TAR Napoli, sez. III, sentenza 2012-09-21, n. 201203920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2012-09-21, n. 201203920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201203920
Data del deposito : 21 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00430/2007 REG.RIC.

N. 03920/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00430/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2007, proposto da:
F A e B R, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con i quali elettivamente domicilia in Somma Vesuviana al Corso Italia n.3, Parco Rosmary, e perciò domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

contro

Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. O A, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n.144 del 07.11.2006, notificata in data 08.11.2006, recante l’ordine di demolizione di opere edilizie (consistenti in un piano mansarda, due balconi in cemento armato al secondo piano, completamento della tompagnatura con la messa in opera degli infissi esterni, una tettoia) realizzate in assenza di titolo edilizio in Somma Vesuviana alla via Nuova Casaraia V Trav. n.1.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2012 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 4 gennaio 2007 e depositato in data 24 gennaio 2007, parte ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

Travisamento sostanziale dei presupposti, violazione e falsa applicazione della Legge (T.U. Edilizia n.380/2001 e, in particolare, gli artt.27 e 31), del PRG vigente, del D.Lgs. n.41/2004, della L.R. n.21/03, della Costituzione italiana e delle norme e principi generali in materia – Per carenza, erroneità ed illegittimità dei presupposti – Per eccesso e sviamento di potere – Per ingiustizia ed illogicità manifesta – Per falso scopo e falsa causa – Per contraddittorietà – Per errore in fatto ed in diritto – Per illegittimità derivata – Per perplessità – Per incompetenza – Per illogicità ed errore nella scelta della sanzione comminata.

Il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione e non conterrebbe alcun riferimento alla normativa violata.

Nessuna delle opere sanzionate (realizzazione di un sottotetto, di una tettoia, di un parapetto sul solaio di copertura, di due balconi), è computabile come volume aggiuntivo alla costruzione preesistente, ma esclusivamente come volume tecnico e per esse è stata presentata istanza di accertamento in conformità.

Si costituiva il Comune di Somma Vesuviana, che resisteva al ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

Con ordinanza n.1266 del 26.04.2007 l’istanza cautelare di sospensiva veniva respinta.

All’udienza pubblica del 19 luglio 2012 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Parte istante impugna, articolando plurime censure di legittimità meglio riportate in epigrafe, il provvedimento con il quale il Comune di Somma Vesuviana ha ingiunto la demolizione di diverse opere edilizie (un piano sottotetto, una tettoia, un parapetto sul solaio di copertura, due balconi) realizzate in assenza di titolo abilitativo.

Il Tribunale osserva che, contrariamente a quanto opinato dalla difesa attorea, le opere in contestazione hanno comportato incrementi sia di superficie che di volume, oltre che modifiche della sagoma e dell’aspetto esteriore dell’immobile, situazioni che richiedono, tutte, il rilascio di un permesso di costruire e non già di titoli edilizi minori, non potendosi ricondurre alla nozione di volume tecnico secondo il costante insegnamento giurisprudenziale: « per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore in materia tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione;
il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa;
pertanto, al di fuori di tale ambito, il concetto non può essere utilizzato né dall'amministrazione né dal privato al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi, comunque, esistenti nella realtà fisica» (cfr., ex multis,

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