TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-10-12, n. 201600280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-10-12, n. 201600280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201600280
Data del deposito : 12 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2016

N. 00280/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00300/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S M, E C, G T e V B, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato M N C.F. NTZMFR67A20Z112F, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, Via della Rena, n. 14;

contro

Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalle avv. L P C.F. PLNLRA71C64A952S, A M C.F. MRNLSN67E62A952I, B M G C.F. GDCBCM67R70A952G, e G A C.F. GSTGRN66L43B220P, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;

nei confronti di

Unifin Living Spaces S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Menestrina C.F. MNSMHL65P12A952N, e Peter Platter C.F. PLTPTR47A22H236Y, con domicilio eletto presso il loro studio, in Bolzano, Via Alto Adige, n. 40;

per l'annullamento e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia - disapplicazione

previa sospensione dell’efficacia



1. della concessione edilizia rilasciata in data 10 novembre 2015 dal Commissario Straordinario del Comune di Bolzano, dott. M P, prot. n. 14337/2014, doc. n. 501/2015, prat. ed. 2015-47-0, per l’intervento: Demolizione e ricostruzione cat. A nature “CASACLIMA”, in zona resid. B2 di completamento, riguardante le seguenti particelle: p.ed. 2006 C.C. Gries, p.ed. 2190 C.C. Gries, p.ed. 5093 C.C. Gries, p.ed. 932/1 C.C. Gries, p.ed. 932/2 C.C. Gries, p.f. 2149/6 C.C. Gries, p.f. 2149/7 C.C. Gries, p.f. 2611/17 C.C. Gries, site in Via San Quirino 23 (documento 1);



2. della certificazione preventiva R.I.E. del 29 gennaio 2015;



3. del parere dell’Ufficio Mobilità del 12 febbraio 2015;



4. del parere dell’Ufficio Infrastrutture del 13 febbraio 2015;



5. della perizia geologica del dott. Emilio Casartelli “del 02.2015”;



6. del parere favorevole del medico igienista distrettuale, data 17 febbraio 2015;



7. del parere della SEAB - Ufficio fognature del 20 febbraio 2015;



8. del parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 14 aprile 2015 (documento 2);



9. del parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 22 aprile 2015 (documento 3);

10. del parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 4 agosto 2015 (documento 4);

11. di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, collegato e conseguente, nonché in generale di ogni atto o documento richiamato nell’impugnata concessione edilizia o dalla stessa presupposto;

con motivi aggiunti depositati il 15.4.2016:

12. della concessione edilizia prot. n. 109252/2015, doc. n. 21/2016, prat. ed. 2015-47-1, rilasciata in data 25 gennaio 2016 dal Commissario Straordinario del Comune di Bolzano, dott. M P - concessione edilizia in variante (documento 28);

13. dell’ivi richiamato parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia in data 9 dicembre 2015 (documento 29);

14. di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, collegato e conseguente, nonché in generale di ogni atto o documento richiamato nell’impugnata concessione edilizia o dalla stessa presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e di Unifin Living Spaces S.r.l.;

Viste le memorie difensive e di replica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori M N per i ricorrenti, G A per il Comune di Bolzano e M M per la Unifin Living Spaces S.r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il gravame e i motivi aggiunti di cui in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato la concessione edilizia del 10.11.2015 e la successiva variante del 25.1.2016 con i relativi atti e pareri presupposti, rilasciate dal Comune di Bolzano alla controinteressata per la demolizione, su un compendio immobiliare confinante, di una preesistente sostanza edilizia e la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo di dodici alloggi, composto da cinque piani fuori terra e due piani interrati, da realizzarsi in base all’indice di densità edilizia previsto per la zona residenziale B2 di completamento in cui è iscritto il lotto, con l’incremento volumetrico del 20% consentito dal così detto “bonus cubatura” per casa clima, categoria A Nature.



2. Il ricorso introduttivo si articola sui seguenti motivi d’impugnazione:

motivo di ricorso 1:

violazione e falsa applicazione della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale), ed ivi in particolare degli articoli 35 e 70;

violazione e falsa applicazione del vigente piano urbanistico comunale del Comune di Bolzano;
violazione e falsa applicazione delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale di Bolzano, ed ivi in particolare dell’art. 14;

violazione e falsa applicazione del Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, approvato con legge provinciale del 18 gennaio 1995, n. 3, e successive modifiche;

eccesso di potere per omessa istruttoria e travisamento dei fatti ;”

motivo di ricorso 2:

violazione e falsa applicazione dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale);

violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 delle norme di attuazione al piano urbanistico del Comune di Bolzano;

violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche (procedimento amministrativo);
violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento dei fatti e mancata motivazione;

motivo di ricorso 3:

violazione e falsa applicazione dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale);

violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 e dell’articolo 14 delle norme di attuazione al piano urbanistico del Comune di Bolzano;

eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento;

manifesta contraddittorietà;

motivo di ricorso 4:

violazione e falsa applicazione dell’articolo 70 e dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale), in relazione alla delibera della Giunta provinciale n. 964/2014 (con richiesta di voler disapplicare la delibera della Giunta provinciale n. 964/2014);”

“motivo di ricorso 5:

violazione e falsa applicazione dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, (legge urbanistica provinciale);

violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del regolamento edilizio del Comune di Bolzano ;”

motivo di ricorso 6:

violazione e falsa applicazione dell’articolo 22bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale);

violazione e falsa applicazione del DPP 5 agosto 2008, n. 42, in connessione con il DPP 23 febbraio 1998, n. 5;

violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 delle della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche (procedimento amministrativo);
violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento dei fatti;

motivazione insufficiente/contraddittoria ;”

motivo di ricorso 7:

violazione e falsa applicazione dell’articolo 70 e dell’articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale),

violazione e falsa applicazione della delibera del Consiglio comunale di Bolzano n. 33/21802 del 21 marzo 2006 riguardante l’inserimento nel piano urbanistico comunale del “Piano per la tutela degli insiemi ”;

violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta provinciale n. 3477 del 15.10.2007;

violazione e falsa applicazione dell’articolo 6bis del regolamento edilizio del Comune di Bolzano;

eccesso di potere per omessa istruttoria e motivazione insufficiente;

“motivo di ricorso 8:

violazione e falsa applicazione dell’articolo 70 e dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale);

violazione e falsa applicazione dell’articolo 6bis del regolamento edilizio del Comune di Bolzano;

eccesso di potere per omessa istruttoria e motivazione insufficiente”.

I ricorrenti concludono quindi per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.



3. Con autonoma istanza, depositata il 20.1.2016, i ricorrenti hanno chiesto il rilascio di una misura cautelare monocratica, che è stata concessa con decreto presidenziale n. 14/16 del 20.1.2016, il quale fissava altresì al 26.1.2016 la data dell’udienza camerale.



4. In seguito al ricorso, notificato al Comune di Bolzano e alla controinteressata il 21.12.2015, entrambe le citate parti si sono costituite in giudizio con memorie difensive depositate rispettivamente il 22.1.2016 e il 21.1.2016, concludendo per il rigetto di tutte le domande dei ricorrenti perché infondate.



5. All’udienza in camera di consiglio del 26.1.2016 il Collegio ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris , salvo in relazione alla doglianza inerente all’esclusione dei balconi dal computo delle distanze, ritenendo tuttavia che la prospettata violazione non integrasse alcun pericolo di danno grave e irreparabile per i ricorrenti, atteso che si trattava di elementi costruttivi facilmente removibili, laddove in sede di merito fosse stata accertata la loro illegittimità. Il successivo appello cautelare è stato definito con ordinanza di rigetto del Consiglio di Stato n. 1730/16 del 5.5.2016.

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