TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-10-18, n. 202213305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-10-18, n. 202213305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213305
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2022

N. 13305/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03107/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3107 del 2016, proposto da A P, rappresentata e difesa dall’avvocato E D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito, 10;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M L D R, M G M, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del PDC del Ministero della Giustizia, D.A.P., Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni in data 28.12.15 con cui alla dott.ssa M L D R, direttore dell’Ufficio Contenzioso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) è stata conferita anche la reggenza dell’Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali del D.A.P., nonché di tutti gli atti allo stesso presupposti, connessi e comunque conseguenti, non conosciuti;

dell’ordine di servizio n. 188/2015, conosciuto in data 17.12.2015, con cui il Direttore generale del Personale e della Formazione del D.A.P. ha attribuito al dott. M G M l’incarico di reggente dell’Ufficio della formazione, nonché di tutti gli atti allo stesso presupposti, connessi e comunque conseguenti, non conosciuti;

nonché per il riconoscimento del diritto della dott.ssa A P ad essere valutata per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ufficio Studi o altro Ufficio del D.A.P.;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di tutti i danni morali derivanti alla ricorrente dai provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia (D.A.P.);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 settembre 2022 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia in data 13 febbraio 2016, la sig.ra A P, dirigente penitenziario presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento dei provvedimenti, meglio in epigrafe riportati, di attribuzione di incarichi superiori a magistrati e ad altri dirigenti penitenziari, lamentando il comportamento illegittimo dell’Amministrazione che le avrebbe sempre negato l’attribuzione di un incarico formale idoneo alle sue funzioni.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione di legge: errata e falsa applicazione della legge n. 154/2005, del d.lgs. n. 63/2006, del d.m. 27.9.2007 e degli artt. 18 del d.lgs. n. 300/1999 e 19 del d.lgs. n. 165/2001 , atteso che l’attribuzione degli incarichi in questione a magistrati ordinari sarebbe in contrasto con la specifica disciplina del d.lgs. n. 63/2006, che riserva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria il conferimento degli incarichi di direttore di ufficio, così come individuati dal d.m. 27.09.2007.

II . Eccesso di potere per motivazione erronea ed insufficiente, erronea valutazione dei presupposti di fatto, nonché violazione di legge per errata applicazione degli artt. 1, 2 e 5, comma 3, del d.m. 27.09.2007 e degli artt. 3 e 7 della Costituzione, contrarietà ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e disparità di trattamento , atteso che l’incarico provvisorio di reggente dell’U.D.C. Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali, conferito alla dott.ssa M L D R con P.C.D. del 28.12.2018, avrebbe dovuto essere attribuito all’odierna ricorrente, avente maggiore anzianità in servizio e specifica competenza in tutti i settori di cui si occupa l’ufficio: internazionale, normativa, studio e ricerca.

III. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sotto il profilo della motivazione insufficiente, della carenza dei presupposti di fatto e di diritto e della carenza di istruttoria, nonché violazione dell’art. 97 della Costituzione , non risultando esplicitato in base a quale istruttoria e criterio di valutazione o comparazione, la dott.ssa De Rosa sia stata ritenuta l’unica in possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico provvisorio di reggente dell’UDC Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali.

IV. Quanto all’ordine di servizio n. 188/2015 del Direttore generale dell’Ufficio del personale e della formazione del D.A.P. relativo al dott. Maffei, violazione, errata e falsa applicazione del d.lgs. n. 63/2006, del d.m. 27.09.2007 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento , atteso che l’incarico conferito con detto provvedimento non è stato proceduto da alcun avviso ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 63/2006 per acquisire la disponibilità di altri dirigenti interessati, tra cui quelli già assegnati al D.A.P..

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell’infondatezza delle censure di parte ricorrente.

All’udienza di smaltimento del giorno 23 settembre 2022, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Quanto all’asserita illegittimità dell’attribuzione del posto di reggente dell’Ufficio Studi e Rapporti Internazionali ad un magistrato (dott.ssa M L D R), osserva invero il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non si rinviene alcuna disposizione normativa che vieti l’attribuzione degli incarichi in argomento anche a magistrati.

Dispone infatti l’art. 18 del d.lgs. n. 300/99 che: “Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari gli avvocati dello Stato, gli avvocati;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all’amministrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Agli uffici dirigenziali generali istituiti all’interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma I”
.

Di pari tenore è l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, il quale, al comma 6, prevede specificatamente che gli incarichi di livello dirigenziale non generale possano essere conferiti anche a magistrati.

Da ultimo, ed in coerenza alle disposizioni sopra riportate, l’art. 5 del d.m. 27 settembre 2007, nel prevedere che la direzione degli uffici del Contenzioso, Studi e ricerche e Ufficio III - Alta sicurezza è affidata a dirigenti in possesso di adeguata attitudine professionale, chiarisce nell’allegata tabella “B” che non possono essere preposti all’incarico di Direttore con incarico superiore i dirigenti di polizia penitenziaria né i dirigenti di area 1 ma i dirigenti penitenziari, con ciò prescrivendo il divieto con riferimento ai dirigenti di polizia penitenziaria ed i dirigenti di area 1 ma non anche per i magistrati risultando tale eventualità in contrasto con la norma di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 300/99.

Nel prendere atto della peculiare natura del Ministero della Giustizia, la normativa vigente consente quindi al magistrato, quale specifica ed elevata professionalità dell’intera Amministrazione della giustizia, di essere utilizzato anche nelle posizioni di dirigente generale;
e da questo punto di vista, il percorso formativo e professionale dell’odierna ricorrente, seppur di significativo rilievo, non può di certo compararsi a quello del magistrato in questione, che al momento della nomina a reggente dell’Ufficio Studi e Rapporti Internazionali, era in corso di esame per la sesta e penultima valutazione di professionalità.

Quanto all’incarico di reggenza dell’Ufficio di formazione conferito al dirigente penitenziario dott. Maffei, occorre rilevare che nel caso di specie il provvedimento era necessitato al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e rispetto al quale l’organo competente ad adottarlo (il direttore generale del e personale e della formazione) non disponeva di idonei strumenti alternativi e funzionali, attesa la riorganizzazione in atto.

Giova inoltre osservare che la scelta dei soggetti nominati direttori provvisori prescinde da ogni valutazione comparativa e da adempimenti di carattere procedimentale, in quanto effettuata sulla base di apprezzamenti di natura fiduciaria e di consonanza rispetto all’indirizzo del direttore generale.

Del resto l’istituto della reggenza è contrassegnato dai caratteri della precarietà ed eccezionalità che si verificano in caso di temporanea vacanza nella titolarità di un organo e risponde pertanto all’ineliminabile esigenza di assicurare la continuità dell’azione dei pubblici poteri, mediante appunto l’utilizzo occasionale e limitato di un dirigente ordinariamente adibito a funzioni diverse.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

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