TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-07-05, n. 201301121

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-07-05, n. 201301121
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301121
Data del deposito : 5 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02019/2006 REG.RIC.

N. 01121/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02019/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2006, proposto da:
S P, rappresentato e difeso dagli avv. R S, P L, con domicilio eletto presso R S in Bari, via Sagarriga Visconti, 11;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. C L B, con domicilio eletto presso C L B in Bari, via P.Amedeo 26;

per l'annullamento

del provvedimento in data 2.10.2006 prot. N. 257568 del Comune di Bari, recante il diniego condono edilizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori R S e C L B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 4.12.2006 e depositato il 27.12.2006, S P impugna il provvedimento del Comune di Bari, prot. N. 257568 del 2.10.2006, recante il diniego di condono edilizio ex L. n. 724/1994, per l’edificio sito in Torre a Mare via Morelli e Silvati n. 60 (fg. 7 Torre a Mare p.lla 297), motivato con riferimento al contrasto con il PUTT/P sotto tre profili:

1) perché manufatto residenziale realizzato nella zona litoranea (primi 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo);

2) in quanto in contrasto con gli indirizzi di tutela di cui all’art.

2.02 p. 1.3 siccome non compatibile con la qualificazione paesaggistica dell’ambito d’intervento;

3) perché in contrasto con gli obiettivi di cui all’art.

1.01 delle NTA del PUTT/P, ricadendo in area interessata da lottizzazione abusiva.

La ricorrente deduce:

1) Eccesso di potere. Errore nell’individuazione del destinatario dell’atto;
sostenendo di non poter essere destinataria dell’atto, in quanto non è responsabile dell’abuso, che è stato invece commesso dal marito D B O e dalla società Sette Ruote SRL;

2) violazione della L. n. 47/85. Eccesso di potere per errore dei presupposti. Difetto di motivazione;
evidenziando che nessun vincolo paesaggistico era vigente sull’area al momento della domanda, in quanto era decaduto quello a mercato ittico impresso dalla variante al PRG del 1980 e non era ancora sopraggiunto quello di cui al PUTT, che è stato adottato nel 2000 ed è divenuto esecutivo solo nel 2001;

3) Eccesso di potere. Insufficiente motivazione. Violazione dell’art. 3 Legge 241/90. Contraddittorietà;
essendo mancata la concreta disamina dei luoghi in questione e per non essersi tenuto conto che la stessa Amministrazione con atto del 18.10.1995, aveva attestato che l’opera in questione “non rientra tra quelle previste dagli artt. 32 e 33 della legge 47/85, art. 39 L. 724/94, c. 2 e successive modifiche ed integrazioni”:

La ricorrente formula poi – in via subordinata, in caso di rigetto del ricorso impugnatorio – domanda di risarcimento dei danni con condanna del Comune al pagamento di € 120.000 per i danni subiti e la restituzione degli importi versati (€ 3.567,53).

Il Comune di Bari si è costituito in data 3.1.2007.

Il ricorso è stato quindi fissato per la pubblica udienza del 10.5.2013.

A detta udienza si è costituita in giudizio per il Comune di Bari, in sostituzione del precedente patrono, l’avv. C L B, chiedendo un rinvio per predisporre la difesa.

A tale istanza ha assentito il difensore della ricorrente.

E’ stato quindi disposto il rinvio della trattazione alla udienza del 20 giugno 2013.

In data 10.6.2013 il Comune ha depositato la nota prot.n. 288373 del 7.6.2007, recante diniego di condono ex l. 326 del 2003 sulla domanda n. 5334, presentata da D B O sul medesimo stabile (fg. 7 Torre a Mare p.lla 297).

Con memoria depositata il 18 giugno 2013, la ricorrente ha contestato la tempestività di detto deposito ed evidenziato che detto diniego non ha alcun rilievo nel presente giudizio.

Alla pubblica udienza del 20.6.2013 il ricorso è passato in decisione.

Il Collegio è dispensato dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalla ricorrente rispetto al documento da ultimo depositato dal Comune, posto che tale atto è comunque irrilevante ai fini del decidere.

Non è neppure necessario svolgere, nonostante le carenti produzioni poste in essere dalle parti, integrazioni istruttorie, in quanto il gravame può essere deciso sotto il risolutivo profilo dell’interpretazione giuridica.

Risulta infondato il primo motivo, con il quale si lamenta che il diniego è stato opposto a soggetto che non era la responsabile dell’abuso, poiché la stessa ricorrente ha riconosciuto di avere presentato l’istanza di condono in questione, sicché del tutto legittimamente il provvedimento di diniego è stato opposto al soggetto richiedente il condono.

Con riguardo al secondo motivo va disattesa la tesi – sulla quale sostanzialmente si basa l’intero ricorso- circa l’irrilevanza dei vincoli sopravvenuti dopo la presentazione della domanda di condono.

Invero, in base alla pacifica giurisprudenza (consolidatasi a seguito della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 20 del 1999), il quadro normativo riconducibile alle disposizioni dei primi due condoni (di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994) va inteso nel senso che, se nel corso del procedimento di esame della domanda di condono entra in vigore una normativa o è emesso un provvedimento, che determina la sopravvenienza di un vincolo di protezione dell'area in questione, l'autorità competente ad esaminare l'istanza di condono deve acquisire il parere della autorità preposta alla tutela del "vincolo sopravvenuto", che deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi.

Infatti, come è stato recentemente ribadito dal Supremo Consesso Amministrativo (cfr. Cons. St., Sez. VI, 30 aprile 2013 n. 2367 e 31 maggio 2013 n. 3015) "tale regola (...) risulta del tutto condivisibile, poiché - con la disposizione o con l'atto amministrativo sopravvenuto - l'area è specificamente sottoposta ad un regime giuridico di protezione, rispetto al quale va valutata l'incidenza dell'abuso commesso”.

Va infine respinto il terzo motivo, posto che nessuna contraddittorietà si pone fra l’attestazione del 1995, quando il vincolo PUTT/P ancora non esisteva, e il provvedimento finale di diniego, trattandosi di atti che rilevano differenti situazioni giuridico- fattuali, relative al medesimo bene, risultando risolutiva la differenziazione diacronica.

Neppure sussiste il difetto di motivazione lamentato dalla ricorrente, dato che il diniego risulta assistito da congrue proposizioni giustificative che danno conto delle ragioni del contrasto con le disposizioni di tutela introdotte dal PUTT/P .

Il ricorso impugnatorio va dunque rigettato.

Neppure può essere accolta la subordinata domanda di risarcimento, posto che non è rinvenibile alcun affidamento in capo all’odierna ricorrente al mantenimento dell’opera abusiva.

Da ultimo, va rilevato che la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di oblazione è inammissibile, in quanto rivolta nei confronti dell’intimato Comune di Bari.

Infatti legittimato passivo rispetto a tale domanda non è il Comune, ma l’Amministrazione finanziaria (cfr. T.A.R. Lazio-Latina n° 1243 del 25.9.2008;
T.A.R. Lazio-Roma n° 11908 del 28.11.2007). Al riguardo va rammentato (cfr. TAR Bari, Sez. 15 ottobre 2012, n. 1777) che le competenze in origine attribuite all'Intendenza di Finanza (ex articolo 1 del D.M. 13 aprile 1988) sono nel tempo passate agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze (articolo 41, terzo comma, lett. n), del D.P.R. n. 287/1992) - e precisamente alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate (D.M. 7 marzo 1997) - e infine sono confluite nell'Agenzia delle Entrate (articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300) e, per essa, assegnate agli uffici locali (a norma dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione, approvato con delibera del comitato direttivo dell'Agenzia delle Entrate 30 novembre 2000 n. 4).

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

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