TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-11-14, n. 202317033
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Pubblicato il 14/11/2023
N. 17033/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15770/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15770 del 2014, proposto da RCG Service s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato L L, con domicilio eletto presso lo studio Studio Belaw Lazzaro Luigia in Roma, via di Villa Albani, 8;
contro
Comune di Ariccia, in persona del sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione n. 24235/2014 con cui si determina la sanzione a titolo di oblazione dovuta per l’accertamento di conformità relativo all’immobile sito in Ariccia, via Variante di Cancelliera snc, per le opere di completamento di un edificio asservito a capannone industriale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 35, co. 1 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto dagli atti risulta avviato per la notifica a mezzo ufficiale e del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., con presenza agli atti del giudizio della sola distinta di spedizione ma non dell’avviso di ricevimento da parte del Comune di Ariccia, atto a provare l’esistenza e la validità della notifica, riguardante un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi dell’art. 1 della l. n. 890/1982 e munito di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. (cfr. C.G.A.R.S., 1046 del 16 novembre 2020);
Rilevato che il Tribunale ha dato specifico avviso di cancelleria alla parte ricorrente costituita in giudizio, in data 26 ottobre 2023, con richiesta di produzione in giudizio della prova della ricezione della notifica, senza che successivamente risulti depositato in giudizio alcun atto o documento;
Ritenuto che il Comune intimato non si è costituito in giudizio, per cui la mancanza di prova della notifica del ricorso non è sanata;
Ritenuto che il deposito di una mera comunicazione in giudizio, in data 24 giugno 2015, da parte del Comune a firma del suo segretario generale, volta a chiedere in via meramente amministrativa il rigetto del ricorso, in cui afferma l’intervenuta notifica del ricorso, non vale a provare la notifica, che strettamente dipende dall’art. 149, co. 3, c.p.c., secondo cui “ La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto ”, momento che può essere provato sotto il profilo documentale solo dall’avviso di ricevimento, come da giurisprudenza sopra richiamata;
Ritenuto, quindi, che sia incontroversa la mancanza agli atti di prova documentale della notifica e che il ricorso vada dichiarato inammissibile, ostando al suo esame l’espressa disposizione dell’art. 45, comma 3, c.p.a. (cfr. TAR Lazio, Seconda stralcio, 14916 del 9 ottobre 2023 e giurisprudenza anche del Consiglio di Stato ivi richiamata, secondo cui “ La mancanza del deposito degli avvisi di ricevimento al più tardi entro il passaggio in decisione, unitamente alla mancata costituzione in giudizio dei soggetti intimati, implica infatti la mancanza di prova della costituzione del rapporto processuale, di cui il giudice deve accertare d’ufficio l’integrità, in ossequio al principio di ordine pubblico processuale indisponibile dalla parte privata ”);
Ritenuto che non vi sia luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato;