TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202300747

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202300747
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300747
Data del deposito : 26 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2023

N. 00747/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00282/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M in Latina, via Farini, 4;

contro

Comune di Sora, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- delle deliberazioni del Comune di Sora n. -OMISSIS- recanti approvazione della rimodulazione dei lotti 1 e 2 del progetto di recupero urbanistico ed edilizio della Piazza -OMISSIS- e delle aree limitrofe;

- della deliberazione n. -OMISSIS-recante la presa d’atto della conformità urbanistica della rimodulazione del progetto;

- della nota del Sindaco di Sora del-OMISSIS-prot. n-OMISSIS-;

- della deliberazione n. -OMISSIS- recante la nomina dell’Ing. -OMISSIS- quale consulente del gruppo di progettazione interna;

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- recante approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con l’Ing. -OMISSIS-;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sora;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 14 aprile 2016 e depositato il 20 aprile successivo l’Arch. -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti, dettagliatamente descritti in epigrafe, con i quali il Comune di Sora ha approvato il progetto di riqualificazione urbana parimenti ivi descritto, nonché gli atti allo stesso presupposti, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e seguenti del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, degli artt. 12 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633, nonché dei principi generali vigenti in tema di affidamento degli incarichi di progettazione, tutela del diritto d’autore sotto il profilo economico e morale, autolimite al rispetto degli esiti delle procedure concorsuali indette ed espletate, imparzialità e logicità, violazione della lex specialis di cui al concorso di idee bandito per il « recupero urbanistico ed edilizio della -OMISSIS- e delle aree limitrofe », nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere.

2. A sostegno del gravame espone:

- di aver partecipato nel -OMISSIS-, unitamente ad altri professionisti, ad un Concorso di idee indetto dal Comune di Sora per il più volte citato recupero urbanistico ed edilizio della Piazza -OMISSIS- e delle aree limitrofe, presentando il progetto denominato « -OMISSIS- »;

- nel bando era previsto che, all’esito delle operazioni valutative, la Commissione avrebbe potuto nominare un vincitore, al quale, oltre ad un premio di Lire-OMISSIS-, avrebbe potuto essere conferito entro un anno l’incarico della elaborazione del progetto e delle opere, precisando che solo in tale eventualità l’Amministrazione ne avrebbe acquisito la proprietà;

- all’esito dei lavori, la Commissione aveva comunicato di non aver individuato un primo premio ma di aver proceduto ad assegnare un secondo e terzo premio;
al progetto (“-OMISSIS-”) presentato dal gruppo di professionisti (tra i quali il ricorrente) veniva assegnato il terzo premio ex equo insieme ad altro studio;

- svariati anni dopo, apprendeva dalla stampa che il Comune di Sora aveva proceduto a realizzare un intervento di riqualificazione nelle aree oggetto del Concorso di idee e che il progetto era stato realizzato dallo Studio dell’odierno controinteressato, Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale era stato componente della commissione giudicatrice del precedente concorso di idee nonché -OMISSIS-(all’epoca del concorso);
il progetto eseguito costituirebbe « mera attuazione di quanto presentato in sede concorsuale dall’odierno ricorrente senza alcun ulteriore contributo originale »;

- a seguito dell’espletamento dell’accesso alla documentazione progettuale traeva la conferma dell’indebito impiego del progetto presentato in occasione della partecipazione al concorso di idee.

3. Ha, pertanto, chiesto l’annullamento degli atti sopra indicati, formulando altresì istanza di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della privazione della paternità progettuale dell’intervento e del mancato utile sul compenso previsto per tale attività di redazione, oltre che sul primo premio non assegnatogli, nonché per la violazione del diritto d’autore.

4. Nel giudizio così introdotto si è costituito in resistenza il Comune di Sora, depositando documentazione e memoria difensiva nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili, tra cui in primo luogo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché la relativa infondatezza.

5. Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

6.1. Come condivisibilmente eccepito dalla difesa del Comune di Sora, indipendentemente dal petitum formale (consistente nella richiesta di annullamento degli atti e provvedimenti impugnati), ciò che rileva ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione è il petitum sostanziale, cioè la pretesa che in concreto viene azionata in giudizio, e la relativa consistenza (diritto soggettivo o interesse legittimo).

6.2. Nel caso di specie il ricorrente – sebbene domandi formalmente l’annullamento dei provvedimenti con i quali è stato approvato il progetto che afferma essere stato mutuato da quello elaborato dal gruppo di professionisti di cui faceva parte in occasione del concorso di idee del -OMISSIS- - lamenta sostanzialmente la lesione, da parte del Comune di Sora, dell’esclusiva da egli vantata in merito alla utilizzazione del progetto presentato in occasione del concorso, nonché la tutela del proprio diritto allo sfruttamento dell’opera di ingegno, la quale sarebbe stata abusivamente impiegata a propria insaputa.

6.2.1. La domanda proposta è, più precisamente, fondata sull’affermato indebito utilizzo, da parte del Comune convenuto, del progetto del quale afferma la paternità, peraltro in violazione del bando della procedura concorsuale, circostanza che emergerebbe da una consulenza tecnica di parte redatta nel proprio interesse e depositata in atti, dalla quale risulterebbe la compatibilità del progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale con lo sviluppo del progetto depositato nell’ambito della procedura concorsuale (peraltro più volte modificato e rimodulato).

6.2.2. Si duole dunque, in sostanza, della violazione, da parte del Comune convenuto, del proprio diritto soggettivo di sfruttare l’opera dell’ingegno elaborata e chiede, oltre all’annullamento dei provvedimenti attraverso i quali la lamentata lesione sarebbe stata perpetrata, il risarcimento del danno alla stessa conseguente.

6.2.3. Le domande così proposte dal ricorrente devono ritenersi estranee alla giurisdizione amministrativa – non rientrando peraltro in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva normativamente previste – ed attribuite, invece, alla cognizione del Tribunale Ordinario;
come correttamente rilevato dalla difesa dell’amministrazione le controversie in materia di diritto d’autore e diritti allo stesso connessi sono, infatti, attribuite alle competenti sezioni specializzate dello stesso dall’art. 3 comma 1 del d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168, norma che – nel ripartire la competenza – sebbene non fondi la giurisdizione ordinaria (come eccepito da parte ricorrente nelle proprie difese), comunque la presuppone.

6.2.4. È stato peraltro, in proposito, affermato dalla giurisprudenza, e deve essere in questa sede confermato, che qualora « parte ricorrente si dolga, in concreto, della violazione di un diritto soggettivo quale il diritto di esclusiva circa l'utilizzazione delle opere dell'ingegno, coperte dalle norme sul diritto d'autore, tale controversia non può rientrare nella giurisdizione del g.a., nemmeno quella esclusiva ex artt. 244-246, d.lgs. n. 163 del 2006, ma appartiene al giudice ordinario, e precisamente alle sezioni specializzate presso Tribunale e Corte di appello, in forza degli artt. 2 e 3, d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168 » (TAR Veneto, sez. I, 12 maggio 2008, n. 1333).

7. Deve pertanto, ed in conclusione, essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

8. Tale rilievo impedisce, inoltre e per altro verso, al Collegio di procedere all’esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa dell’amministrazione resistente.

9. La natura della decisione, esclusivamente in rito, costituisce, infine, giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

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