TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-08-02, n. 201307805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-08-02, n. 201307805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201307805
Data del deposito : 2 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04516/2012 REG.RIC.

N. 07805/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04516/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4516 del 2012, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall’Avv. A Minieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via XXI Aprile n.12;

contro

il Ministero dell’Interno ed il il Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento di cessazione dal servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza emanato in data 27 marzo 2012 dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Ricorse Umane Servizio Sovrintendenti, assistenti ed agenti - Divisione I - sezione stato giuridico, nonché di ogni ulteriore atto, anteriore e conseguente ad esso comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il Sig. Mayol, già agente della Polizia di Stato, essendo stato dapprima sospeso cautelarmente dal servizio, con decreto del Questore di Torino n. 19974/8 del 10.3.2007, in quanto sottoposto a fermo di indiziato di delitto, a seguito di revoca di detta misura, al termine del quinquennio, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, con decreto del menzionato Questore n. 19974/8 dell’8.2.2012, allo stesso notificato il 23.2.2012, è stato riammesso in servizio a decorrere dal 10.3.2012.

In ossequio a quanto stabilito nel provvedimento in ultimo citato, il ricorrente è stato sottoposto agli accertamenti per la verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 198/2003.

Questi è stato sottoposto dapprima – in data 12.3.2012 - agli accertamenti psico-fisici, risultando idoneo, e successivamente – il 15 e 16.3.2012 – a quelli attitudinali, per i quali è stato dichiarato non idoneo.

In particolare, nell’ambito degli accertamenti attitudinali, il ricorrente ha ottenuto risultati positivi ai tests che gli sono stati somministrati e negativi al colloquio individuale.

Con provvedimento n. 333-D/29843 del 26.3.2012, lo stesso è stato conseguentemente dichiarato cessato dal servizio nell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, “in quanto non idoneo in attitudine ai servizi di polizia e carente, quindi, di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121 .

Avverso quest’ultimo provvedimento è stato proposto il presente ricorso, nel quale sono state dedotte le seguenti doglianze:

1) violazione e falsa applicazione del D.M. 30.6.2003, n. 198, e della legge 1.4.1981, n. 121, – eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e dell’irrazionalità manifesta – comportamento illegittimo e contraddittorio: l’esame del ricorrente, nel corso del colloquio, sarebbe superficiale e, quanto meno, inficiato da travisamento dei fatti, essendogli state rivolte domande riferite alla vicenda giudiziaria, non attinenti al colloquio e dalle quali non sarebbe possibile trarre alcuna deduzione attitudinale;
inoltre “il percorso posto in essere dalla commissione era già predeterminato alla cessazione dal servizio” dello stesso e sarebbe poi impensabile che siano cessati quei requisiti attitudinali accertati in sede di reclutamento, nonché nell’ambito del concorso interno per istruttore di difesa, ed infine mancherebbe una motivazione;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento: il ricorrente avrebbe subito un grave stress psicologico durante il periodo relativo al processo penale, il che avrebbe comportato un po’ di emozione nel colloquio, ma non al punto dal renderlo inidoneo;

3) violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, come riformata dalle leggi nn. 15/2005 e 80/2005, per mancanza di motivazione: non sarebbe stato rispettato il citato art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l’atto impugnato sarebbe privo di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale ha depositato documentazione conferente.

Successivamente esso ha prodotto una memoria defensionale, nella quale ha controdedotto alle suddette censure.

Nella pubblica udienza del 13.6.2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 – Con il ricorso all’esame del Collegio si censura il provvedimento di cessazione dal servizio del ricorrente, determinato da inidoneità attitudinale.

2 - Va preliminarmente rammentato in fatto che il giudizio di inidoneità de quo è stato emesso all’esito di nuovi accertamenti attitudinali, disposti nei confronti del Sig. Mayol dopo che, al termine del quinquennio dall’adozione della misura della sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale, con decreto del Questore di Torino n. 19974/8 dell’8.2.2012, è stato riammesso in servizio a decorrere dal 10.3.2012, con la previsione che dovesse appunto essere sottoposto agli accertamenti per la verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.

2.1 - Ciò premesso, va rilevato, in diritto che l’art. 2 del D.M. 30.6.2003, n. 198 (articolo rubricato “Accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato”), al comma 3, prevede che “il giudizio di idoneità al servizio (…) può essere chiesto dall’Amministrazione (…) con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio” .

2.2 - Nel caso specifico il ricorrente è stato sottoposto agli accertamenti di che trattasi solo per essere stato lontano dal Corpo della Polizia di Stato per cinque anni.

2.3 - In base all’art. 5, comma 5, del D.M. 28.4.2005, n. 129 (decreto rubricato “Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”), ma applicabile anche agli accertamenti eseguiti in costanza di rapporto di lavoro, “le prove attitudinali… consistono in una serie di test…ed in un colloquio” .

3 - Illustrate la premessa in fatto e la normativa conferente, va detto che nella specie il giudizio di inidoneità emesso nei confronti del ricorrente è viziato da illogicità e contraddittorietà, oltre che da travisamento dei fatti.

In particolare, dopo che era risultato idoneo agli accertamenti, oltre che fisici, altresì psichici, ed aveva ottenuto risultati positivi ai tests nell’ambito degli accertamenti attitudinali, lo stesso è stato dichiarato inidoneo in attitudine al servizio di polizia sulla base esclusivamente del colloquio, al quale ha conseguito il punteggio medio comunque di 10,5 punti, a fronte di quello minimo di 12 punti.

Da qui l’illogicità, ove si consideri che il colloquio è stato eseguito in un momento di grande stress per il ricorrente, legato alle sue vicende giudiziarie che inevitabilmente hanno inciso sul suo esito, come si desume dal giudizio espresso, in particolare, con riguardo al livello evolutivo ( l’andamento del colloquio fa emergere…condotte difensive a danno della spontaneità e naturalezza…” ) ed ancor più al controllo emotivo ( “la struttura difensiva del soggetto non impedisce però l’affiorare di tensioni interiori” ).

Ne deriva che l’inidoneità attitudinale è stata ritenuta sussistente e conseguentemente la cessazione dal servizio del ricorrente è stata disposta unicamente sulla base di una situazione contingente, quale era quella determinata dallo stress dovuto alle vicende giudiziarie, che ha influito in modo decisivo sui risultati del colloquio, a fronte di un’accertata idoneità attitudinale ai tests e di una riscontrata idoneità psichica. Pertanto la cessazione dal servizio e, a monte, l’inidoneità attitudinale, manifestano un’evidente illogicità e si fondano su presupposti insussistenti.

4 - Deve concludersi che il ricorso è fondato e deve essere accolto, potendo assorbirsi i motivi di censura che non hanno costituito precipuo oggetto della presente disamina, e che conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato e l’Amministrazione deve conformarsi alle statuizioni contenute nella presente sentenza, mediante la riammissione in servizio del ricorrente.

5 – In ragione della peculiarità della questione oggetto di giudizio, deve disporsi l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.

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