TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2014-06-27, n. 201400326
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N. 00326/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00931/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2014, proposto dalla ditta individuale Wine Groupage Tuscany di Ferretti Mario, rappresentata e difesa dall’avv. M U, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via San Gallo 54;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Arezzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distr.le dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento, pervenuto senza protocollo, del 28 marzo 2014, notificato all’odierno ricorrente in pari data a mezzo P.E.C., con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Arezzo ha revocato la licenza prot. n. 2009°648 del 2 aprile 2009, e suo successivo aggiornamento prot n. 2011°11670 del giorno 8 luglio 2011, per l’esercizio del deposito fiscale commerciale di vino tranquillo, vino spumante, birra, bevande spiritose e prodotti intermedi, sito in Torrita di Siena, come in comparsa, identificato con codice accisa n. IT00SIA00039P;
- di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, anche infraprocedimentale, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Arezzo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che le puntuali e documentate controdeduzioni formulate dall’Agenzia delle Dogane appaiono sufficienti per contrastare efficacemente le censure proposte dalla parte ricorrente, che in realtà si limita ad opporre mere supposizioni (non supportate da un principio di prova) alle risultanze degli accertamenti svolti dall’Amministrazione;