TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2013-08-29, n. 201303426
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N. 03426/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07722/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7722 del 2013, proposto da:
F P e V M, rappresentati e difesi dagli avv.ti M M e I L, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Otranto, 39;
contro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
nei confronti di
A M;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del parere di congruità n. 534/13 espresso ex art 29 lett l) legge 31.12.2012 n. 247 in dta 11.07.2013 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per la liquidazione degli onorari in favore dell'avv. A M, in riferimento alle prestazioni professionali svolte nel giudizio di primo grado RG 2226/87 Tribunale di Roma avente ad oggetto un’actio negatoria servitutis e nel successivo giudizio d'appello RG 1607/03 Corte di Appello di Roma avverso la sentenza non definitiva n. 759/02 resa in detto giudizio e nell'ulteriore giudizio di appello RG 6151/03 Corte di Appello di Roma avverso la sentenza definitiva n. 11490/03, entrato nella piena conoscenza dei ricorrenti in data 30.07.2013 quale allegato a messaggio di PEC inoltrato dall’avv. A M al proprio nuovo difensore Avv. M M e di ogni altro atto, anteriore connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 29 agosto 2013 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non si rinvengono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta, atteso che il pregiudizio dedotto dai ricorrenti appare allo stato non attuale e legato alla eventuale promozione di azione monitoria da parte del controinteressato avverso cui l’ordinamento prevede comunque strumenti di tutela, anche sommaria e interinale, cui i ricorrenti possono ricorrere;
Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate