistiche di MOTOCROSS" svolte dai fratelli B V, C ed A in nome e per conto della Società C.A.V. S.n.c ....sebbene protrattasi nel tempo e ciò in quanto dette attività erano “ da ritenersi difformi alle previsioni del citato Piano Regionale approvato con Ordinanza Commissariale n. 68 del 26/02/2004 ... .

La C.A.V. s.r.l. ha, quindi, proposto l’odierno gravame a sostegno del quale ha dedotto le seguenti censure: 1) travisamento dei fatti - estraneità dell'area in cui dovrà essere realizzata la pista di motocross rispetto alla ex cava n. 7, errata applicazione del piano regionale approvato con ordinanza commissariale n. 68 del 26 febbraio 2004, istruttorie carente, eccesso di potere per contraddittorietà.

Parte ricorrente sostiene che la pista di motocross sarebbe stata realizzata nell'area contraddistinta al foglio 38 particelle 12 e 30, connessa, ma non compresa, nell'area oggetto di attività estrattiva (cava n. 7 c.d. Cava Baiano). Tale attività sarebbe stata effettuata nella zona contraddistinta al catasto terreni al foglio 38 p.lle 5071, 5070, 74, 106, 76, 110, 109, 78, 77, 108, 75, 12 e 29 e, quindi, sarebbe smentito per tabulas che la realizzazione della pista di motocross è “ da ritenersi difforme alle previsioni del citato Piano Regionale approvato con Ordinanza Commissariale n. 68 del 26/02/2004.. .”, come rappresentato nel provvedimento impugnato. Comunque, anche a voler ritenere che l'area in cui è stata realizzata la pista di motocross sia stata ricompresa nell'area interessata da attività estrattiva, il suddetto piano di recupero ambientale non sarebbe applicabile alla cava n. 7 (c.d. Cava Baiano) in quanto alla data del 31 marzo 2003 detta cava non era attiva, come risulta dal Decreto di G.R.C. n. 16953 del 7 luglio 1997 con cui la CAV è stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva per la durata di 6 anni, con scadenza 7 luglio 2003 e successivamente prorogata di 36 mesi con decreto regionale n. 2012 del 23 giugno 2003. Ciò in quanto l’art. 1 del piano di recupero ambientale prevede la sua applicazione per le cave che risultavano abbandonate, abusive o dismesse alla data del 31 marzo 2003.

Inoltre, alcun piano di recupero avrebbe dovuto essere preventivamente trasmesso al Commissario di Governo (oggi ARCADIS) in quanto la Regione Campania, con Decreto Regionale n. 2012 del 23 giugno 2003, oltre a prorogare di trentasei mesi l'attività estrattiva aveva nel contempo autorizzato la CAV ad effettuare il recupero ambientale secondo il progetto trasmesso con nota prot. 5100 del 18 maggio 2001.

Tale progetto prevedeva la messa in sicurezza delle sponde della cava, la realizzazione di una recinzione a protezione della stessa ed il recupero dello specchio d'acqua a fini sportivi e naturalistici.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta in quanto il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Castel Volturno ad essa ricorrente, finalizzata ad eseguire i lavori di realizzazione della pista di motocross, di cui alla nota prot. n. 6880 del 10 febbraio 2015.

3. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione, violazione del principio del tempus regit actum , violazione ed errata applicazione degli artt. 19 e 21 nonies della legge n. 241/1990, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, violazione dei doveri di correttezza e buona fede, violazione del legittimo affidamento del privato. Parte ricorrente lamenta che, anche a voler ammettere che la cava fosse assoggettata alle previsioni del Piano di recupero ambientale, il Comune avrebbe adottato il provvedimento impugnato facendo riferimento ad una norma (nuovo art. 19, comma 4, e 21 nonies della legge n. 241/1990) entrata in vigore il 28 agosto 2015 e, quindi, successivamente alla presentazione della SCIA. Nel caso di specie mancherebbero entrambi i presupposi del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e del previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente, previsti dal vecchio disposto dell'articolo 19, comma 4, della legge 241/1990, applicabile al procedimento di cui è causa.

4. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione, violazione ed errata applicazione degli artt. 21 quater, 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990, violazione dei doveri di correttezza e buona fede, violazione del legittimo affidamento del privato.

Ad avviso di parte ricorrente l’ordinanza oggetto di impugnazione sarebbe illegittima anche perché, attraverso la sospensione dell'attività di esercitazioni e/o gare agonistiche di motocross, il Comune di Castel Volturno avrebbe sostanzialmente annullato/revocato il provvedimento con cui aveva autorizzato l'esecuzione dei lavori di realizzazione della pista di motocross, di cui alla nota prot. 6880 del 10 febbraio 2015, nota che aveva ingenerato il legittimo affidamento in essa ricorrente che la realizzazione di detta pista potesse essere realizzata nel rispetto delle previsioni di legge e di regolamento. Inoltre, senza attivare alcun procedimento di autotutela, avrebbe inciso su provvedimenti esecutivi (autorizzazione alla realizzazione di una pista di motocross) mediante una sospensione sine die dell'attività di esercitazione e/o gare agonistiche svolta presso detta pista, in violazione dell'art. 21 quater della legge n. 241/1990 ed in elusione dagli artt. 21 octies e nonies della medesima legge n. 241/1990. Di fatto il Comune, con l'ordinanza impugnata, avrebbe emanato un provvedimento in autotutela, annullamento d'ufficio, in assenza dei presupposti di cui all'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, poiché non avrebbe effettuato alcuna comparazione tra l'interesse pubblico e gli interessi dei soggetti privati coinvolti e oltre un termine ragionevole, pur avendo dato atto nell’ordinanza stessa che l’attività di esercitazione e/o gare agonistiche di motocross si era consolidata nel tempo.

5. Violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

La C.A.V. ha chiesto in via subordinata, nella ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento, la condanna del Comune di Castel Volturno al risarcimento del danno subito e rappresentato dal costo dei lavori sostenuti per realizzare la pista di motocross, quantificabili in € 103.825,49, come da computo metrico allegato agli atti, nonché dai costi sostenuti per ottenere il parere della Federazione, quantificabili in € 150,00, come risultante dalla relativo bollettino di pagamento.

Si è costituita a resistere in giudizio la Società Epm Service s.r.l. che ha provveduto innanzitutto ad una ricostruzione dal punto di vista fattuale normativo della vicenda per cui è causa;
parte controinteressata sostiene che il Comune di Castel Volturno non avrebbe alcuna competenza a rilasciare alcuna autorizzazione che modifichi lo stato dei luoghi senza la propedeutica approvazione degli organi competenti, oggi ARCADIS (Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo). Ciò in quanto la cava di proprietà della C.A.V. sarebbe dismessa e abusiva;
rappresenta che l’estinzione della precedente autorizzazione e l’abusività della cava sarebbero state dichiarate dal Genio Civile della Provincia di Caserta con decreto dirigenziale n. 132 dell’11 ottobre 2007 e confermate con sentenza del TAR, Campania, Napoli, Sezione IV, n. 1865 del 9 aprile 2010, passata in giudicato.

Si è altresì costituito a resistere in giudizio il Comune di Castel Volturno deducendo la legittimità dell’ordinanza comunale, attesa la sua incompetenza a rilasciare autorizzazioni per gli interventi di recupero ambientale che modificano lo stato dei luoghi, oggi di competenza di ARCADIS, considerato che la cava di proprietà della ricorrente società con il suddetto decreto dirigenziale del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta n. 132 dell’11 ottobre 2007 era stata dichiarata cava abusiva e, per tale motivo, rientrerebbe nelle aree soggette al piano di recupero ambientale approvato con Ordinanza Commissariale n. 68 del 26 febbraio 2004.

Con ordinanza n. 539 del 6 aprile 2016 questa Sezione ha accolto l’istanza incidentale di sospensione cautelare “ Considerato che l’impugnata ordinanza n. 18/2016 del Comune di Castel Volturno ha inciso, non sulla realizzazione del “tracciato da adibire a pista di cross, area pic-nic, specchio acqueo utilizzato per sport acquatici dilettantistici”, opere assentite a mezzo della s.c.i.a. prot. n. 3151 del 23.1.2015 (cui non risulta connaturata la realizzazione di alcun manufatto), bensì esclusivamente sulle attività di “esercitazioni e/o gare agonistiche di motocross”, mediante la loro sospensione, peraltro senza la fissazione di alcun termine;

Considerato che il provvedimento di sospensione (per sua natura meramente temporaneo) senza prefissione di un termine è illegittimo, in quanto sacrifica la posizione del destinatario sine die, in violazione della normativa che prevede che i provvedimenti di tale tipologia debbano contenere l’indicazione del termine di durata della sospensione (art. 21 quater L. 241/90); ”;
con la medesima ordinanza è stata fissata l’udienza pubblica del 20 luglio 2016 per la trattazione di merito del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti, da valere anche quale ricorso autonomo, notificato in data 17, 18 e 19 maggio 2016 e depositato il 23 maggio 2016, la C.A.V. s.r.l. ha chiesto l’annullamento dell'ordinanza n. 79 del 3 maggio 2016, notificata in data 9 maggio 2016, del Comune di Castel Volturno, avente ad oggetto “ Annullamento dei titoli edilizi presentati dal legale rappresentante dalla società “CAV SRL” costituiti da: 1) S.C.I.A. edilizia prot. 48500 del 16.10.2014;
2) S.C.I.A. edilizia integrativa prot. 51951 del 05.11.2014;
3) S.C.I.A. edilizia di ulteriore integrazione prot. 3151 del 23.10.2014
.

A sostegno di questo ulteriore provvedimento oggetto di impugnazione sono state dedotte le seguenti censure: 1) travisamento dei fatti - errata applicazione del Piano Regionale approvato con ordinanza commissariale n. 68 del 26 febbraio 2004, inapplicazione del Piano Particolareggiato comunale approvato con deliberazione della Giunta Comune n. 40 del 27 marzo 2015 per violazione del principio di irretroattività, istruttoria carente, eccesso di potere per contraddittorietà.

In riferimento alla applicabilità del Piano Regionale approvato con ordinanza commissariale n. 68 del 26 febbraio 2004 parte ricorrente ha dedotto le medesime censure formulate con il primo motivo del ricorso introduttivo alle quali, per sinteticità, si rinvia.

In relazione alla ritenuta necessaria propedeutica approvazione del progetto da parte dell'ARCADIS, parte ricorrente lamenta che, anche a voler ammettere che le previsioni del Piano di recupero ambientale trovino applicazione agli interventi oggetto di contestazione, comunque dal tenore letterale dell'art. 20 del citato Piano emergerebbe che la realizzazione degli interventi assentiti con la SCIA non necessitavano della propedeutica approvazione da parte dell'ARCADIS. Alla luce di detta disposizione, infatti, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario (oggi ARCADIS) presupporrebbe il preventivo invito ai proprietari e/o a coloro che hanno esercitato l'attività estrattiva delle cave abbandonate ovvero la preventiva diffida ai proprietari e/o a coloro che hanno esercitato l'attività estrattiva della cave abusive a presentare proposte entro 90 giorni, ma nulla di tutto questo sarebbe avvenuto nel caso di specie.

In ordine alla ritenuta applicazione alle aree oggetto di intervento del Piano particolareggiato comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 24 marzo 2015, la C.A.V. sostiene, invece, che esso non potrebbe trovare applicazione, sia in quanto detto piano sarebbe attuativo del piano regionale, ritenuto non applicabile alle aree oggetto degli interventi assentiti con la scia annullata dal Comune, sia in quanto sarebbe stato approvato successivamente alla presentazione della scia e all’inizio dei relativi lavori.

Con riferimento, infine, alla descrizione dello stato dei luoghi riportato nel provvedimento impugnato sarebbe evidente il travisamento dei fatti. Dalla documentazione versata in atti (foto e descrizione dello stato dei luoghi) emergerebbe che l'intervento assentito dal Comune avrebbe uno scarso impatto ambientale, tenuto conto che non vi sarebbe in alcun modo alterazione dei luoghi preesistenti rispetto a quelli attuali anche in relazione all'area circostante, come peraltro acclarato dallo stesso Comune con nota prot. n. 1690 del 15 gennaio 2015. Quanto ai lavori che nel provvedimento impugnato si sostiene essere ancora in corso, parte ricorrente rileva che si tratterebbe di semplici opere di finitura della pista e dell’aria di pic-nic;
la circostanza che i lavori di realizzazione della pista sono ultimati da tempo emergerebbe anche dalla ordinanza di sospensione dell'attività di motocross n. 18 del 29 gennaio 2016, impugnata con il ricorso introduttivo nella quale si dà atto che l'attività di esercitazione e/o gare agonistiche di motocross si è “consolidatasi nel tempo”.

2) Travisamento dei fatti, istruttoria carente, violazione della legge n. 447/1995, violazione del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi