TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2012-05-24, n. 201202423

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2012-05-24, n. 201202423
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201202423
Data del deposito : 24 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00163/2008 REG.RIC.

N. 02423/2012 REG.PROV.PRES.

N. 00163/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 163 del 2008, proposto da:
A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e TRASPORTI MONREGALESI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. V B e T P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore;
CONFERENZA PERMANENTE REGIONE PIEMONTE – AUTONOMIE LOCALI, in persona del legale rappresentante pro tempore;
PROVINCIA DI CUNEO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Emanuele Gallo e Luigi Marini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

per l'annullamento

a) della delibera del Consiglio Provinciale 4.6.2007, n. 16, con la quale la Provincia di Cuneo ha adottato il Piano Provinciale dei Trasporti ed il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia di Cuneo per il periodo 1.1.2007 – 31.12.2009, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 1/2000;

b) della delibera del Consiglio Provinciale 29.10.2007, n. 37 con la quale la provincia di Cuneo ha approvato lo schema dell’Accordo di programma dei servizi T.P.L. 2007-2009 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo;

c) della delibera G.R. 29.10.2007, n. 28-7256, con la quale la Regione Piemonte ha approvato lo schema dell’Accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del T.P.L. per il triennio 2007-2009 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo;

d) dell’Accordo di programma stipulato in data 26.11.2007 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo;

e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ivi compresa – per quanto possa occorrere – la delibera G.R. 19.2.2007, n. 8-5296, con la quale la Regione Piemonte ha adottato il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale per il triennio 1.1.2007 – 31.12.2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;

Vista l’istanza depositata in data 14 maggio 2012 con la quale parte ricorrente fa presente di non avere più interesse alla decisione della causa;

Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.


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