TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-07-12, n. 202101706
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 01706/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, proposto da:
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. A R.L, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto D'Addabbo, F F e L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F F in Salerno, corso Garibaldi 103;
contro
A S, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati V C ed E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1)della deliberazione del Direttore Generale della ASL Salerno n. 1047 del 14/11/2017, recante l'annullamento parziale della deliberazione n. 679 del 17/07/2015, nella parte in cui aveva riconosciuto al C.N.S. la revisione prezzi per l'importo di € 4.212.663,69 oltre IVA per il servizio di “sanificazione e sanitizzazione aree basso e medio rischio e aree esterne – Servizi di comunità – Attività logistiche relative alle aree ospedaliere per attività programmate ed urgenti e relativo coordinamento logistico” reso presso i PP.OO. e le strutture territoriali della disciolta ASL Salerno/1 per il periodo Aprile 2006 – Gennaio 2015, riconoscendo dovuta a tale titolo la minor somma di € 1.674.051,40 e disponendo di dar corso alle azioni per il recupero delle somme erroneamente corrisposte;
2) di ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ivi compreso ove occorra il verbale del Collegio Sindacale n. 24 del 22/09/2016;
in subordine, per l’accertamento, previa declaratoria di nullità della rinunzia agli interessi di cui all'atto del C.N.S. prot. 15/BO/165058/P/UDE/LPA del 7.7.2015 e previa declaratoria di nullità dell'art. 11 del CSA, dell'art. 4 del contratto di appalto rep. 5/2005 e del contratto rep. 77/2008, del diritto del C.N.S. a vedersi riconoscere e corrispondere gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento del compenso revisionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A S;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La ASL di Salerno, all’esito di pubblico incanto, con deliberazione n. 112 del 15.02.2005, affidava al Consorzio il servizio di “sanificazione e sanitizzazione aree basso e medio rischio e aree esterne-Servizi di comunità-Attività logistiche relative alle aree ospedaliere per attività programmate ed urgenti e relativo coordinamento logistico”, per il periodo di tre anni e per l’importo annuo di € 3.020.713,70, oltre IVA.
Il 20.04.2005 le parti sottoscrivevano il relativo contratto Rep. n. 05/2005, con allegato CSA, il quale, nell’art. 11, così recitava: “il rinnovo è previsto secondo quanto dettato dall’art. 44 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Il compenso è soggetto a revisione nei termini prescritti dall’art. 44 della legge n. 724/94 predetta. A richiesta dell’Azienda Sanitaria, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare il servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni, fino alla data di espletamento della successiva gara d’appalto”.
Nella fase di esecuzione del contratto, la ASL, a seguito di esigenze sopravvenute, con deliberazioni del Direttore Generale n. 561 del 20/07/2006, n. 705 dell’11/07/2007 e n. 730 del 31/07/2007, ai sensi dell’art. 38 LRC 3/2007, prevedeva plurime estensioni del servizio, con relativo incremento del canone annuo e, con nota prot. n. 9135 del 15/04/2008, comunicava al Consorzio in epigrafe l’intento di voler proseguire con il rapporto contrattuale, agli stessi patti e condizioni, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 11 del capitolato speciale d’appalto ed ai sensi dell’art. 44, comma 2, della L. n. 724/1994.
Con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 515 del 29/05/2008, l’ASL disponeva la proroga dell’affidamento per ulteriori tre anni, al costo totale annuo di € 4.459.248,03 oltre IVA (comprensivo degli incrementi rinvenienti dalle sopravvenute estensioni del servizio), alle medesime condizioni contenute nell’originario Capitolato Speciale d’Appalto.
In data 24/07/2008, era sottoscritto tra le parti il contratto di proroga (Rep. n. 77/08) dell’appalto per un ulteriore triennio, con decorrenza dal 1.05.2008, alle medesime condizioni del precedente contratto Rep. n. 5/2005 e del relativo capitolato speciale d’appalto, per l’importo annuo di € 4.459.248,03 oltre IVA. L’affidamento era poi oggetto di successive ed ulteriori proroghe da parte dell’ASL Salerno, precisamente effettuate con deliberazione n. 432 del 05/05/2011, recante la proroga fino al 31/10/2011;con deliberazione n. 1216 del 02/12/2011, recante la proroga fino al 29/02/2012;con deliberazione n. 573 del 30/07/2012, recante la proroga fino al 31/08/2012;con deliberazione n. 406 del 21/12/2012, recante la proroga fino al 30/06/2013.
Alla suindicata scadenza del 30 giugno 2013, il Consorzio proseguiva nell’espletamento del servizio fino al 05.02.2015. A seguito delle numerose richieste di revisione prezzi, l’ASL Salerno, con nota prot.n. 7728/DG del 03/07/2015, determinava l’importo della revisione prezzi per l’intero periodo Aprile 2006-Gennaio 2015, trasmettendo al C.N.S. il relativo prospetto di calcolo per complessivi € 4.212.663,69. Con nota prot. n. 15/BO/16058/P/UDE/LPA del 07/07/2015, il Consorzio in epigrafe comunicava la rinuncia agli interessi maturati fino al 31/01/2015 sugli importi calcolati a titolo di revisione prezzi, trasmettendo in allegato il prospetto di calcolo elaborato e ricevuto dalla ASL, la quale, con nota prot. n. 157412 del 05/07/2017, a seguito dei rilievi del Collegio Sindacale di cui al verbale n. 24 del 22/09/2016, comunicava l’avvio del procedimento di annullamento parziale, in autotutela, della predetta deliberazione n. 679 del 17/07/2015 per presunta erroneità del precedente calcolo revisionale (€ 4.212.663,69) ed, al contempo, trasmetteva un nuovo prospetto di calcolo che rideterminava il compenso revisionale in complessivi € 1.674.051,40, ritenendo che il contratto Rep. n. 77/2008 dovesse essere inquadrato come rinnovo contrattuale e non come proroga.
Nonostante le osservazioni formulate, con nota/p.e.c. del 04/08/2017, la ASL, con deliberazione del Direttore Generale n. 1047 del 14/11/2017, formalizzava l’annullamento parziale della deliberazione n. 679 del 17/07/2015, nella parte in cui liquidava al Consorzio la revisione prezzi. Avverso la stessa insorge il ricorrente in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso, notificato il 22.08.2018 e depositato il 5.02.2018, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei motivi di gravame e così di seguito sintetizzate:
1)VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE (ART. 44,