TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2012-02-15, n. 201201535

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2012-02-15, n. 201201535
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201201535
Data del deposito : 15 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07320/2011 REG.RIC.

N. 01535/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07320/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7320 del 2011, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avv. P Q, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituitosi;

per l'annullamento

del giudizio di inidoneità al concorso per il reclutamento di n. 1548 carabinieri effettivi riservato ai VFP delle forze armate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento adottato in data 14 luglio 2011, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e reclutamento – Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, ha giudicato il ricorrente non idoneo e pertanto lo ha escluso dalla partecipazione al concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi, in quanto ha riportato il coefficiente 3 per l’apparato LI, per “ricostruzione LCA destro e meniscectomia mediale destra”;

Considerato che il ricorrente contesta tale accertamento deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 7311/2011, disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione composta così come indicato nella suddetta ordinanza;

Considerato che con nota del 28 ottobre 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione da cui si rileva che, tenuto conto della documentazione raccolta e delle visite specialistiche la Commissione medica ha espresso un giudizio di non compatibilità con l’idoneità nei confronti del ricorrente per attribuzione di coefficiente LI-3;

Considerato, pertanto, che le risultanze della visita medica di verificazione sono negative per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità, non si appalesano fondate con la conseguenza che il ricorso va respinto, atteso che la causa appare del tutto matura per essere decisa con sentenza in forma semplificata.

Le spese di lite così come quelle relative al compenso spettante al soggetto verificatore vanno poste a carico della parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

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