TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2021-01-25, n. 202100979

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2021-01-25, n. 202100979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100979
Data del deposito : 25 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2021

N. 00979/2021 REG.PROV.COLL.

N. 11104/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11104 del 2020, proposto da
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Rizzieri, 142;



contro

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pomezia, via Spoleto 7;
Comune di Pomezia -Settore VI – Tutela Ambiente – Urbanistica non costituito in giudizio;



per l'annullamento,

previa sospensione,

- dell'Ordinanza Dirigenziale n. 126/2020 datata 08.10.2020 n.prot. 101608, notificata ad Anas S.p.A. in pari data, emessa dal dirigente del settore VI Tutela Ambiente ed Urbanistica del Comune di Pomezia

- della nota n prot. 105263/2020 notificata in data 19.10.2020 e della successiva Determinazione Dirigenziale n.1299 del 23.10.2020 e di ogni ulteriore atto connesso antecedente o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in collegamento da remoto mediante videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il dott. Salvatore Gatto Costantino;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, è possibile trattenere in decisione la controversia, chiamata per l’esame della domanda cautelare, per risolverla nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., omesso ogni avviso e ritenuto che l’odierna controversia può essere risolta nel merito, con sentenza semplificata, avendo le parti svolto compiutamente le proprie difese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La società ricorrente espone che, con il provvedimento impugnato, il Comune di Pomezia ordinava ad Anas S.p.A.: “ quale concessionaria del servizio di gestione e manutenzione della S.S: Pontina, di provvedere, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, alla rimozione dei rifiuti presenti lungo i bordi della predetta arteria stradale, ricadenti nel territorio di questa amministrazione comunale, all’interno ed in prossimità delle cunette ”, precisando che “ Gli interessati al termine delle operazioni disposte con il presente atto, dovranno produrre apposita documentazione che attesti l’avvenuto smaltimento, per categoria di rifiuto, presso discarica organizzata ”. Successivamente, con nota n prot. 105263/2020 notificata in data 19.10.2020 e con la Determinazione Dirigenziale n.1299 del 23.10.2020 il Comune di Pomezia, a fronte di una asserita e non provata inerzia di ANAS, disponeva l’esecuzione in danno del dispositivo di cui alla Ordinanza Dirigenziale n. 126/2020.

ANAS espone quindi di essere deputata alla cura di un patrimonio stradale di oltre ventiseimila chilometri, includente strade ed autostrade, tra le quali la SS 148 “Pontina”; l’ordinanza impugnata sarebbe assolutamente generica, posto che non individuerebbe quale tratto della SS 148 richiederebbe l’intervento ordinato, né motiverebbe le ragioni di urgenza.

Ne deriverebbero i vizi di violazione di legge (art. 3 della l. 241/90),

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi