TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2013-08-29, n. 201303426

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2013-08-29, n. 201303426
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201303426
Data del deposito : 29 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07722/2013 REG.RIC.

N. 03426/2013 REG.PROV.CAU.

N. 07722/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7722 del 2013, proposto da:


F P e V M, rappresentati e difesi dagli avv.ti M M e I L, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Otranto, 39;


contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

nei confronti di

A M;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del parere di congruità n. 534/13 espresso ex art 29 lett l) legge 31.12.2012 n. 247 in dta 11.07.2013 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per la liquidazione degli onorari in favore dell'avv. A M, in riferimento alle prestazioni professionali svolte nel giudizio di primo grado RG 2226/87 Tribunale di Roma avente ad oggetto un’actio negatoria servitutis e nel successivo giudizio d'appello RG 1607/03 Corte di Appello di Roma avverso la sentenza non definitiva n. 759/02 resa in detto giudizio e nell'ulteriore giudizio di appello RG 6151/03 Corte di Appello di Roma avverso la sentenza definitiva n. 11490/03, entrato nella piena conoscenza dei ricorrenti in data 30.07.2013 quale allegato a messaggio di PEC inoltrato dall’avv. A M al proprio nuovo difensore Avv. M M e di ogni altro atto, anteriore connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 29 agosto 2013 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che non si rinvengono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta, atteso che il pregiudizio dedotto dai ricorrenti appare allo stato non attuale e legato alla eventuale promozione di azione monitoria da parte del controinteressato avverso cui l’ordinamento prevede comunque strumenti di tutela, anche sommaria e interinale, cui i ricorrenti possono ricorrere;

Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate

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