TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-01-31, n. 201400276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-01-31, n. 201400276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201400276
Data del deposito : 31 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00320/2010 REG.RIC.

N. 00276/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00320/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 320 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Fondazione San Raffaele, rappresentata e difesa dagli Avv.ti E S D e G P, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;

contro

- la A.s.l. di Brindisi, rappresentata e difesa dall’Avv. P P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Personè 11;

per l’annullamento

- ricorso originario: della nota prot. n. 73561 del 17 dicembre 2009, a firma del Direttore Generale della Asl Br, avente ad oggetto: “Prestazioni di neuro - riabilitazione cod. 75 periodo primo semestre 2008 - contestazioni”;

- del verbale redatto in data 9 dicembre 2009 dall’Unità Programmazione e Controllo di Gestione della Asl Br e della nota

ASL

Br prot. n. 25881 del 27 aprile 2009;

- motivi aggiunti depositati in data 7 aprile 2010: della nota prot. n. 12334 del 23 febbraio 2010 a firma del Direttore Generale Asl Br;

- della nota prot. n. 14793 del 4 marzo 2010 a firma del Direttore Generale Asl Br;

- del verbale in data 3 febbraio 2010 dell’Unità Programmazione e Controllo di Gestione della Asl Br;

- motivi aggiunti depositati in data 4 novembre 2010: della delibera n. 2917 del 10 settembre 2010 della Asl Br;

- della nota prot. n. 57688 del 22 settembre 2010 a firma del Direttore Generale della Asl Br;

- motivi aggiunti depositati in data 21 febbraio 2011: della nota prot. n. 77645 del 15 dicembre 2010 del Direttore Generale della Asl Br;

- in parte qua, della nota prot. n. 80019 del 27 dicembre 2010 del Direttore Generale della Asl Br;

- della nota prot. n. 3636 del 19 gennaio 2011 dello stesso D.G.;

- dei verbali in data 28 ottobre 2009, 24 giugno 2010 e 1° ottobre 2010;

- e per l’accertamento del diritto della struttura ricorrente a ottenere la corretta codifica (con ogni conseguente riverbero) delle prestazioni di riabilitazione di alta specialità erogate e rendicontate, nel corso degli anni 2008 e 2009, applicando il codice 75 (neuro - riabilitazione) per malattie e menomazioni del sistema nervoso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i motivi aggiunti.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Asl di Brindisi.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 30 ottobre 2013 il Cons. E M e uditi gli Avv.ti S D, P e P.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Dal ricorso, dai motivi aggiunti e dagli altri atti della causa emerge che:

- tra la Asl di Brindisi e la Fondazione San Raffaele intercorre una convenzione avente a oggetto la gestione del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, destinato alla cura dei neurolesi e dei motulesi.

- in data 27 aprile 2009, tuttavia, la Asl, faceva presente alla Fondazione che, distinta l’attività di riabilitazione nelle ipotesi della riabilitazione intensiva (più precisamente: riabilitazione intensiva ad alta specializzazione o riabilitazione intensiva per gravi cerebrolesioni acquisite, avente, nella disciplina di riferimento, il codice di disciplina n. 75) e del recupero - riabilitazione (o riabilitazione intensiva ‘tout court’, avente, nella disciplina di riferimento, il codice di disciplina n. 56), per ogni nuovo ingresso cui si ritenesse attribuire il suddetto codice 75 essa avrebbe dovuto inviare all’‘Unità aziendale di valutazione della appropriatezza dei ricoveri’ (U.V.A.R.) il relativo progetto riabilitativo, dovendo la stessa Asl esprimervi una valutazione di congruità e appropriatezza.

- tale valutazione, inoltre, essa Asl avrebbe svolto, tramite apposita Commissione, sulle prestazioni già svolte e rendicontate dalla Fondazione a partire dall’anno 2008.

- in tal senso, dunque, nei mesi di novembre e dicembre del 2009 la Asl formulava un proposta di modifica del codice 75 precedentemente assegnato rispetto a una serie di prestazioni: seguiva un confronto con la Fondazione e, quindi, la nota del 17 dicembre 2009, prot. n. 73561 (“Prestazioni di neuro-riabilitazione cod. 75 periodo primo semestre 2008 - contestazioni”), con cui il Direttore Generale della Asl elencava una serie di casi, relativi al primo semestre del 2008, nei quali la diagnosi principale effettuata dalla Fondazione stessa era ritenuta non condivisibile (si sarebbe trattato non già di prestazioni relative a eventi acuti, cod. 75, ma di prestazioni riabilitative per eventi in fase stabilizzata, cod. 56);
ne seguiva la loro ri-codifica, sia pure a fini ormai solo contabili, con richiesta di una nota di credito per euro 707.099,76.

2.- Veniva quindi proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

- Eccesso di potere per violazione dei principi vigenti in materia. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione del principio di affidamento e di irretroattività dei provvedimenti. Incompetenza.

3.- Contestualmente alla proposizione del ricorso, peraltro, la Asl adottava la nota prot. n. 12334 del 23 febbraio 2010, analoga alla precedente ma relativa al secondo semestre del 2008: in questo caso l’Amministrazione richiedeva l’emissione di una nota di credito per euro 862.425,26.

3.1 Gli importi appena indicati, poi, erano parzialmente corretti con la nota prot. n. 14793 del 4 marzo 2010, avente a oggetto l’intero 2008, con la quale la Asl riduceva la propria richiesta -derivante dalle ‘irregolarità’ riscontrate nella codifica di 93 ricoveri- a complessivi euro 1.310.881,92 (in luogo di euro 1.569.525,01, rivenienti dalla somma di euro 707.099,76 ed euro 862.425,26).

4.- La Fondazione San Raffaele proponeva dunque i seguenti motivi aggiunti:

- eccesso di potere per violazione dei principi vigenti in materia. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione del principio di affidamento e di irretroattività dei provvedimenti. Incompetenza.

5.- Interveniva, quindi, la delibera n. 2917 del 10 settembre 2010, con la quale la Asl, preso atto del valore delle fatture emesse dalla Fondazione per l’anno 2008, pari a euro 12.172,584,86, vi decurtava la suindicata somma di euro 1.310.881,92, pervenendo così a un valore di euro 10.861.702,94.

5.1 Pertanto, tenuto conto degli acconti già erogati, pari a euro 9.693.731,44, nonché della somma da incassare a titolo di canone locativo, pari a euro 1.239.510,76, e di quella alla Asl dovuta per consulenze specialistiche, pari a euro 12.795,47, l’Azienda risultava creditrice della somma di euro 74.334,73, di cui dunque chiedeva il versamento con nota direttoriale prot. n. 57688 del 22 settembre 2010.

5.2 Delibera e nota erano quindi impugnate per gli stessi motivi già evidenziati con riferimento al ricorso originario e ai primi motivi aggiunti.

6.- Con note prot. n. 77645 del 15 dicembre 2010, prot. n. 80019 del 27 dicembre 2010 e prot. n. 3636 del 19 gennaio 2011, infine, la Asl operava un’attività di verifica analoga a quella svolta per il 2008 anche per l’anno 2009, concludendola quindi, a seguito della ri-codifica di 100 ricoveri, con la richiesta di una nota di credito di importo pari a euro 1.401.276,55.

6.1 Le note suddette erano impugnate con ulteriori motivi aggiunti, ancora articolati, seppur con prospettazioni più ampie, con riguardo ai vizi già più volte richiamati.

7.- Alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dalla Fondazione, il T.a.r., attesa la natura specialistica delle questioni poste dalle parti, riteneva <<[…] necessario, ai fini del decidere, disporre, ex art. 66 c.p.a., una verificazione da affidare al Primario della Divisione di Neurologia dell’Ospedale “V F” dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, che risponderà al seguente quesito: “accerti quale è la corretta diagnosi principale da attribuire nei vari casi di ricovero in contestazione sulla base delle singole S.D.O, ossia se trattasi di prestazioni riabilitative erogate dalla Fondazione ricorrente a fronte della effettiva presenza o meno di malattie e/o disturbi del sistema nervoso e, quindi, se quelle contestate siano prestazioni di neuroriabilitazione (rientranti nella

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