TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-03-31, n. 202102162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-03-31, n. 202102162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102162
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2021

N. 02162/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04288/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4288 del 2020, proposto da
Giuseppa M P, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

Comune di Pompei, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Aniello D M, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 16;

per l'annullamento

1. del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale del 16/10/2020, di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali del Comune di Pompei, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente i voti di preferenza effettivamente conseguiti e non nomina la ricorrente quale Consigliere Comunale eletto del Comune di Pompei;

2. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 20 e 21/09/2020, delle decisioni nonché delle operazioni ed attività compiute nelle Sezioni elettorali, dei relativi verbali sezionali ivi compreso il verbale della Sezione n. 21, nella parte in cui non sono attribuiti alla ricorrente i voti di preferenza effettivamente conseguiti

3. Di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/ consequenziale comunque lesivo della posizione della ricorrente e conseguentemente

per la correzione

del risultato elettorale, con i provvedimenti conseguenti, ivi compreso, la proclamazione della ricorrente a Consigliere Comunale, e comunque per ogni altra conseguente statuizione di Legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Aniello D M e del Comune di Pompei;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. 137/2020, come modificato dal d.l. 183/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone in punto di fatto la ricorrente di essersi presentata quale candidata al Consiglio comunale nella lista n. 6 – UNITI PER POMPEI - collegata al candidato alla carica Sindaco dott. C L S, il quale veniva eletto sindaco.

La ricorrente, invece, si vedeva attribuiti complessivi voti n. 251, che non le consentivano di essere nominata consigliere comunale, classificandosi al secondo posto dopo il sig. D M A, il quale otteneva n. 252 voti. Pertanto il seggio a consigliere comunale per la lista n. 6 (unico seggio conseguito dalla lista) era attribuito al sig. D M.

Rileva tuttavia la ricorrente che dal verbale della Sezione n. 21, pag. 58, risultavano a lei assegnati n. 7 voti, laddove, nella medesima Sezione, la ricorrente aveva invece riportato n. 17 voti di preferenza, come risultante dalle tabelle di scrutinio della medesima sezione. Con la conseguenza che, nel caso di corretto conteggio dei voti conseguiti in tale Sezione, la ricorrente avrebbe conseguito un totale di 261 preferenze (anziché 251) e sarebbe risultata eletta.

Deduce quindi vari motivi di impugnazione.

Si sono costituiti sia il Comune, che il Ministero dell’intero e il controinteressato.

Quest’ultimo ha depositato una memoria chiedendo che l’acquisizione delle tabelle di scrutinio venisse necessariamente accompagnata da quella delle schede elettorali al fine di un ricomputo del voto nella Sezione 21.

Anche il Comune ha depositato una memoria corredata da documenti, mentre la ricorrente ha depositato una memoria di replica.

In particolare, la ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione del Comune perché il conferimento dell’incarico riguarda un procedimento in appello. Ha eccepito inoltre la tardività della memoria del Comune, in quanto il ricorso è stato notificato al Comune in data 2/11/2020, laddove la costituzione in giudizio dell’Amministrazione è avvenuta in data 13/1/2021, ossia ben oltre il citato termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso di cui al comma 5 dell’art. 130 c.p.a..

All’udienza del 2 febbraio 2021, il Collegio ha disposto, con ordinanza n. 720/2021 una verificazione.

In data 10 febbraio 2021, la Prefettura di Napoli ha depositato una nota in adempimento della ordinanza istruttoria, dando atto della circostanza che nelle tabelle di scrutinio della Sezione 21 venivano riportati 17 voti di preferenza a favore della ricorrente.

La ricorrente ha quindi chiesto accogliersi il ricorso, con condanna del Comune, del Ministero e del controinteressato al pagamento delle spese di verificazione.

Il Comune ha depositato una memoria per l’udienza, rilevando quanto all’autorizzazione alla costituzione in giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato anziché quella in un giudizio di primo grado dinanzi al TAR, che si trattava di un mero errore materiale. Quanto all’eccezione di tardività della costituzione, ha eccepito che l’art. 130 CPA non definisce come perentorio il termine per la costituzione in giudizio, motivo per il quale risulta perfettamente ammissibile la costituzione della P.A. fino all’udienza di discussione del ricorso.

Infine, il Comune ha chiesto, vista la sua estraneità al procedimento elettorale, di non essere condannato al pagamento delle spese processuali (Consiglio di Stato, Sent. n. 115/1999).

La causa, all’odierna udienza, è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere disposta l’estromissione del ministero dell’interno. Infatti, nel giudizio amministrativo proposto per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi in esame, deve essere disposta l'estromissione da esso degli Uffici elettorali intimati e del Ministero dell'interno, considerato che la legittimazione passiva va attribuita alla Pubblica amministrazione, cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite, e non all'Amministrazione statale o agli organi, quali gli Uffici elettorali, che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti. (Consiglio di Stato sez. III, 15/01/2018, n.189)

Vanno disattese le eccezioni circa la regolarità della costituzione del Comune, trattandosi evidentemente di un errore materiale quello relativo alla autorizzazione a stare in giudizio e non essendovi termini decadenziali per la costituzione della amministrazione resistente.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Con il prima motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 68 del d.p.r. n. 570/1960 – violazione dei principi in materia di 4 trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali, nonché di genuinità del risultato elettorale - eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta - violazione del principio della imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ex art. 97 della costituzione - sviamento di potere.

A pag. 58 del verbale della Sezione n. 21, la ricorrente risulta aver conseguito solo 7 voti. Al contrario, le tabelle di scrutinio della Sezione n. 21 riportano il conteggio di n. 17 preferenze a favore della ricorrente. Tale circostanza è stata contestata dal rappresentante della Lista n. 6 UNITI PER POMPEI, presente allo scrutinio.

Il motivo, alla luce dell’accertamento effettuato dal verificatore, è fondato.

Dall’esame delle tabelle di scrutinio della sezione n. 21 è infatti emerso che effettivamente i voti di preferenza attribuiti alla ricorrente erano 17 e non 7, come erroneamente riportato a verbale.

La giurisprudenza costantemente afferma che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori. (ex multis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 13/02/2018, n.1711)

Il ricorso va pertanto accolto e di conseguenza, previo annullamento in parte qua degli atti annullati, va disposta la correzione del risultato elettorale nel senso di attribuire alla ricorrente 261 voti di preferenze, a fronte delle 252 preferenze conseguite dal consigliere D M. Pertanto, la ricorrente deve essere dichiarata eletta Consigliere comunale nella lista n. 6 UNITI PER POMPEI in sostituzione del controinteressato.

Il ricorso, infatti, non contiene censure “caducanti” dell’intera procedura elettorale, bensì contesta la elezione di un solo consigliere in vece di un altro, peraltro appartenenti alla stessa lista elettorale, con la conseguenza che in caso di accoglimento del gravame, gli equilibri di maggioranza/opposizione in seno al Consiglio Comunale saranno inalterati.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

Vanno poste a carico del Comune di Pompei e del controinteressato, in solido tra loro, le spese della verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento, previa richiesta del verificatore.

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