TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-05-20, n. 201500226
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Testo completo
N. 00226/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2014, proposto da:
F V e L R E, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. S P, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R., in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 7;
contro
Banca Medio Credito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., non costituita;
Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv.to D I e E M, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 1;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento, prot. n. 582 del 2.04.2014, emesso da Banca Medio Credito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. di annullamento del provvedimento del 19.03.2009 di concessione ai ricorrenti di contributo per l'acquisto di una casa di abitazione;
- di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. I coniugi F V e L R E impugnano l’atto in epigrafe indicato, con il quale la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., mandataria della Regione Friuli Venezia Giulia per gli adempimenti tecnico-amministrativi inerenti l’agevolazione de qua, ha annullato il proprio precedente atto di concessione di contributo per l’acquisto di casa di abitazione ai sensi dell’articolo 5 L.R. F.V.G. n. 6/2003.
1.2. L’atto di autotutela si fonda sul successivo accertamento, a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, della non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli odierni ricorrenti ai fini della determinazione del proprio ISE, il quale, una volta ricalcolato, risultava superiore al limite previsto dalla precitata legge regionale per accedere al beneficio in questione. Più precisamente, risulta incontestato che gli interessati non hanno dichiarato il diritto di usufrutto medio tempore alienato al figlio.
2. Ne scaturiva un procedimento penale a carico dei dichiaranti per il reato di cui agli articoli