TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2022-04-07, n. 202204039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2022-04-07, n. 202204039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204039
Data del deposito : 7 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2022

N. 04039/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02247/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2247 del 2022, proposto da
D A, rappresentata e difesa dagli avvocati M T, R L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del Decreto N. 651/2022 prot. 0019606 del 28/02/2022 adottato dalla Sapienza Università di Roma con cui è stata disposta nei confronti della Prof.ssa D A l'esclusione dalla partecipazione alla “procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e Architettura per il Settore concorsuale 08/B2 – Settore scientifico disciplinare ICAR/08 di cui al bando emanato con D.R. n. 3115/2021 del 24/11/2021” codice concorso 2021POR052;

- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto anche se non conosciuto, ivi compresi tutti i verbali e gli atti della procedura nel frattempo adottati e non conosciuti;

- in via subordinata, della lex specialis, in particolare degli artt. 2 e 3 del bando, nonché del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso Sapienza – Università di Roma, D.R. n. 2576/2017 dell'11.10.2017 e del Regolamento D.R. n. 1820/2019 del 13.06.2019, nella parte in cui non prevedono modalità alternative di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. l'art. 6 comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241, nei casi di irregolarità formali e/o circostanze non imputabili ai concorrenti;

degli atti e provvedimenti presupposti e connessi, ivi compresi gli atti di autorizzazione della procedura.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2022 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso all'esame del Collegio la ricorrente ha impugnato il decreto n. 651 del 28 febbraio 2022 dell'Università di Roma La Sapienza, con cui è stata disposta la sua esclusione dalla partecipazione a una procedura valutativa per un posto di professore di ruolo di prima fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica della Facoltà di Ingegneria civile industriale e Architettura.

Il bando, che era stato emanato con decreto n. 3115 del 24 novembre 2021, all'art. 3 prevedeva che la presentazione della domanda di partecipazione dovesse essere inviata esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale di ciascun candidato, entro il termine perentorio delle 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, dunque entro le 24 del 10 dicembre 2021.

La ricorrente allega che a seguito del maltempo, il collegamento alla rete dalla stessa fruito mediante il proprio internet provider, non aveva funzionato tra il pomeriggio del 10 e quello dell’11 dicembre 2021. Cosicché non le era stato possibile rispettare il termine perentoriamente previsto dal bando per la presentazione della domanda. Quest’ultima, dunque, perveniva all'indirizzo dell'Ateneo solo l’11 dicembre 2021, mediante mail nella quale la stessa ricorrente comunicava, tra le altre cose, il disservizio in cui era incorsa.

La ricorrente, con successiva comunicazione del 29 dicembre 2021, partecipava nuovamente l'ufficio concorsi dell'Ateneo dell’impedimento in cui era incorsa, allegando al contempo un SMS ricevuto dal proprio provider, asseritamente attestante l’intervenuto problema tecnico.

La ricorrente riferisce nel proprio ricorso che era stata, quindi, ammessa con riserva alla procedura, ma il 21 febbraio 2022 la stessa riceveva dall'Ateneo una richiesta di ulteriore documentazione a comprova della impossibilità di presentare la domanda di partecipazione entro il termine di scadenza indicato nel bando.

Riferisce, altresì, che il 25 febbraio 2022, quale ulteriore documentazione dimostrativa del disservizio in cui era incorsa, inviava all'ufficio concorsi copia della pec spedita dal proprio legale al provider, con cui si chiedeva formale attestazione del guasto tecnico che aveva asseritamente causato il ritardo nell'invio della domanda. Oltre a tale pec la ricorrente trasmetteva anche una propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di essere a conoscenza del fatto che a partire dal pomeriggio del giorno 10 dicembre 2021 e fino al pomeriggio del giorno 11 dicembre 2021 il proprio provider, a causa di un guasto, aveva interrotto senza preavviso la linea telefonica e la rete dati nell'area in cui risiedeva.

Il 28 febbraio 2022 l'Ateneo con il succitato decreto n. 651 disponeva l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale.

Oltre ad impugnare quest’ultimo provvedimento, con frasi di rito e senza motivi specifici, parte ricorrente, censurava ogni altro atto connesso conseguente e presupposto, anche se non conosciuto, compresi i verbali e gli atti della procedura nel frattempo adottati e non conosciuti.

Con specifiche doglianze veniva invece impugnato, in via subordinata, anche il bando di concorso.

La ricorrente invocava, reiteratamente, anche misure cautelari monocratiche, respinte con Decreti del 4 e del 25 marzo 2022.

L’Università La Sapienza e il Ministero dell’Università e della Ricerca si sono costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato.

Alla camera di consiglio del 30 marzo 2022 chiamato per la trattazione dell'istanza cautelare, verificata l'integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, il ricorso è stato trattenuto per la decisione dando formale avviso della possibile adozione di sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 c.p.a. come da verbale

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo si lamenta la violazione di varie disposizioni inerenti alla legge n. 241 del 1990, nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 della legge n. 240 del 2010, dei regolamenti per la chiamata dei professori ordinari, oltre alla violazione della legge speciale di concorso. Nel particolare, si denuncia eccesso di potere e l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, perché l’SMS del provider, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione universitaria, attesterebbe inequivocabilmente che il disservizio c’era stato a partire dal 10.12.2021. Oggetto di critica della ricorrente è, altresì, la mancata attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) Legge 241/990, nella misura in cui l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione l’ulteriore documentazione fornita a riprova dell’impossibilità a rispettare il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Con il secondo motivo la ricorrente censura il bando di concorso, laddove prevede quale unica modalità di presentazione della domanda l’utilizzo della posta elettronica. Critica, inoltre, la mancata attivazione del soccorso istruttorio, che nella specie avrebbe dovuto consentire la presentazione della domanda anche con altre modalità, ulteriori rispetto a quella telematica.

Il ricorso ed i motivi su cui si basa sono infondati e vanno quindi rigettati.

Infatti, quanto al primo motivo, va evidenziato che non è stato dimostrato con la documentazione versata in atti che l'SMS dell'internet provider sia stato inviato il 10 dicembre del 2021. Non è stato parimenti dimostrato che l'arco temporale di riferimento dell'asserito guasto andasse dal pomeriggio del 10 dicembre al pomeriggio dell'11 dicembre 2021.

Per quanto riguarda, invece, il mancato espresso riferimento nell’atto di esclusione all'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente, va rilevato che, da un lato tale documentazione non prova nulla, perché si riduce a dichiarazioni riconducibili alla parte e dall'altro, che a tutto voler concedere, può in questo caso trovare applicazione l'art. 21 octies comma 2 L. 241/1990. Infatti, poiché il termine di presentazione della domanda era un termine perentorio, il provvedimento di esclusione aveva natura vincolata e il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Riducendosi la mancata notazione del sub procedimento inerente la richiesta di ulteriore documentazione, a comprova dell'impossibilità di presentazione della domanda, a mera violazione formale, che non incide sulle conclusioni dispositive a cui l'amministrazione è addivenuta. Peraltro, anche in fase di giudizio, non è stata comunque presentata documentazione dirimente dal punto di vista probatorio della dedotta assoluta impossibilità alla presentazione dell’istanza.

Quanto al secondo motivo di ricorso va rilevato che la presentazione della domanda per via telematica è perfettamente coerente con le disposizioni di legge pertinenti al caso concreto (codice dell'amministrazione digitale, art. 47 c. 3;
trattandosi, nella specie, di concorso riservato a personale già dipendente dell’amministrazione procedente, questa è tenuta ex lege ad interloquire con il proprio personale mediante la posta elettronica).

Inoltre, parte ricorrente non avendo fatto ricorso a modalità alternative di invio, avendo, viceversa, inviato la domanda mediante posta elettronica, non ha interesse al motivo di ricorso basato sulla mancata previsione della lex specialis circa l’utilizzo di un mezzo che non ha usato. Non essendo stato, poi, dimostrato che l’esclusione di altri mezzi di trasmissione della domanda abbia ridotto, rispetto a quanto accaduto ad altri candidati, le chance di partecipazione alla selezione.

Inconferente e poi il riferimento al soccorso istruttorio laddove quest'ultimo è finalizzato esclusivamente ad integrare o rettificare dichiarazioni incomplete o errate ma non certo a sanare il mancato rispetto del termine di presentazione delle istanze perentoriamente previsto dalla lex specialis , ciò che violerebbe altresì la par condicio con altri candidati.

La giurisprudenza, in tema di selezioni pubbliche, afferma, infatti, in modo costante che “Si deve in proposito affermare che il potere di invitare i privati a regolarizzare la documentazione prodotta è espressione di una valutazione di lata discrezionalità, insindacabile se non nelle ipotesi di manifesta abnormità. Non è così laddove si risolva in una violazione della par condicio degli altri partecipanti (Cons. Stato, IV, 9 dicembre 2002, n. 6684)” (Cons. Stato, VI, 2 marzo 2011, n. 1296).

Inoltre, va considerato che non sono stati né evocati, né dimostrati nel processo una impossibilità assoluta, una causa di forza maggiore o un caso fortuito tali da impedire in radice l'invio della domanda per posta elettronica nel termine prefissato. Non è dato sapere infatti se la rete Internet era venuta a mancare in toto, se la ricorrente disponesse o meno di traffico dati su dispositivo mobile, comunque funzionante, se è vero, come asserito dalla stessa, che nel pomeriggio del 10.12.2021 venivano regolarmente recapitati SMS. Non è dato sapere se vi fosse impossibilità assoluta di accesso ad altre postazioni di posta elettronica quali, ad esempio, internet point o simili. Né le condizioni metereologiche allegate (un mero allerta giallo), stando alla stessa documentazione presentata da parte ricorrente, possono ritenersi tali da aver impedito qualsiasi movimento o qualsiasi strada alternativa per l'invio della domanda stessa, che non si basasse sulla connessione internet da rete fissa dell’abitazione della ricorrente.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso deve essere rigettato stante l’infondatezza delle censure con lo stesso proposte.

Le spese possono essere compensate, in ragione della particolarità della vicenda e della ridotta attività difensiva di parte resistente.

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