TAR Bolzano, sez. I, decreto cautelare 2024-08-23, n. 202400080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, decreto cautelare 2024-08-23, n. 202400080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400080
Data del deposito : 23 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2024

N. 00203/2024 REG.RIC.

N. 00080/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00203/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2024, proposto da


LEAL

Lega Antivivisezionista Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , e

ZAMPE CHE DANNO UNA MANO

Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dalle avvocate R L e G B;
M V B, in qualità di legale rappresentante della “Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore”, rappresentata e difesa dall’avvocata R L;


OIPA ITALIA

Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate R L e Claudia Taccani;
tutte con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avv. R L in Catanzaro, via Conti di Loritello, n. 7/c;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del Presidente pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Malles Venosta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Curon Venosta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 683 del 08.08.2023 avente ad oggetto: “regolamento di esecuzione per la determinazione delle zone pascolive protette e le misure per il prelievo dei lupi”;

2) del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 25 del16.08.0223, avente ad oggetto: “regolamento di esecuzione concernente l’istituzione delle zone pascolive protette e le misure per il prelievo dei lupi”;

3) del decreto del Direttore di Ripartizione della Ripartizione forestale della Provincia autonoma di Bolzano n. 14474 del 17.08.2023, avente ad oggetto: “istituzione (aggiornata al 16.08.2023) delle zone pascolive protette ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 25 dd 16.08.2023”;

4) del decreto/autorizzazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 09.08.2024, avente ad oggetto: “Prelievo di 2 lupi ai sensi dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 3 della legge provinciale 10/2023 – Autorizzazione n. 2/2023”;

nonché di ogni altro atto, presupposto, successivo o connesso o che abbia ulteriormente autorizzato, confermato e/o precisato la misura soppressiva di 4 esemplari della specie protetta Canis lupus nelle cd. zone pascolive protette.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Visto il proprio precedente decreto n. 77/2024, pubblicato il 14 agosto 2024, con cui è stata accolta l’istanza di misure cautelari anteriori alla causa presentata in pari data dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 61 c.p.a., con conseguente sospensione dell’efficacia dell’impugnato decreto/autorizzazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 9 agosto 2024;

Considerato che, allo stato e in disparte l’ammissibilità del rimedio previsto dall’art. 56 c.p.a. una volta concessa la tutela cautelare ante causam prevista dall’art. 61 c.p.a., non vi sono motivi per discostarsi da quanto disposto con il decreto presidenziale n. 77 del 14 agosto 2024 che, come detto, ha sospeso l’efficacia del decreto/autorizzazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 9 agosto 2024, con cui è stato autorizzato il prelievo di due esemplari di lupo nell’area geografica dei Comuni di Curon Venosta e Malles Venosta;

Considerato che il predetto decreto presidenziale di accoglimento ha una validità massima di 60 giorni a far data dalla sua adozione, come prevede il comma 5 del citato art. 61 c.p.a.;

Considerato che la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. di cui al ricorso notificato il 22 agosto 2024 può essere fissata il 24 settembre 2024, prima cioè dello spirare del termine di efficacia del predetto decreto presidenziale n. 77 del 9 agosto 2024;


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