TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-19, n. 201400352
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N. 00352/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2012, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Belsanti, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Questura di Ancona, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del decreto del 20/12/2011, notificato in data 9/6/2012, con il quale il Questore di Ancona revocava il permesso rilasciato il 12/3/2010 con scadenza il 6/4/2012 relativo procedura di emersione ai sensi dell'art. 1 ter L.102/2009 "considerato che è in corso il procedimento penale n. 1650/11 RGNR a carico del richiedente in favore dello straniero Sig. Madihi Abdelhak nato il 09/04/1960, per il reato di cui all'art.1 ter n. 15 del D.L. 78/2009 in relazione all'art.483 c.p.(falsa attestazione e contraffazione nella domanda di emersione del lavoro irregolare)".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. Tommaso Capitanio e udito per l’amministrazione l’avv. dello Stato Andrea Honorati;
Considerato che:
- il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno rilasciatogli a seguito della conclusione favorevole del procedimento di “emersione” ex art. 1- ter L. n. 102/2009, impugna l’atto di revoca del suddetto titolo, adottato dal Questore di Ancona sul presupposto che a carico del datore di lavoro che aveva presentato la domanda di sanatoria era in corso procedimento penale per i reati di cui al combinato disposto fra l’art. 483 c.p. e l’art. 1- ter , n. 15;
- con ordinanza n. 11/2013 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, fissando per il 6 marzo 2014 l’udienza di trattazione del merito;
- il ricorso va accolto, in quanto la semplice pendenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro che ha presentato la domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 1- ter L. n. 102/2009 non è motivo sufficiente ai fini della revoca del permesso di soggiorno rilasciato a seguito della favorevole conclusione del procedimento di “emersione”;
- in effetti, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare in numerose decisioni pronunciate su vicende analoghe (vedasi, per tutte, la sentenza n. 374/2013), fino alla conclusione del procedimento penale apertosi a seguito di denuncia all’A.G. per il reato di cui agli artt.