TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2021-09-13, n. 202101078
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Pubblicato il 13/09/2021
N. 01078/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2021, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati F V, A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F V in Verona, via del Pontiere 23;
contro
Consorzio Iricav Due, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L V D, J S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio J S in Firenze, viale S. Lavagnini 15;
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Cipe (Cf.80188230587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Rfi Spa), Italferr Spa, Ferrovie dello Stato Italiane Spa, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Lo Sviluppo Sostenibile (C.I.P.E.S.S.), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del “Decreto di Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione AQ01_06” n. 48/2021 del 10/03/2021 a firma del Direttore della Direzione Territoriale Produzione Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Rete Ferroviaria Italiana SpA, notificato il 29/03/2021 (doc. 1);
- dell'avviso per “la redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso delle aree” prot. ES- 0300 del 12/03/2021 a firma del Direttore del Consorzio IRICAV DUE, notificato il 29/03/2021 (doc. 1);
- della deliberazione n. 84/2017 del 22/12/2017 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) avente ad oggetto: “Programma delle Infrastrutture Strategiche (Legge n. 443 del 2001), Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Verona-Padova. Primo lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona est). Approvazione del progetto definitivo e autorizzazione all'avvio della realizzazione dei lotti costruttivi” (doc. 2);
- di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Iricav Due e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Cipe (Cf.80188230587);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021 il dott. M R;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all’esame, sottoposto al vaglio del Collegio in esito alla trasposizione di un precedente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati incidenti negativamente sull’area di sua proprietà (decreto di occupazione d’urgenza n. 48/2021, avviso per la redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso notificato il 29/03/2021 e la delibera CIPE n. 84 del 22/12/2017), previa sospensione della relativa efficacia, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Cipe e il Consorzio Iricav Due, General contractor della società RFI (già TAV) per la Linea AV/AC Verona-Padova (originariamente Verona-Venezia), contrastando le avverse pretese sia in rito che nel merito.
All’udienza camerale del 29 luglio 2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cu all’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
Secondo l'ordine logico delle questioni di cui agli articoli 276, comma 2, c.p.c. e 76 c.p.a. occorre previamente scrutinare l'eccezione d’inammissibilità del gravame sollevata dal Consorzio Iricav Due, sia per iscritto che oralmente.
L’eccezione è fondata.
L’azione di annullamento proposta dal ricorrente deve essere dichiarata inammissibile in quanto i provvedimenti impugnati si inseriscono nel procedimento di realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale fin dalla delibera CIPE n. 121/2001 che fa parte della Tratta Torino-Venezia e rientra nel Corridoio Pan Europeo V che individua nello specifico l’Asse Prioritario Lione-Torino-Venezia-Trieste-Budapest.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che ha preceduto la presente fase giurisdizionale risulta inammissibile in quanto avente ad oggetto provvedimenti relativi al procedimento espropriativo per la realizzazione di un’infrastruttura strategica (opera viaria di preminente interesse nazionale).
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 120 e 125 del c.p.a. ( d.lgs. n. 104 del 2010) gli atti che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ritenuti strategici e relative attività di espropriazione, occupazione, ed asservimento, sono impugnabili (solo) in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente.
Si è in sostanza previsto che tutte le controversie che riguardano le c.d. grandi opere o opere strategiche siano trattate solo in sede giurisdizionale (l’art. 120 comma 1 prima citato, richiamato dall’art. 125 c.p.a., che disciplina le infrastrutture strategiche, precisa “unicamente” mediante ricorso al Tribunale amministrativo competente) nel rispetto dei termini di decadenza previsti per la proposizione del ricorso giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. I, pareri nn. 2154/2012, 1195/2017 e 1896/2020).
Pertanto il ricorrente avrebbe potuto e dovuto proporre unicamente e direttamente ricorso al TAR, nel rispetto del relativo termine di decadenza.
Al riscontro dell’inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica consegue l’inammissibilità (e comunque l’irricevibilità) del presente ricorso giurisdizionale che ne costituisce trasposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.